Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23612/2024 del 12/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma, in appello, della condanna per peculato (art. 314 c.p.) per non aver versato le somme relative al PREU incassate dalla loro societa' "Prestige s.r.l." a favore delle concessionarie "Cogetech s.p.a." e "Cogetech Gaming s.r.l.s." (importi indicati in atto). Sovdat deduce errata applicazione della norma e vizio di motivazione, sostenendo che le somme non risultano provate nella quantificazione (PREU non determinabile con precisione), che la prova si fonda su documenti di parte (brogliaccio/Excel) e che esistono elementi (assegni consegnati, deposizione di un teste) che dimostrerebbero la buona fede e l'illiceità delle condotte di Cogetech. Bellesi deduce: (i) la somma diveniva esigibile solo a seguito dell'estratto conto (report) che pero' non era stato inviato mentre ella era ancora amministratrice (quindi non poteva adempiere); (ii) vizi di motivazione e di calcolo della pena (aumento in appello rispetto al primo grado); (iii) mancato raggiungimento della prova oltre ogni ragionevole dubbio; (iv) violazioni processuali e inesatta valutazione delle prove.

La decisione

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso di Sovdat: la sentenza di appello che ha ritenuto provate le somme dovute si fonda su estratti conto telematici e su elementi contabili non predisposti dalle parti civili; le eccezioni sulla quantificazione del PREU e sull'autotutela non valgono a escludere il reato di peculato, posto che le somme incassate appartengono alla pubblica amministrazione sin dal momento della riscossione e la compensazione privata non legittima la trattenuta. Il ricorso di Bellesi viene in gran parte rigettato, ma la Cassazione annulla senza rinvio la sentenza di appello limitatamente alla determinazione della pena: la Corte d'appello, nell'escludere l'appropriazione indebita, ha rideterminato la pena in modo da violare il divieto di reformatio in peius con riferimento agli elementi del calcolo della pena; la pena viene rideterminata in questa sede da 2 anni e 11 mesi a 2 anni e 10 mesi di reclusione. Entrambi i ricorrenti sono condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili; Sovdat e Bellesi condannati al pagamento delle spese processuali (con riferimento all'art. 616 c.p.p. per Sovdat).

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen.

    Il delitto di peculato si configura quando il gestore o esercente di apparecchi da gioco si impossessa dei proventi del gioco, compresa la parte destinata al PREU, poiché tali somme appartengono alla pubblica amministrazione sin dal momento della riscossione.

  • art. 646 cod. pen.; art. 61, n. 11, cod. pen.

    Normativa richiamata in relazione all'ipotesi di appropriazione indebita aggravata (capo a), dalla quale gli imputati sono stati invece assolti in appello.

  • art. 110, sesti e settimo comma, TULPS

    Attribuisce la qualifica e i doveri del gestore/esercente di apparecchi da gioco; la giurisprudenza della Corte ha ritenuto che il concessionario svolga funzione di "agente contabile" e che gestore ed esercente partecipino alle attività delegate, con conseguente rilevanza penale della trattenuta dei proventi.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente le cui impugnazioni sono state rigettate.

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Richiamata dalla ricorrente in punto di presunta illegittimità dell'aumento di pena in appello; la Cassazione valuta la questione alla luce del divieto di reformatio in peius.

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato per delimitare l'ammissibilità dei motivi di cassazione avverso la valutazione della prova; Cassazione ricorda i limiti alle doglianze sulla motivazione (lett. e) dell'art. 606) e l'inammissibilità di superare tali limiti tramite altri motivi.

  • art. 192, 125, 546 cod. proc. pen. (richiamate nella motivazione)

    Richiamate nella discussione sull'ammissibilità delle doglianze relative alla valutazione della prova e alle norme processuali; la Corte sottolinea i limiti procedurali per questi motivi in cassazione.

Massime di principio

  • La somma relativa al PREU, di cui il gestore/incassatore entra in possesso, appartiene alla pubblica amministrazione sin dal momento della riscossione: la sua trattenuta può integrare il reato di peculato anche se l'operatore ritiene di avere crediti o giustificazioni contrattuali.
  • La compensazione o la pretesa di credito verso il concessionario non legittima, in linea di massima, l'autotutela privata: eventuali controversie sulla quantificazione del dovuto vanno risolte in sede civile o amministrativa e non giustificano automaticamente la trattenuta delle somme pubbliche.
  • La prova contabile elettronica (estratti conto telematici, report) può essere decisiva: se risultano dati oggettivi e non vengono sollevate contestazioni chiare e specifiche, la loro rilevanza probatoria è elevata anche se originano da documentazione della controparte.
  • La cessazione della carica sociale o il recesso contrattuale intervenuto prima dell'invio di un report non esclude necessariamente responsabilità penale se le somme erano già a disposizione dell'imputato e non sono stati compiuti atti di chiarimento o di cooperazione per l'adempimento.
  • Sul piano della pena, il divieto di reformatio in peius in appello si applica anche agli elementi costitutivi del calcolo della pena: la Corte d'appello non può aumentare, o non ridurre nella misura dovuta, componenti della pena in modo da peggiorare la posizione dell'imputato se l'assetto delle circostanze è mutato in suo favore.
  • In cassazione sono limitate le possibilità di rimettere in discussione la valutazione di merito delle prove: i motivi devono rientrare nelle fattispecie di ammissibilità previste dall'art. 606 c.p.p.; le doglianze generiche sulla attendibilità o sulla quantificazione non superano tali limiti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.