Cassazione Penale, Sentenza n. 23612/2024 del 12/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma, in appello, della condanna per peculato (art. 314 c.p.) per non aver versato le somme relative al PREU incassate dalla loro societa' "Prestige s.r.l." a favore delle concessionarie "Cogetech s.p.a." e "Cogetech Gaming s.r.l.s." (importi indicati in atto). Sovdat deduce errata applicazione della norma e vizio di motivazione, sostenendo che le somme non risultano provate nella quantificazione (PREU non determinabile con precisione), che la prova si fonda su documenti di parte (brogliaccio/Excel) e che esistono elementi (assegni consegnati, deposizione di un teste) che dimostrerebbero la buona fede e l'illiceità delle condotte di Cogetech. Bellesi deduce: (i) la somma diveniva esigibile solo a seguito dell'estratto conto (report) che pero' non era stato inviato mentre ella era ancora amministratrice (quindi non poteva adempiere); (ii) vizi di motivazione e di calcolo della pena (aumento in appello rispetto al primo grado); (iii) mancato raggiungimento della prova oltre ogni ragionevole dubbio; (iv) violazioni processuali e inesatta valutazione delle prove.
La decisione
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso di Sovdat: la sentenza di appello che ha ritenuto provate le somme dovute si fonda su estratti conto telematici e su elementi contabili non predisposti dalle parti civili; le eccezioni sulla quantificazione del PREU e sull'autotutela non valgono a escludere il reato di peculato, posto che le somme incassate appartengono alla pubblica amministrazione sin dal momento della riscossione e la compensazione privata non legittima la trattenuta. Il ricorso di Bellesi viene in gran parte rigettato, ma la Cassazione annulla senza rinvio la sentenza di appello limitatamente alla determinazione della pena: la Corte d'appello, nell'escludere l'appropriazione indebita, ha rideterminato la pena in modo da violare il divieto di reformatio in peius con riferimento agli elementi del calcolo della pena; la pena viene rideterminata in questa sede da 2 anni e 11 mesi a 2 anni e 10 mesi di reclusione. Entrambi i ricorrenti sono condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili; Sovdat e Bellesi condannati al pagamento delle spese processuali (con riferimento all'art. 616 c.p.p. per Sovdat).
Norme richiamate
art. 314 cod. pen.
Il delitto di peculato si configura quando il gestore o esercente di apparecchi da gioco si impossessa dei proventi del gioco, compresa la parte destinata al PREU, poiché tali somme appartengono alla pubblica amministrazione sin dal momento della riscossione.
art. 646 cod. pen.; art. 61, n. 11, cod. pen.
Normativa richiamata in relazione all'ipotesi di appropriazione indebita aggravata (capo a), dalla quale gli imputati sono stati invece assolti in appello.
art. 110, sesti e settimo comma, TULPS
Attribuisce la qualifica e i doveri del gestore/esercente di apparecchi da gioco; la giurisprudenza della Corte ha ritenuto che il concessionario svolga funzione di "agente contabile" e che gestore ed esercente partecipino alle attività delegate, con conseguente rilevanza penale della trattenuta dei proventi.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente le cui impugnazioni sono state rigettate.
art. 597 cod. proc. pen.
Richiamata dalla ricorrente in punto di presunta illegittimità dell'aumento di pena in appello; la Cassazione valuta la questione alla luce del divieto di reformatio in peius.
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare l'ammissibilità dei motivi di cassazione avverso la valutazione della prova; Cassazione ricorda i limiti alle doglianze sulla motivazione (lett. e) dell'art. 606) e l'inammissibilità di superare tali limiti tramite altri motivi.
art. 192, 125, 546 cod. proc. pen. (richiamate nella motivazione)
Richiamate nella discussione sull'ammissibilità delle doglianze relative alla valutazione della prova e alle norme processuali; la Corte sottolinea i limiti procedurali per questi motivi in cassazione.
Massime di principio
- La somma relativa al PREU, di cui il gestore/incassatore entra in possesso, appartiene alla pubblica amministrazione sin dal momento della riscossione: la sua trattenuta può integrare il reato di peculato anche se l'operatore ritiene di avere crediti o giustificazioni contrattuali.
- La compensazione o la pretesa di credito verso il concessionario non legittima, in linea di massima, l'autotutela privata: eventuali controversie sulla quantificazione del dovuto vanno risolte in sede civile o amministrativa e non giustificano automaticamente la trattenuta delle somme pubbliche.
- La prova contabile elettronica (estratti conto telematici, report) può essere decisiva: se risultano dati oggettivi e non vengono sollevate contestazioni chiare e specifiche, la loro rilevanza probatoria è elevata anche se originano da documentazione della controparte.
- La cessazione della carica sociale o il recesso contrattuale intervenuto prima dell'invio di un report non esclude necessariamente responsabilità penale se le somme erano già a disposizione dell'imputato e non sono stati compiuti atti di chiarimento o di cooperazione per l'adempimento.
- Sul piano della pena, il divieto di reformatio in peius in appello si applica anche agli elementi costitutivi del calcolo della pena: la Corte d'appello non può aumentare, o non ridurre nella misura dovuta, componenti della pena in modo da peggiorare la posizione dell'imputato se l'assetto delle circostanze è mutato in suo favore.
- In cassazione sono limitate le possibilità di rimettere in discussione la valutazione di merito delle prove: i motivi devono rientrare nelle fattispecie di ammissibilità previste dall'art. 606 c.p.p.; le doglianze generiche sulla attendibilità o sulla quantificazione non superano tali limiti.
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