Corte di giustizia, Ordinanza C-32/20
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 4 giugno 2020. — TJ contro Balga Srl. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di appello di Napoli. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Articolo 30 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Tutela in caso di licenziamento ingiustificato – Articoli 20, 21, 34 e 47 della Carta dei diritti fondamentali – Direttiva 98/59/CE – Licenziamento collettivo – Normativa nazionale relativa alla tutela da accordare a un lavoratore vittima di un licenziamento collettivo ingiustificato per violazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare – Insussistenza di una situazione di attuazione del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali – Inapplicabilità della Carta dei diritti fondamentali – Incompetenza manifesta. — Causa C-32/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia, in forma di ordinanza motivata, ha dichiarato la propria manifesta incompetenza a rispondere ai quesiti sollevati dalla Corte d’appello di Napoli. La controversia riguardava la diversa tutela prevista dal diritto italiano per i lavoratori licenziati collettivamente in base alla data di assunzione, ma tale profilo è stato ritenuto estraneo all’ambito di applicazione della direttiva 98/59. Poiché non vi era un collegamento sufficiente con il diritto dell’Unione, la Carta non era applicabile e la Corte non poteva pronunciarsi sul merito.
Licenziamento collettivo ingiustificato e tutela sanzionatoria nazionale: la Carta e la direttiva 98/59 non si applicano alla disciplina italiana sui criteri di scelta dei lavoratori licenziati, con conseguente manifesta incompetenza della Corte.
La questione giuridica
Se, in caso di licenziamento collettivo illegittimo per violazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, l’articolo 30 della Carta e gli articoli 20, 21, 34 e 47 della Carta, nonché la direttiva 98/59/CE, impongano una tutela reintegratoria o comunque una sanzione indennitaria effettiva, adeguata e deterrente; e se la normativa italiana che distingue la tutela in base alla data di assunzione sia incompatibile con tali disposizioni e principi.
Principio di diritto
La Corte è manifestamente incompetente a pronunciarsi quando la situazione oggetto della controversia non rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione: la direttiva 98/59 disciplina soltanto la procedura di informazione e consultazione nei licenziamenti collettivi e non impone obblighi specifici quanto ai criteri di scelta dei lavoratori da licenziare né alla tutela sanzionatoria per la loro violazione. Di conseguenza, la Carta non è applicabile ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, e non può fondare la competenza della Corte; le questioni pregiudiziali devono pertanto essere dichiarate irricevibili/inammissibili per manifesta incompetenza.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 51, paragrafo 1, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 51, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 30 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articoli 20, 21, 34 e 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Direttiva 98/59/CE
- Articolo 2 direttiva 98/59/CE
- Articolo 3 direttiva 98/59/CE
- Articolo 6 direttiva 98/59/CE
- Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 6, paragrafo 1, TUE
- Articolo 24 della Carta sociale europea (riveduta)
Licenziamento collettivo ingiustificato e tutela nazionale
L’ordinanza riguarda un rinvio pregiudiziale proposto dalla Corte d’appello di Napoli in una controversia tra una lavoratrice licenziata nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo e il datore di lavoro. La questione ruotava attorno alla tutela spettante in caso di violazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare e alla compatibilità della disciplina italiana con la Carta e con la direttiva 98/59/CE.
Fatti e procedimento principale
TJ aveva stipulato un contratto di lavoro con Balga Srl il 1º maggio 2016 ed era stata licenziata il 15 maggio 2016 insieme ad altri colleghi a seguito di una procedura di licenziamento collettivo. Ella aveva impugnato il licenziamento dinanzi al Tribunale di Napoli deducendo la violazione dei criteri di scelta di cui all’articolo 5 della legge n. 223/1991. Il Tribunale aveva respinto il ricorso e la lavoratrice aveva proposto appello dinanzi alla Corte d’appello di Napoli.
Normativa nazionale richiamata dal giudice del rinvio
Il giudice del rinvio ha evidenziato l’esistenza di due regimi sanzionatori distinti per i licenziamenti collettivi ingiustificati:
- per i contratti a tempo indeterminato conclusi fino al 7 marzo 2015, si applica il regime della legge n. 223/1991 in combinato con l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, che prevede reintegrazione, indennità risarcitoria e contribuzione previdenziale;
- per i contratti conclusi dopo il 7 marzo 2015, si applica il decreto legislativo n. 23/2015, che prevede soltanto un’indennità monetaria, senza reintegrazione e senza contribuzione previdenziale.
Questioni pregiudiziali sollevate
La Corte d’appello ha chiesto, in sostanza, se:
- l’articolo 30 della Carta imponga, in caso di licenziamento collettivo illegittimo, una tutela effettiva, adeguata e deterrente;
- occorra interpretare tale disposizione tenendo conto dell’articolo 24 della Carta sociale europea e della giurisprudenza del Comitato europeo dei diritti sociali;
- gli articoli 20, 21, 34 e 47 della Carta ostino a una disciplina che differenzi la tutela in base alla data di assunzione e che limiti il rimedio all’indennizzo.
Ragionamento della Corte
La Corte richiama anzitutto il proprio potere di statuire con ordinanza motivata ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura quando la propria incompetenza è manifesta. Ricorda poi che la Carta si applica agli Stati membri solo quando essi attuano il diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta.
La Corte osserva che la direttiva 98/59 disciplina essenzialmente la procedura dei licenziamenti collettivi, imponendo al datore di lavoro obblighi di consultazione dei rappresentanti dei lavoratori e di informazione/notifica all’autorità pubblica competente, come previsto dagli articoli 2 e 3. La direttiva non armonizza invece i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare né la sanzione per la loro violazione, materia che resta di competenza degli Stati membri.
La Corte evidenzia inoltre che l’articolo 6 della direttiva 98/59, che impone procedure amministrative o giurisdizionali per far rispettare gli obblighi della direttiva, non è pertinente nel caso concreto, perché la controversia non verte sulla violazione di un obbligo imposto dalla direttiva, bensì sulla tutela contro un licenziamento collettivo ingiustificato per violazione dei criteri di scelta. Ne consegue che non sussiste un collegamento sufficiente con il diritto dell’Unione per rendere applicabile la Carta o per fondare la competenza pregiudiziale della Corte.
Decisione e dispositivo
La Corte ha quindi dichiarato, sulla base dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, di essere manifestamente incompetente a rispondere alle questioni sollevate dalla Corte d’appello di Napoli.
Principi affermati
La pronuncia ribadisce che:
- la Carta non estende l’ambito di applicazione del diritto dell’Unione oltre le competenze attribuite dai Trattati;
- una normativa nazionale rientra nella sfera del diritto dell’Unione solo se attua un obbligo specifico imposto da una fonte UE;
- la direttiva 98/59 non disciplina il regime sanzionatorio per la violazione dei criteri di scelta nei licenziamenti collettivi;
- in assenza di tale collegamento, la Corte non è competente e non può esaminare la compatibilità della disciplina nazionale con gli articoli 20, 21, 30, 34 e 47 della Carta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 4 giu 2020Corte di giustizia, Sentenza C-3/19
- Sentenza · 4 giu 2020Corte di giustizia, Sentenza C-41/19
- Sentenza · 4 giu 2020Corte di giustizia, Sentenza C-187/19
- Sentenza · 4 giu 2020Corte di giustizia, Sentenza C-429/19
- Sentenza · 4 giu 2020Corte di giustizia, Sentenza C-430/19
- Sentenza · 4 giu 2020Corte di giustizia, Sentenza C-495/19
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →