Cassazione Penale, Sentenza n. 30175/2025 del 02/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha negato il riconoscimento della continuazione tra due condanne per riciclaggio (art. 648-bis c.p.) commesse in Aosta il 3/3/2016 e in Brescia il 14/4/2017. Il motivo unico denuncia manifesta illogicità della motivazione sotto due profili: 1) la mancata valutazione corretta della contiguità temporale, atteso che il riciclaggio è reato a consumazione anticipata e la commissione va considerata rispetto alle operazioni materiali di occultamento della provenienza del bene (il ricorrente indica date di rilascio di documenti falsi, es. 14/2/2016, che avrebbero sovrapposto temporaneamente gli episodi); 2) la mancata considerazione della condizione di indigenza dell'imputato come elemento integrante l'esistenza di un disegno criminoso unitario, dal momento che il soggetto versava in grave difficoltà economica e avrebbe agito per reperire denaro in modo perdurante.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato la valutazione del giudice di merito che aveva individuato significative diversità fra le condotte: luoghi, mandanti diversi, modalità esecutive differenti e un arco temporale di circa un anno tra i fatti. Ha inoltre osservato che le date dei documenti falsi richiamate dal ricorrente non sono significative perché relativi ad atti falsi e che le denunce di furto delle vetture risultano distanti di un anno (10/2/2016 e 10/2/2017). La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la mera tendenza a delinquere o la situazione di bisogno non sono di per sé prova di un "disegno criminoso" unitario; è necessario che i reati fossero preordinati sin dall'inizio almeno nelle linee essenziali. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Decisione resa il 4 giugno 2025.
Norme richiamate
art. 648-bis c.p. (riciclaggio)
Il delitto di riciclaggio è ricondotto alla fattispecie di reato la cui consumazione può essere anticipata rispetto all'accertamento; la Corte però non ha ritenuto che le date indicate dal ricorrente dimostrassero la preordinazione di una pluralità di condotte in vista di un unico disegno criminoso.
Giurisprudenza della Corte di cassazione, Sez. 5, n. 5101 del 30/03/1999 (Mascetti)
Sez. 5, n. 5101 del 30/03/1999, Mascetti, Rv. 213197-01
Richiamata per affermare che la mera abitudine a delinquere o l'emersione di un "costume di vita" delinquenziale non equivalgono all'esistenza di un disegno criminoso unitario necessario per la continuazione.
Giurisprudenza della Corte di cassazione, Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01
Richiamata per ribadire che il riconoscimento della continuazione richiede verifica di concreti indicatori (omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità) e che non è sufficiente valorizzare alcuni indici isolati.
Giurisprudenza della Corte di cassazione, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016 (D'Amico)
Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580
Richiamata per precisare l'onere probatorio a carico di chi invoca la continuazione: bisogna allegare elementi specifici e concreti, e non è sufficiente la contiguità cronologica o l'identità del titolo di reato.
Massime di principio
- La condizione di bisogno o l'abitualità a delinquere, seppure possano rappresentare una motivazione, non valgono di per sé a dimostrare l'esistenza di un "disegno criminoso" unitario necessario per il riconoscimento della continuazione.
- Per riconoscere la continuazione è necessario provare che, sin dall'inizio, i reati successivi fossero previsti e preordinati almeno nelle linee essenziali in vista di un unico scopo: la semplice ripetizione di reati non basta.
- Gli indici significativi sono: omogeneità dei reati e del bene giuridico protetto, contiguità spaziale e temporale, identità o correlazione dei mandanti, analogia delle modalità esecutive, sistematicità e programmazione delle condotte.
- Il denunciante/ricorrente ha l'onere di allegare elementi specifici e concreti (date, documenti affidabili, collegamenti tra i mandanti, prove di preordinazione) per dimostrare la continuazione; affermazioni generiche non sono sufficienti.
- Le date di accertamento processuale non coincidono sempre con il momento di commissione del reato; tuttavia, le date riferite a documenti falsi possono avere valore probatorio limitato se quegli atti sono risultati falsi o se le denunce di furto mostrano discrepanze temporali.
- In caso di reati con mandanti diversi o con significative differenze nelle modalità e nei luoghi di commissione, il giudice è legittimato a ritenere isolata ogni condotta e a negare la continuazione.
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