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Sentenza

Sentenza n. 14368/2026 - Roma, Sezione 1

per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento - della nota Agenzia del Demanio del 4 giugno 2019, con cui è stata respinta e archiviata l'istanza di sdemanializzazione dell'area sita in Roma, Lungotevere San Paolo, 8; - di tutti gli atti presupposti, ed in particolare: - delle note Agenzia del Demanio nn. 5620 del 6 dicembre 2017 e 3096 del 30 marzo 2018; - dei pareri negativi espressi dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale con le note prot. n. 565 del 1° febbraio 2018 e prot. n. 5327 del 14 settembre 2018. Per quanto riguarda i motivi aggiunti, presentati dalla ricorrente il 14 ottobre 2019: per l’annullamento - della nota Agenzia del Demanio del 4 giugno 2019, con cui è stata respinta e archiviata l'istanza di sdemanializzazione dell'area sita in Roma Lungotevere San Paolo, 8; - di tutti gli atti presupposti, ed in particolare: - delle note Agenzia del Demanio nn. 5620 del 6 dicembre 2017 e 3096 del 30 marzo 2018; - dei pareri negativi espressi dall'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Centrale con le note prott. nn. 565 del 1° febbraio 2018 e 5327 del 14 settembre 2018;

Giustizia amministrativa201909793

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego e archiviazione dell'istanza di acquisto, previa sdemanializzazione, di un'area demaniale sita in Roma, nonché gli atti presupposti e i pareri negativi dell'Autorità di Bacino

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva chiesto all'Agenzia del Demanio l'acquisto dell'area demaniale sulla quale il dante causa aveva realizzato un fabbricato adibito a carrozzeria, assistito da concessione in sanatoria e da successiva concessione demaniale regionale. L'istanza era stata respinta in ragione, essenzialmente, dei pareri negativi dell'Autorità di Bacino e il diniego era stato confermato in sede di riesame. Con il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti la società ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 5-bis del d.l. n. 143/2003, delle norme regionali richiamate, del regolamento regionale n. 10/2014 e del d.lgs. n. 152/2006, sostenendo che il nulla osta alla sdemanializzazione spettasse esclusivamente alla Regione e che l'Autorità di Bacino avesse soltanto funzioni di pianificazione e programmazione. Sono stati inoltre dedotti la violazione dell'art. 2 l. n. 241/1990, del regolamento dell'Agenzia del Demanio del 26 settembre 2012 e l'eccesso di potere, per il mancato rispetto dei termini procedimentali, la tardività dei pareri dell'Autorità di Bacino, il difetto di motivazione e la mancata considerazione dei pareri favorevoli regionali. È stata altresì denunciata la contraddittorietà tra le valutazioni della Regione e quelle dell'Autorità di Bacino e sostenuto che i vincoli archeologici e paesaggistici non fossero ostativi alla cessione dell'area.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, declinando la giurisdizione in favore del giudice ordinario territorialmente competente. Il Collegio ha ritenuto che l'art. 5-bis del d.l. n. 143/2003 disciplini compiutamente gli elementi costitutivi e impeditivi del diritto alla cessione delle aree demaniali interessate dallo sconfinamento di opere legittimamente assentite e delle aree pertinenziali, nonché i limiti oggettivi della cessione. L'attività amministrativa è quindi vincolata sia nell'an, attraverso l'accertamento dei requisiti previsti dalla legge, sia nel quid, quanto all'estensione dell'area cedibile. La posizione del privato è qualificata come diritto soggettivo perfetto, prevalente sulla natura pubblica del bene nei limiti stabiliti dalla legge, esercitabile senza necessità di un previo provvedimento di sdemanializzazione, poiché la scelta legislativa di consentire la cessione è già stata effettuata in astratto. In assenza di una specifica disposizione attributiva della giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo, la controversia rientra nel generale ambito della giurisdizione ordinaria. Il processo può essere riproposto davanti al giudice ordinario nei termini previsti dall'art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 5-bis d.l. n. 143/2003, convertito dalla l. n. 212/2003

    «Le porzioni di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato, escluso il demanio marittimo, che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino interessate dallo sconfinamento di opere eseguite entro il 31 dicembre 2002 su fondi attigui di proprietà altrui, in forza di licenze o concessioni edilizie o altri titoli legittimanti tali opere [...] sono alienate a cura della filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente mediante vendita diretta in favore del soggetto legittimato che ne faccia richiesta»

    La disposizione individua compiutamente i requisiti positivi e negativi per la cessione, i termini, la documentazione necessaria, il prezzo e l'estensione dell'area cedibile, configurando un'attività amministrativa vincolata.

  • art. 2 l. n. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento; la questione non è stata esaminata nel merito per il difetto di giurisdizione.

  • d.lgs. n. 152/2006

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alle competenze dell'Autorità di Bacino; la questione non è stata esaminata nel merito per il difetto di giurisdizione.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Consente la riproposizione del processo davanti al giudice ordinario competente per territorio dopo la declinatoria di giurisdizione, nei termini previsti dalla norma.

Massime di principio

  • La controversia relativa alla cessione di aree demaniali disciplinata dall'art. 5-bis del d.l. n. 143/2003 appartiene alla giurisdizione ordinaria quando la norma configura la posizione del richiedente come diritto soggettivo e non esiste una specifica previsione di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
  • La procedura prevista dall'art. 5-bis del d.l. n. 143/2003 è vincolata sia nell'an sia nel quid: l'amministrazione deve verificare la sussistenza dei requisiti costitutivi e l'assenza delle condizioni ostative, determinando l'area cedibile entro i limiti fissati dalla legge.
  • Quando la legge ha già operato in astratto la scelta di consentire la cessione del bene demaniale, subordinandola soltanto alla verifica dei requisiti legislativi, l'acquisto può essere esercitato senza un previo provvedimento discrezionale di sdemanializzazione.
  • In assenza di una norma attributiva della giurisdizione esclusiva amministrativa, le controversie aventi a oggetto l'accertamento del diritto alla cessione di aree demaniali devono essere devolute al giudice ordinario secondo il criterio generale di riparto fondato sulla natura della posizione giuridica azionata.

Come è indicizzato

MateriePatrimonio e alienazioniGiurisdizione e riparto
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicità

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