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Sentenza

Sentenza n. 1474/2026 - Milano, Sezione 2

PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO formatosi sulla sentenza n. 314/2025 del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202504074

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, n. 314/2025

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 314/2025 del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, lamentando in sostanza il mancato pagamento delle somme riconosciute dal giudice ordinario. Nel corso del giudizio il Ministero ha depositato documentazione, inclusa una relazione ministeriale del 6 marzo 2026 con allegati, dalla quale risultava l'avvenuto pagamento delle somme richieste.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché, nelle more del giudizio, l'Amministrazione ha integralmente soddisfatto la pretesa della ricorrente mediante il pagamento delle somme dovute. Le spese sono state poste a carico del Ministero, quale parte virtualmente soccombente, e liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge, spese generali e contributo unificato se dovuto, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 34, ultimo comma, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale della parte ricorrente risulta integralmente soddisfatta.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    Richiamato ai fini dell'onere relativo al contributo unificato posto a carico dell'Amministrazione, se dovuto nel giudizio.

  • art. 26 c.p.a.

    Richiamato per la distrazione delle spese a favore dei difensori della ricorrente dichiaratisi antistatari.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato quale ulteriore fondamento della distrazione delle spese a favore dei difensori antistatari.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale soddisfazione della pretesa del ricorrente intervenuta nelle more del processo comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
  • Quando l'Amministrazione adempie spontaneamente al giudicato dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico quale parte virtualmente soccombente.
  • La prova dell'avvenuto adempimento può risultare dalla documentazione depositata in giudizio dall'Amministrazione, inclusa una relazione dell'ufficio competente con i relativi allegati.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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