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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5177/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del GIP di Trieste che aveva concesso all'imputato l'attenuante speciale prevista dall'art. 12, comma 3-quinquies, D.Lgs. 286/1998 (per collaborazione nel reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina). Il ricorrente ha contestato la legittimità e la motivazione della concessione: l'imputato aveva fornito solo dichiarazioni vaghe e generiche (un nome di battesimo "Danya" e l'ammissione non dettagliata di un precedente trasporto), rese in assenza di difensore e non ripetute davanti al giudice; tali dichiarazioni non hanno prodotto l'identificazione di correi né riscontri probatori, per cui non costituiscono una collaborazione reale, utile e verificabile ai fini dell'attenuante.

La decisione

Il giudice d'appello ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato la sentenza impugnata nella parte in cui riconosceva l'attenuante di cui all'art. 12, comma 3-quinquies, D.Lgs. 286/1998, rilevando carenza di motivazione e mancanza di concreta, verificabile e utile collaborazione. Le dichiarazioni dell'imputato sono state giudicate generiche, non corroborate e rese in condizione procedurale (assenza di avvisi e difensore) che ne limita l'utilizzabilità; inoltre non sono state confermate in sede di interrogatorio. La Corte ha disposto il rinvio per nuovo giudizio sul punto al GIP del Tribunale di Trieste in diversa composizione.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo n. 286/1998 (Testo Unico sull'immigrazione), art. 12, comma 3-quinquies

    L'attenuante speciale spetta solo se l'imputato offre una collaborazione reale, utile e verificabile per evitare ulteriori conseguenze del reato, aiutando concretamente le indagini, l'individuazione o la cattura di autori, o sottraendo risorse alla consumazione dei reati. Non è sufficiente una confessione generica o la resipiscenza.

  • Codice di procedura penale, art. 350, comma 7

    Le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350, comma 7, sono utilizzabili solo se è chiaro che sono state rese liberamente; la loro utilizzabilità è più limitata rispetto a dichiarazioni rese in udienza e richiede valutazione della libera volontà e dell'assenza di coercizione o sollecitazione.

  • Codice di procedura penale, artt. 63 comma 1 e 64

    Richiamati perché l'assenza degli avvisi previsti e la mancanza del difensore nel momento delle dichiarazioni riducono il valore probatorio e la persuasività delle stesse.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 1, n. 2203 del 14/11/2017, Rv. 272058)

    Principio che la collaborazione richiede una utilità concreta alle indagini e non la sola confessione o descrizione di circostanze secondarie; il contributo va valutato in relazione alle conoscenze effettive dell'imputato.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 4, n. 2124 del 27/10/2020, Rv. 280242)

    Le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria senza difensore e senza i previsti avvisi sono utilizzabili solo in specifiche condizioni e con prudente valutazione della loro libertà e attendibilità.

Massime di principio

  • L'attenuante per collaborazione (art. 12, c.3-quinquies D.Lgs. 286/98) richiede una collaborazione reale, concreta, verificabile e utile alle indagini: semplici confessioni generiche o nomi vaghi non sono sufficienti.
  • Dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria in assenza di avvisi e difensore vanno valutate con attenzione; possono essere utilizzabili ma hanno valore probatorio limitato se non corroborate.
  • Il giudice che riconosce un vantaggio premiale (riduzione fino alla metà della pena) deve motivare con precisione in che modo il contributo dell'imputato abbia effettivamente agevolato le indagini o impedito ulteriori reati; la mancanza di riscontri impedisce il riconoscimento dell'attenuante.
  • Se la collaborazione non è comprovata o le ammissioni non sono reiterate e non riscontrate, la parte offesa (pubblico ministero) può ottenere l'annullamento parziale della sentenza e il rinvio per un nuovo giudizio su quel punto.
  • In situazioni simili, difesa e PM dovrebbero cercare o produrre elementi di riscontro (date, luoghi, identificazioni, riscontri investigativi) prima di basare richieste o concessioni di attenuanti sulla sola dichiarazione dell'imputato.

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