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Sentenza

Sentenza del 11/05/2017 n. 11620 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la decisione della Commissione Tributaria Regionale, sostenendo che il riconoscimento dell'interesse storico-artistico dell'immobile avrebbe dovuto comportare l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, analogamente a quanto previsto per l'imposta di registro. Deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della tariffa allegata al D.Lgs. n. 347/1990 e dell'art. 10, comma 2, dello stesso decreto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che i trasferimenti di immobili di interesse storico-artistico restano soggetti alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale e non fissa. La disciplina agevolativa prevista per l'imposta di registro non può essere automaticamente estesa alle altre due imposte, in assenza di una specifica modifica legislativa. È stata confermata anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.000 euro, oltre eventuali spese prenotate a debito. In precedenza, la Commissione Tributaria Regionale aveva annullato le sanzioni, ma aveva mantenuto la debenza delle imposte ipotecaria e catastale.

Norme richiamate

  • Legge n. 1089 del 1939

    La classificazione dell'immobile come bene di interesse storico, artistico o archeologico rileva ai fini delle agevolazioni fiscali previste dalla legge, ma non determina automaticamente l'applicazione di un regime agevolato per ogni tipo di imposta.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1 della tariffa allegata

    La previsione agevolativa relativa agli immobili vincolati riguarda l'imposta di registro. La sua diversa collocazione, conseguente alla L. n. 488/1999, non introduce un'analoga agevolazione per le imposte ipotecaria e catastale.

  • Legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 7, comma 7

    La modifica della collocazione della previsione nella tariffa dell'imposta di registro non può essere interpretata come una modifica implicita della disciplina delle imposte ipotecaria e catastale.

  • D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art. 10, comma 2

    La norma, insieme alla relativa tariffa, non prevede l'applicazione in misura fissa delle imposte ipotecaria e catastale per i trasferimenti di immobili dichiarati di interesse storico-artistico.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la disposizione processuale richiamata per denunciare la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto, ma la censura è stata ritenuta infondata.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese da un'imposta a un'altra per analogia.
  • Il riconoscimento dell'interesse storico-artistico di un immobile può produrre effetti agevolativi solo per le imposte espressamente indicate dalla legge.
  • Una modifica della disciplina dell'imposta di registro non comporta automaticamente una modifica delle imposte ipotecaria e catastale.
  • Per applicare un'aliquota o una misura fissa agevolata alle imposte ipotecaria e catastale è necessaria una specifica base normativa; non è sufficiente richiamare il regime agevolato previsto per l'imposta di registro.
  • In casi analoghi, occorre esaminare separatamente la disciplina di ciascuna imposta e verificare se la normativa vigente preveda espressamente l'agevolazione per la particolare categoria di immobile.

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