Ordinanza n. 27/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento in data 26 settembre 2025 con il quale la Prefettura di -OMISSIS- ha disposto il rigetto dell’istanza di immediata presa in carico dei ricorrenti nel sistema di accoglienza di cui al d.lgs.n. 142/2015, con ogni conseguente e necessaria statuizione di legge e, in subordine per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Ministero dell’Interno - Prefettura di -OMISSIS- sull’istanza di erogazione delle misure di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale ai sensi del d.lgs. 142/2015 e della declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sull’istanza medesima.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di rigetto dell’istanza di immediata presa in carico nel sistema di accoglienza
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedenti asilo)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento prefettizio del 26 settembre 2025, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. La Prefettura aveva motivato il rigetto rilevando l’assenza di posti disponibili nelle strutture convenzionate, dovuta ai copiosi flussi migratori in entrata. In subordine, i ricorrenti hanno chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento sull’istanza di erogazione delle misure di accoglienza e la declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere. In sede cautelare hanno dedotto, con fumus boni iuris e periculum in mora, che l’indisponibilità di posti nel sistema ordinario non consente di negare tout court l’accoglienza, poiché l’art. 11 d.lgs. n. 142/2015 prevede il ricorso a strutture temporanee di emergenza quando gli arrivi consistenti e ravvicinati determinano l’esaurimento dei posti ordinari.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e sospeso il provvedimento prefettizio ai fini del riesame. Ha ritenuto sussistente il pregiudizio allegato e assistite da fumus boni iuris le censure relative all’omessa applicazione dell’art. 11 d.lgs. n. 142/2015: la difficoltà di reperire posti nelle strutture ordinarie, proprio perché determinata da flussi migratori consistenti e ravvicinati, costituisce la situazione nella quale la legge consente l’attivazione di strutture temporanee di emergenza. Il TAR ha inoltre precisato che la priorità accordata dall’art. 8, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015, come modificato dal d.l. n. 145/2024, convertito dalla l. n. 187/2024, ai richiedenti giunti a seguito di operazioni di salvataggio in mare non incide sul principio dell’accoglienza garantita a tutti coloro che hanno presentato domanda di protezione internazionale, anche perché l’art. 11 non è stato abrogato. Ha quindi ordinato alla Prefettura di individuare una soluzione, anche provvisoria, idonea ad assicurare ai ricorrenti i livelli minimi di assistenza. La trattazione del merito è stata fissata al 3 giugno 2026; le spese della fase cautelare sono state rinviate al merito.
Norme richiamate
art. 11 d.lgs. n. 142/2015
nel caso di esaurimento dei posti all’interno delle strutture di accoglienza, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti cui l’ordinario sistema di accoglienza non è in grado di far fronte, i richiedenti possono essere ospitati in strutture temporanee di emergenza
L’esaurimento dei posti nelle strutture ordinarie, quando dipende da arrivi consistenti e ravvicinati, non legittima il diniego dell’accoglienza, ma impone di valutare e attivare soluzioni temporanee di emergenza idonee ad assicurare i livelli minimi di assistenza.
art. 8, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015
Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 1, commi 2 e 3, l’accoglienza nei centri e nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 è assicurata con priorità a coloro che sono giunti nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare, in ragione delle preminenti esigenze di soccorso e assistenza a esse connesse
La priorità per le persone giunte a seguito di operazioni di salvataggio in mare non esclude né comprime il principio secondo cui l’accoglienza deve essere garantita a tutti i richiedenti protezione internazionale.
d.l. n. 145/2024, convertito dalla l. n. 187/2024
La novella dell’art. 8, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015 introduce una priorità nell’accesso all’accoglienza, senza abrogare l’art. 11 relativo alle strutture temporanee di emergenza.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata alla luce dei presupposti cautelari del pregiudizio allegato e del fumus boni iuris.
Massime di principio
- L’indisponibilità temporanea di posti nelle strutture ordinarie di accoglienza, determinata da arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti protezione internazionale, non legittima il rigetto dell’istanza di accoglienza senza ulteriori valutazioni: l’amministrazione deve considerare l’attivazione di strutture temporanee di emergenza ai sensi dell’art. 11 d.lgs. n. 142/2015.
- Il diritto all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale resta garantito anche quando la normativa prevede priorità per specifiche categorie di ingressi, quali le persone giunte a seguito di operazioni di salvataggio in mare; la priorità non equivale a esclusione degli altri richiedenti.
- In sede cautelare, quando il diniego di accoglienza è motivato esclusivamente dall’assenza di posti nelle strutture ordinarie e risulta plausibile l’omessa considerazione delle misure emergenziali previste dalla legge, il giudice amministrativo può sospendere il diniego e imporre il riesame della decisione, con individuazione anche provvisoria di una soluzione idonea ad assicurare i livelli minimi di assistenza.
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