Cassazione Penale, Sentenza n. 30384/2022 del 01/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Firenze che, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di Giovanni Striglioni per il reato di detenzione illecita di 1,124 kg di cocaina. Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore dello Striglioni, deduceva: (1) assenza di adeguata motivazione in ordine alla quantità di stupefacente; (2) contraddittorietà della motivazione circa l'effetto dell'esercizio della facoltà di non rispondere sull'esistenza dei gravi indizi, con inversione dell'onere della prova; (3) contraddittorietà sulla qualificazione dell'occultamento della sostanza nell'abitacolo, tale da escluderne la facilmente individuabilità; (4) contraddittorietà sulla adeguatezza della misura cautelare in relazione alla presunta mancanza di informazioni sul domicilio, che invece era pacificamente individuato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte ha ritenuto legittima e non viziata la ricostruzione della gravità indiziaria operata dal Tribunale: il notevole quantitativo di stupefacente rinvenuto in un vano portaoggetti sotto il sedile passeggero dell'autovettura guidata dallo Striglioni (anche se intestata a terzo), il rinvenimento di due cellulari i cui dati non sono stati estraibili perché "bloccati" dall'indagato e la mancanza di elementi a favore dell'ipotesi che terzi avessero usato il veicolo sono stati ritenuti elementi idonei a fondare i gravi indizi di colpevolezza. Il quarto motivo è stato ritenuto generico e infondato rispetto alle ragioni complessive che giustificano la misura, anche tenuto conto della personalità e della condotta del ricorrente. Sono stati inoltre disposti gli adempimenti di cancelleria previsti.
Norme richiamate
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176, art. 23, commi 8 e 9
Il procedimento si è svolto secondo le disposizioni contenute in tali commi; la Corte ne prende atto senza sollevare vizi procedurali, implicando che le garanzie e le modalità previste da tali norme sono state ritenute rispettate
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione; la Corte ordina l'istruttoria amministrativa prevista dalla norma
Massime di principio
- La gravità indiziaria per l'applicazione della custodia cautelare può essere desunta dalla quantità rilevante di stupefacente unitamente alle modalità di occultamento, anche se il veicolo è intestato a terzi, se sussistono elementi di collegamento con il conducente
- Il rinvenimento di dispositivi elettronici (es. cellulari) i cui dati risultano inaccessibili per effetto di un blocco imposto dall'indagato può essere valorizzato come elemento rafforzativo della gravità indiziaria
- L'esercizio della facoltà di non rispondere non può essere automaticamente interpretato come assenza di gravi indizi; la valutazione deve considerare l'insieme delle risultanze probatorie e non invertire l'onere della prova
- Per contestare la motivazione cautelare il ricorrente deve formulare censure specifiche e non generiche: la generica deduzione della sproporzione della misura o la semplice affermazione della conoscenza del domicilio sono insufficienti se non controbilanciate da elementi concreti che disperdano i gravi indizi
- Se la difesa intende sostenere l'utilizzo del veicolo da parte di terzi o l'estraneità dell'imputato, è necessario produrre o indicare elementi concreti che possano essere valutati per contrastare le inferenze probatorie del pubblico ministero
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 30286/2022 del 01/08/2022
- Sentenza penale · 1 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 30287/2022 del 01/08/2022
- Sentenza penale · 1 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 30288/2022 del 01/08/2022
- Sentenza penale · 1 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 30289/2022 del 01/08/2022
- Sentenza penale · 1 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 30290/2022 del 01/08/2022
- Sentenza penale · 1 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 30292/2022 del 01/08/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →