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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21930/2022 del 07/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 18/05/2020 per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 73, comma 1, T.U. stupefacenti). Il ricorrente contestava che il giudice dell'esecuzione non avesse applicato correttamente il nuovo minimo edittale stabilito dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 40/2019 e, in particolare, avesse rideterminato le pene senza fornire adeguata motivazione circa la dosimetria della pena base e la quantificazione per i reati in continuazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 40/2019 (che ha ridotto il minimo edittale da 8 a 6 anni per l'art. 73, comma 1, T.U. stupefacenti), le pene inflitte debbano essere considerate illegali e quindi rideterminate. Tuttavia il giudice dell'esecuzione ha operato la rideterminazione senza adeguata motivazione circa il discostamento dal minimo edittale e senza indicare i criteri di cui all'art. 133 c.p. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Roma per nuovo giudizio, con l'istruzione che il giudice dell'esecuzione motivi specificamente quali criteri oggettivi o soggettivi (art. 133 c.p.) hanno giustificato la dosimetria scelta; se la pena è prossima al minimo è sufficiente richiamare il criterio di adeguatezza, altrimenti la motivazione deve essere più puntuale.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti), art. 73, comma 1

    nella parte in cui fissa in anni otto di reclusione, anziché in anni sei, il minimo della pena edittale

    La Corte costituzionale (n. 40/2019) ha dichiarato illegittima la parte che stabiliva il minimo in 8 anni; conseguentemente le pene comminate sulla base del precedente minimo devono essere riesaminate e adeguate al nuovo minimo di 6 anni.

  • Codice penale, art. 133

    L'art. 133 cod. pen. elenca i criteri per la determinazione della pena (circostanze attinenti al fatto e alla persona). Il giudice che si discosta dal minimo edittale deve indicare specificamente quali criteri oggettivi o soggettivi sono stati ritenuti rilevanti ai fini della dosimetria.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 40 del 23 gennaio 2019

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di parte dell'art. 73, comma 1, riducendo il minimo edittale da 8 a 6 anni, determinando la necessità di rivedere le pene inflitte sulla base del precedente parametro.

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi)

    Principio secondo cui, quanto più il giudice si discosta dal minimo edittale, tanto più è obbligato a motivare puntualmente la propria scelta; se la pena è prossima al minimo è sufficiente richiamare il criterio di adeguatezza.

Massime di principio

  • Dopo una pronuncia della Corte costituzionale che modifica il parametro minimo edittale, le pene determinate anteriormente e confliggenti con il nuovo parametro devono essere riconsiderate e, se necessario, rideterminate.
  • Il giudice dell'esecuzione che ridetermina la pena in seguito a tali pronunce ha l'obbligo di motivare adeguatamente la dosimetria: deve indicare quali criteri dell'art. 133 c.p. sono stati ritenuti rilevanti.
  • La profondità della motivazione è proporzionale allo scostamento dal minimo edittale: una pena prossima al minimo può giustificarsi con il richiamo al criterio di adeguatezza; scostamenti maggiori richiedono motivazioni più dettagliate.
  • In mancanza di motivazione sufficiente la decisione del giudice dell'esecuzione è annullabile e il provvedimento va rimandato per nuovo giudizio.
  • Nei casi di più sentenze afferenti la stessa persona (diversi procedimenti/continuità) il giudice deve specificare la quantificazione della pena per ciascun capo e per la continuazione, sempre attenendosi ai criteri di cui all'art. 133 c.p.

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