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Sentenza

Sentenza del 22/02/2016 n. 956 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Avviso di accertamento - Notifica - Irregolarità - Impugnazione - Effetto sanante - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava l'avviso di accertamento deducendo un'irregolarità della relativa notificazione. La questione riguardava se tale vizio potesse determinare l'annullamento dell'atto nonostante la successiva impugnazione dell'avviso e la costituzione del contribuente nel processo tributario.

La decisione

La contestazione non conduce all'annullamento dell'avviso per il solo vizio notificatorio. L'impugnazione dell'atto e la costituzione in giudizio da parte del contribuente sanano l'eventuale irregolarità della notifica, poiché dimostrano che l'atto è stato conosciuto e hanno consentito il pieno esercizio del diritto di difesa. Il processo tributario è qualificato come giudizio di impugnazione-merito: il giudice non si limita a eliminare l'atto, ma determina, nei limiti del petitum, l'esatta pretesa tributaria sostituendo la dichiarazione del contribuente e l'accertamento dell'Amministrazione.

Norme richiamate

  • Principio giurisprudenziale sull'effetto sanante dell'impugnazione dell'atto notificato irregolarmente

    L'eventuale irregolarità della notifica di un avviso di accertamento è sanata dalla impugnazione dello stesso e dalla conseguente costituzione in giudizio ad opera del contribuente.

    La conoscenza effettiva dell'atto e l'esercizio del diritto di difesa mediante tempestiva impugnazione sanano il vizio della notificazione, impedendo che tale irregolarità determini automaticamente l'annullamento dell'avviso.

  • Corte di Cassazione, ordinanza 8 gennaio 2015, n. 106

    Richiamata quale precedente in materia di sanatoria dell'irregolarità della notificazione mediante impugnazione dell'atto.

    Il precedente conferma che l'impugnazione dell'avviso e la costituzione in giudizio dimostrano il raggiungimento dello scopo della notificazione.

  • Principio della natura di impugnazione-merito del processo tributario

    Il processo tributario non è annoverabile tra quelli di impugnazione-annullamento bensì tra quelli di impugnazione-merito.

    Il giudizio tributario mira a determinare la corretta misura del tributo e non soltanto a eliminare l'atto impugnato, entro i limiti delle domande e delle contestazioni formulate dalle parti.

Massime di principio

  • Un vizio o un'irregolarità della notifica dell'avviso di accertamento può essere sanato se il contribuente dimostra di aver avuto effettiva conoscenza dell'atto e lo impugna, costituendosi in giudizio.
  • La proposizione del ricorso non equivale necessariamente ad ammettere la validità originaria della notifica, ma può impedire di ottenerne l'annullamento quando lo scopo della notificazione è stato comunque raggiunto.
  • Nel processo tributario il giudice può determinare direttamente l'esatta pretesa fiscale, invece di limitarsi a confermare o annullare integralmente l'avviso, nel rispetto dei limiti del petitum.
  • La mera irregolarità della notifica va distinta dalla totale inesistenza della notificazione o dalla lesione concreta del diritto di difesa: solo queste ultime situazioni possono assumere rilievo autonomo, secondo le circostanze del caso.

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