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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34426/2024 del 12/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Castrovillari che aveva dichiarato l'imputato colpevole della contravvenzione di cui all'art. 660 c.p. (molestie telefoniche) e lo aveva condannato a 300 euro di ammenda. L'appello, convertito in ricorso per cassazione, articolava tre censure: 1) nullità della sentenza per mancato esame dell'imputato (udienza del 17/03/2015); 2) censura della valutazione della prova e richiesta di assoluzione perassenza del fatto in quanto le dichiarazioni della persona offesa e i riscontri erano inattendibili e animati da volontà di vendetta; 3) eccezione di prescrizione intervenuta successivamente alla pronuncia di primo grado (24/02/2019).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: il primo motivo è generico e manifestamente infondato (mancata autosufficienza della censura e principio consolidato che il mancato esame dell'imputato non integra violazione del diritto di difesa); il secondo motivo è inammissibile perché chiede una riletura in fatto delle prove, materia non devoluta alla Corte di legittimità; il terzo motivo (prescrizione) non può essere preso in considerazione a causa dell'inammissibilità complessiva del ricorso. Conseguenze pratiche: confermata la sentenza di condanna di primo grado, dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 660 cod. pen.

    Norma che punisce molestie o disturbi alle persone. La responsabilità è stata ritenuta sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e dei riscontri (tabulati telefonici) valutati dal giudice di merito.

  • art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

    Dispositivo che delimita i motivi di ricorso per cassazione; la Corte rileva che la mancata assunzione dell'esame dell'imputato non rientra, salvo specificità, nella tipologia di nullità deducibili in cassazione quando non sia stata adeguatamente contestata e documentata.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Prevede la declaratoria di cause di non punibilità; la Corte richiama il principio per cui tali eccezioni non possono essere dichiarate se il ricorso per cassazione è inammissibile e non si è formato un valido rapporto di impugnazione.

  • Sentenza Corte Costituzionale n.186 del 13/06/2000

    Sent. Corte Cost. 13/06/2000 n.186

    Richiamata in ordine al criterio per l'applicazione della sanzione pecuniaria (cassa delle ammende) in caso di ricorso infondato, ai fini della liquidazione della somma equitativamente fissata in euro 3.000.

Massime di principio

  • Se l'impugnazione riguarda solo una condanna alla pena dell'ammenda, l'appello può essere convertito in ricorso per cassazione; ciò impone particolare attenzione ai requisiti formali e di autosufficienza delle censure.
  • La mancata assunzione dell'esame dell'imputato non costituisce automaticamente nullità radicale: occorre dimostrare l'effettiva richiesta e l'ammissione del mezzo istruttorio e, comunque, deve trattarsi di un vulnus al diritto di difesa valutabile in sede di legittimità.
  • In Cassazione non è consentita una rinnovata valutazione in fatto delle prove o una diversa ricostruzione del quadro probatorio: i motivi che sollecitano una diversa valutazione della attendibilità delle fonti sono inammissibili.
  • Le eccezioni di estinzione del reato (es. prescrizione) possono essere rilevate in cassazione solo se il ricorso è ammissibile; l'inammissibilità impedisce la declaratoria di estinzione per causa di non punibilità.
  • È essenziale rispettare il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: le censure devono contenere fatti e argomentazioni sufficienti a consentire il controllo di legittimità senza rimessione al merito.
  • Il ricorrente rischia, in caso di inammissibilità o manifesta infondatezza del ricorso, la condanna alle spese, il pagamento alla cassa delle ammende e la rifusione delle spese della parte civile; valutare il rapporto costi-benefici prima di proporre il gravame.

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