Sentenza n. 767/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Terza), -OMISSIS- 2023, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di sgombero, acquisizione gratuita al patrimonio comunale del manufatto abusivo, dell’area di sedime e di un’ulteriore area pertinenziale, nonché irrogazione della sanzione pecuniaria per inottemperanza all’ordine di demolizione
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari eredi)
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l’acquisizione gratuita di opere edilizie abusive ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, disposta dopo l’inottemperanza a un ordine di demolizione. Il manufatto era stato sottoposto a sequestro penale preventivo sin dal 2007 e il dissequestro era stato eseguito soltanto nel 2019. Dopo il dissequestro, il proprietario versava in condizioni psico-fisiche gravemente invalidanti ed era stato sottoposto ad amministrazione di sostegno, per poi decedere. Il TAR aveva annullato l’ordinanza limitatamente all’acquisizione dell’area ulteriore, per difetto di istruttoria e motivazione, e alla sanzione pecuniaria riferita agli eredi, respingendo il ricorso quanto all’acquisizione del manufatto e dell’area di sedime. Gli appellanti hanno dedotto: l’inopponibilità del provvedimento per mancata notificazione dell’ordine di demolizione agli eredi; l’illegittimità dell’annullamento soltanto parziale; l’assenza di imputabilità dell’inottemperanza, dapprima per il sequestro penale e poi per le condizioni di salute del proprietario; la persistente pendenza del procedimento di sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del primo motivo, perché nuovo e introdotto soltanto in sede di riassunzione, e ha chiesto il rigetto dell’appello.
La decisione
L’appello è stato accolto e la sentenza del TAR è stata riformata. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: la riassunzione conseguente all’annullamento della sentenza per mancata interruzione del giudizio costituisce prosecuzione del medesimo processo e non consente di ampliare il thema decidendum con censure nuove; tale limite vale anche per gli eredi, che subentrano nella posizione processuale del de cuius senza acquisire una posizione autonoma idonea a riaprire i termini di impugnazione. Il secondo motivo è stato respinto: il difetto di motivazione e istruttoria relativo all’area ulteriore non travolge l’intero provvedimento, perché tale area è componente scindibile e non essenziale rispetto all’acquisizione automatica del manufatto e dell’area di sedime. Il terzo motivo è stato accolto. L’acquisizione gratuita prevista dall’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001 ha natura di sanzione amministrativa afflittiva e richiede l’imputabilità della condotta omissiva. Il sequestro penale costituisce un impedimento oggettivo che impedisce la decorrenza del termine per demolire fino al dissequestro; non è configurabile un obbligo legale di chiedere il dissequestro e non può gravarsi il destinatario di un’iniziativa potenzialmente incompatibile con la propria strategia difensiva nel processo penale. Dopo il dissequestro, le gravi e irreversibili condizioni di salute del proprietario, accompagnate da ricoveri ospedalieri e dalla successiva nomina di un amministratore di sostegno, integravano una malattia completamente invalidante e rendevano non rimproverabile l’inottemperanza. È stato quindi annullato il provvedimento anche nella parte relativa all’acquisizione del manufatto abusivo e dell’area di sedime. Il quarto motivo, relativo alla sanatoria, è stato assorbito perché non avrebbe potuto procurare agli appellanti un’utilità ulteriore. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001
necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive
L’acquisizione gratuita del manufatto abusivo e dell’area di sedime consegue all’inottemperanza all’ordine di demolizione; l’eventuale area ulteriore deve invece essere specificamente individuata e motivata e costituisce componente scindibile della misura.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
Prevede la sanzione pecuniaria connessa all’inottemperanza all’ordine di demolizione; la responsabilità richiede l’imputabilità della condotta omissiva.
art. 105, comma 3, c.p.a.
La riassunzione del giudizio dopo l’annullamento della sentenza e il rinvio al primo giudice comporta la prosecuzione del giudizio originario e non consente l’introduzione di censure nuove.
art. 36 d.P.R. 380/2001
Disciplina l’istanza di accertamento di conformità presentata dal proprietario; la relativa questione è stata assorbita perché l’annullamento dell’acquisizione per difetto di imputabilità rendeva inutile esaminarla.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme all’art. 10 del Regolamento UE 2016/679, il fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi.
Massime di principio
- L’acquisizione gratuita delle opere abusive al patrimonio comunale prevista dall’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001 ha natura di sanzione amministrativa afflittiva e presuppone l’imputabilità della condotta di inottemperanza all’ordine di demolizione.
- Il sequestro penale preventivo dell’immobile abusivo costituisce un impedimento oggettivo all’esecuzione dell’ordine di demolizione: il termine per ottemperare non decorre, o resta sospeso, fino all’effettivo dissequestro. Il destinatario non è tenuto, a pena di imputazione dell’inottemperanza, a presentare un’istanza di dissequestro non prevista dalla legge, anche perché tale iniziativa potrebbe interferire con il diritto di difesa nel procedimento penale.
- Una malattia completamente invalidante, comprovata da documentazione sanitaria e coincidente temporalmente con il termine per l’adempimento, esclude la rimproverabilità dell’inottemperanza e impedisce l’acquisizione sanzionatoria dell’immobile abusivo.
- Il difetto di motivazione e istruttoria relativo alla sola area ulteriore acquisibile ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001 non comporta necessariamente l’annullamento dell’intero provvedimento, quando tale componente sia autonoma e scindibile dall’acquisizione del manufatto abusivo e dell’area di sedime.
- La riassunzione del giudizio dopo l’annullamento della sentenza per mancata interruzione determina la prosecuzione del processo originario e non consente agli eredi della parte deceduta di introdurre nuove censure o di eludere i termini decadenziali per l’impugnazione dell’atto amministrativo.
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