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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12148/2022 del 01/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che dichiarava inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna che aveva dichiarato la responsabilità penale del ricorrente per lesioni aggravate e porto ingiustificato di arma impropria. In sede d'appello l'imputato contestava sia l'accertamento di responsabilità sia il diniego della sospensione condizionale della pena; con il ricorso per cassazione sono stati articolati due motivi rilevando che la Corte territoriale aveva inammissibilmente deciso de plano valutando di fatto l'assenza di fondatezza dei motivi, oltrepassando i limiti previsti dall'art. 581 c.p.p. dopo la riforma del 2017.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure non fossero manifestamente infondate, e che la Corte d'appello avesse posto una declaratoria di inammissibilità in modo non consentito dalla legge (avendo in pratica esaminato il merito). Per effetto di tale illegittimo epilogo procedurale e rilevata la decorrenza del termine di prescrizione ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p., la Suprema Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha dichiarato i reati estinti per prescrizione (per il delitto principale è stato considerato il periodo ordinario massimo di sette anni e sei mesi dalla data del fatto).

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Dopo la riforma operata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice d'appello può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo se i motivi difettano di specificità, non sono argomentati o non affrontano la motivazione della sentenza impugnata; non può invece dichiarare inammissibile l'appello perché ritiene i motivi infondati, dovendo in tal caso decidere nel merito e, se confermativo, confermare la sentenza di primo grado.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103 (riforma art. 581 c.p.p.)

    Ha ristretto i casi di ammissibilità dell'invocata declaratoria d'inammissibilità, vietando al giudice d'appello di pronunciare l'inammissibilità quando avrebbe in realtà a esaminare il merito delle censure e valutarne l'infondatezza.

  • artt. 157 e 161 cod. pen.

    Norme applicate per il calcolo della prescrizione: la Corte ha ritenuto decorso il termine massimo previsto dal legislatore per l'estinzione dei reati, valutando per il delitto principale un periodo ordinario massimo di sette anni e sei mesi decorrente dalla data del fatto.

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021 (Oddo, Rv. 281978)

    Principio richiamato secondo cui la declaratoria di inammissibilità non può essere utilizzata dal giudice d'appello per pronunciarsi nel merito; se vi è contraddittorietà tra l'affermazione di inammissibilità e una valutazione di merito, la decisione è viziata.

Massime di principio

  • Dopo la riforma del 2017 dell'art. 581 c.p.p., il giudice d'appello può dichiarare l'inammissibilità solo per carenza di specificità o assenza di argomentazione delle censure, non perché le ritiene infondate; se valuta il merito deve decidere sulla conferma o riforma della sentenza di primo grado.
  • Se la Corte d'appello emette una declaratoria di inammissibilità ma in realtà esamina e respinge i motivi per manifesta infondatezza, la decisione è viziata e la cassazione può annullare il provvedimento.
  • Quando, in sede di cassazione, emerge che i motivi non erano manifestamente infondati e nel contempo è decorso il termine di prescrizione, la Corte di legittimità può annullare senza rinvio e dichiarare i reati estinti per prescrizione.
  • In situazioni analoghe per la difesa è cruciale dedurre sia errori procedurali sulla declaratoria d'inammissibilità che eventuali profili di prescrizione; per la parte pubblica è importante che il giudice d'appello rispetti i limiti dell'art. 581 c.p.p.
  • Il calcolo della prescrizione va sempre verificato e documentato con precisione: se il termine massimo è già decorso la sentenza o l'ordinanza possono essere annullate senza rinvio per estinzione del reato.

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