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Sentenza

Sentenza n. 2208/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-/2024, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202501330

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro l’attribuzione del punteggio di 12/30 alla prima prova scritta del concorso per Commissario della Polizia di Stato, la mancata correzione della seconda prova e la non ammissione alla prova orale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il candidato contestava il giudizio di insufficienza attribuito al proprio elaborato di diritto penale e procedura penale, deducendo difetto di motivazione, violazione dell’art. 48 del d.m. 17 luglio 2018, degli artt. 1 e 3 l. 241/1990, dell’art. 97 Cost. e dei criteri stabiliti dalla commissione. Sosteneva che il voto numerico di 12/30, accompagnato dal giudizio sintetico di “Insufficiente conoscenza della materia sia sostanziale che processuale”, non fosse sufficiente a motivare la valutazione rispetto ai cinque parametri previamente fissati e che fosse necessaria una motivazione analitica o parcellizzata per ciascun criterio. Contestava inoltre il merito tecnico della valutazione, richiamando il contenuto dell’elaborato e una perizia di parte. Deduceva vizi del verbale della commissione, tra cui la presenza di sei firme nonostante la sostituzione di una componente con una supplente, la pretesa incompatibilità tra partecipazione alle correzioni e sottoscrizione del verbale, la mancata indicazione dei punteggi nel corpo del verbale e la correzione degli elaborati in un ordine diverso da quello di svolgimento delle prove. Lamentava infine l’illegittimità derivata della graduatoria e delle nomine dei vincitori e chiedeva il risarcimento del danno.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto infondate le eccezioni ministeriali di inammissibilità, osservando che i motivi consentivano di individuare le statuizioni censurate e che la discrezionalità tecnica non escludeva in astratto il sindacato giurisdizionale. Nel merito, ha qualificato la valutazione della commissione come espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto per profili estrinseci di manifesta incongruità, irragionevolezza, travisamento o macroscopico errore, senza possibilità per il giudice di sostituire la propria valutazione a quella della commissione. Le contestazioni del candidato sono state ritenute mere valutazioni soggettive alternative, prive di specifici elementi di prova dell’erroneità del giudizio; la perizia di parte è stata considerata inidonea a contrapporsi alla valutazione tecnica della commissione. Il Collegio ha inoltre ritenuto sufficiente il voto numerico, integrato dal giudizio succinto, poiché la commissione aveva previamente fissato cinque criteri di valutazione ai sensi dell’art. 48 del d.m. 17 luglio 2018. Il giudizio sintetico consentiva di ricondurre la valutazione negativa ai criteri concernenti la conoscenza della materia, la padronanza dei temi, l’approfondimento e l’originalità, senza necessità di una motivazione distinta per ciascun parametro. Le censure sulla verbalizzazione sono state respinte: la partecipazione della componente supplente legittimava la sottoscrizione del verbale da parte dei membri che avevano partecipato alle operazioni; le doglianze erano comunque generiche e non dimostravano un’incidenza concreta sulla regolarità della correzione. È stata ritenuta irrilevante anche l’indicazione dei punteggi in un allegato. La diversa sequenza di correzione delle prove non poteva incidere sull’esito, perché il bando richiedeva il superamento di entrambe le prove e il mancato superamento della prima prova avrebbe comunque impedito l’ammissione alla prova orale. Il terzo motivo, relativo all’illegittimità derivata, è stato assorbito per l’infondatezza delle censure principali. È stata respinta anche la domanda risarcitoria per mancanza dell’illegittimità dell’atto. Le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 48, comma 2, d.m. 17 luglio 2018

    la commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, al fine di motivare i punteggi attribuiti alle singole prove

    La previa fissazione dei criteri di valutazione consente, in presenza di un voto numerico e di un giudizio succinto coerente con tali criteri, di ritenere adeguatamente motivata la valutazione della prova, senza necessità di una motivazione analitica per ciascun parametro.

  • artt. 1 e 3 l. 241/1990

    Le disposizioni sono state invocate dal candidato in relazione ai principi di trasparenza e all’obbligo di motivazione, ma il giudice ha ritenuto tali esigenze soddisfatte dalla predeterminazione dei criteri e dal voto numerico accompagnato da un giudizio sintetico.

  • art. 97 Cost.

    Il richiamo ai principi di imparzialità e buon andamento non impone una motivazione diffusa o parcellizzata quando la commissione abbia previamente stabilito criteri verificabili e abbia espresso un voto numerico coerente con essi.

  • art. 14, comma 3, del bando di concorso

    La previsione secondo cui la seconda prova non sarebbe stata corretta in caso di mancato raggiungimento della sufficienza nella prima rende ininfluente l’ordine concreto di correzione ai fini dell’esito del candidato.

  • art. 112 c.p.c.

    Il Collegio ha richiamato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per affermare che le questioni rilevanti erano state esaminate e che le doglianze non espressamente trattate erano comunque inidonee a condurre a una diversa decisione.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali, il voto numerico può integrare la motivazione della valutazione della prova quando la commissione abbia previamente fissato criteri di massima sufficientemente determinati e il voto sia coerente con tali criteri; non è necessaria una motivazione analitica o un giudizio distinto per ciascun parametro.
  • La valutazione delle prove concorsuali costituisce esercizio di discrezionalità tecnica ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto per manifesta incongruità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o macroscopico errore, senza possibilità di sostituire la valutazione giudiziale a quella della commissione.
  • Il candidato che contesti il giudizio negativo su una prova concorsuale deve allegare elementi specifici e concreti idonei a dimostrare l’erroneità o l’inattendibilità della valutazione; mere valutazioni soggettive dell’elaborato o una perizia di parte non costituiscono, di regola, prova sufficiente per superare la discrezionalità tecnica della commissione.
  • Le irregolarità della verbalizzazione delle operazioni concorsuali non determinano automaticamente l’illegittimità della procedura: occorre dimostrare una concreta incidenza sulla regolarità della correzione o sull’esito della valutazione.
  • Quando il bando subordina l’ammissione alla fase successiva al superamento di entrambe le prove scritte, l’ordine di correzione delle prove è irrilevante per il candidato che non abbia superato una di esse, se non è dimostrato che la diversa sequenza abbia concretamente inciso sulla valutazione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAppello
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniCommissione esaminatrice
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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