Cassazione Civile, Ordinanza n. 19850/2023 del 12/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso dell'IVA relativa all'anno 2010 richiesto da una società, che aveva versato l'imposta ritenendo erroneamente applicabile il regime di esenzione anziché quello ordinario. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso della società e la Commissione tributaria regionale aveva confermato il rigetto ritenendo tardiva la domanda di rimborso, assorbendo ogni ulteriore questione sui presupposti sostanziali del credito. In cassazione la società ha dedotto violazione di legge, sostenendo che dovevano applicarsi le norme sulla dichiarazione integrativa e, in particolare, l'art. 8, commi 6-bis e 6-quinquies, e l'art. 2, commi 8 e 8-bis, del d.P.R. n. 322/1998, anche sulla base dei principi delle Sezioni Unite n. 13378/2016; secondo la ricorrente tali disposizioni avrebbero consentito di emendare l'errore dichiarativo e di far valere il credito anche in giudizio, senza precludere il rimborso.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in materia tributaria, la ripetizione dell'indebito è soggetta a un regime speciale fondato su un'istanza di parte da proporre a pena di decadenza entro i termini previsti dalle singole leggi d'imposta o, in mancanza, entro il termine biennale dell'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992. Ha poi distinto tale disciplina dal diverso istituto della dichiarazione integrativa, osservando che le norme invocate dalla contribuente riguardano solo i termini di correzione della dichiarazione e non incidono sul distinto diritto al rimborso, il quale resta soggetto alla decadenza prevista dall'art. 21 cit. Poiché la domanda di rimborso dell'anno 2010 era stata presentata nel 2014, la Corte ha confermato la tardività già rilevata dai giudici di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 8, commi 6-bis e 6-quinquies, d.P.R. n. 322/1998
Le disposizioni sulla dichiarazione integrativa riguardano la correzione degli errori dichiarativi e non disciplinano autonomamente il termine di decadenza per chiedere il rimborso dell'imposta indebitamente versata.
art. 2, commi 8 e 8-bis, d.P.R. n. 322/1998
Le norme sulla dichiarazione integrativa consentono di rettificare la dichiarazione entro determinati termini, ma non eliminano il distinto regime decadenziale del rimborso tributario.
art. 21, d.lgs. n. 546/1992
"la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto della restituzione"
In mancanza di una disciplina speciale, la domanda di rimborso va proposta entro due anni dal pagamento o dal verificarsi del presupposto della restituzione; il termine decorre dal versamento per l'IVA indebitamente pagata.
art. 38, d.P.R. n. 602/1973
È richiamato come esempio di disciplina speciale dei rimborsi tributari soggetti a istanza di parte e a decadenza.
art. 2946 c.c.
La prescrizione decennale decorre solo dopo la tempestiva proposizione dell'istanza idonea a impedire la decadenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di rimborsi tributari, il diritto alla restituzione dell'imposta indebitamente versata è soggetto a un regime speciale che richiede una specifica istanza del contribuente entro un termine di decadenza; in difetto, il diritto si estingue.
- La disciplina della dichiarazione integrativa è distinta e autonoma rispetto al diritto al rimborso: la possibilità di correggere errori nella dichiarazione non comporta automaticamente la tempestiva proponibilità della domanda restitutoria.
- Quando la legge d'imposta non prevede un termine specifico, si applica il termine biennale dell'art. 21 d.lgs. n. 546/1992, che decorre dal pagamento ovvero dal momento in cui sorge il presupposto della restituzione.
- Il diritto dell'Unione non osta, in linea di principio, a termini decadenziali nazionali ragionevoli per ottenere il rimborso dell'IVA indebitamente versata, purché siano idonei a consentire al soggetto passivo normalmente diligente di far valere effettivamente i propri diritti.
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