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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1621/2020 del 24/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (acquirenti)

La controversia

La controversia nasceva dalla vendita, con effetti futuri, stipulata il 16 maggio 2002 per un immobile in uno stabile di nuova costruzione. I coniugi acquirenti sostenevano che la loro proprietà non fosse gravata da servitù per la posa e il mantenimento di pozzetti e fosse biologiche destinate anche ad altre unità, in particolare a quella della ricorrente principale; chiedevano quindi l’accertamento della proprietà e l’inesistenza della servitù, nonché la rimozione degli impianti dal giardino. Il Tribunale di Pesaro, sezione distaccata di Fano, con sentenza n. 24 del 2011, accolse le domande, condannò i coniugi al pagamento del residuo prezzo e la società costruttrice al risarcimento del danno da ritardo entro i limiti della penale contrattuale. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 43/2015, depositata il 14 gennaio 2015 e notificata il 27 aprile 2015, rigettò gli appelli principali e accolse parzialmente l’appello incidentale dei coniugi, riconoscendo ulteriori somme per penale da ritardo e spese di lite, con estensione della condanna alla ricorrente principale. Quest’ultima propose ricorso per cassazione, ma non depositò nel termine prescritto la documentazione della notificazione della sentenza d’appello. La società costruttrice propose a sua volta ricorso, articolato in sei motivi: contestò la valutazione delle prove circa la disponibilità a stipulare il rogito e l’inadempimento degli acquirenti; sostenne che la previsione contrattuale di servitù per tubature e impianti comprendesse anche pozzetti e fosse biologiche; dedusse l’omesso esame delle norme tecniche di attuazione e l’erronea esclusione della necessità di mantenere gli impianti nel fondo degli acquirenti; denunciò vizi di motivazione, violazione del contraddittorio, violazione delle norme sulle servitù e difetto di interpretazione del contratto. Contestò inoltre l’ipotesi tecnica di diverso posizionamento degli impianti e invocò la disciplina dello scarico coattivo.

La decisione

La Cassazione ha riunito i ricorsi perché proposti contro la stessa sentenza. Ha dichiarato improcedibile il ricorso dell’acquirente per mancato deposito, entro il termine dell’art. 369 c.p.c., della copia della relata di notificazione della sentenza impugnata: poiché la sentenza era stata notificata e il ricorso era stato spedito oltre sessanta giorni dalla pubblicazione, la relata era necessaria per verificare il rispetto del termine breve; la documentazione prodotta successivamente non ha sanato l’iniziale omissione. Ha respinto le eccezioni di improcedibilità e inammissibilità del ricorso della società: la contestazione sull’attestazione di conformità era stata sollevata tardivamente e la procura identificava sufficientemente la decisione impugnata. Nel merito, ha rigettato il ricorso della società. Il motivo relativo alla motivazione insufficiente o contraddittoria è stato dichiarato inammissibile perché non riconducibile ai limitati vizi motivazionali ammessi dall’art. 360, n. 5, c.p.c. Il motivo sulla violazione del contraddittorio è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava specificamente con la motivazione d’appello, secondo cui la questione della distinzione tra passaggio delle tubature e collocazione dei pozzetti era già compresa nel thema decidendum. Le censure sull’interpretazione contrattuale sono state respinte: era plausibile l’interpretazione della Corte d’appello, che aveva rilevato l’assenza di un riferimento scritto a pozzetti e fosse biologiche, a fronte della menzione specifica di altre opere; la riserva di ulteriori vincoli e il capitolato non dimostravano la costituzione della servitù. La censura sulla necessità di una specifica previsione per accesso e manutenzione è stata ritenuta priva di decisività, trattandosi di argomento aggiuntivo rispetto alla ragione decisiva dell’esclusione di quelle opere dalla servitù. La doglianza sulle norme tecniche è stata disattesa: la Corte d’appello aveva esaminato la questione e, sulla base della comunicazione del Comune di Fano del 30 maggio 2014, aveva ritenuto fattibile il posizionamento alternativo, già realizzato senza inconvenienti nella proprietà della ricorrente. È stata dichiarata inammissibile la richiesta di rivalutare la corrispondenza e le altre risultanze istruttorie, così come la denuncia di violazione dell’art. 1043 c.c., riferita a rapporti tra proprietari di fondi e non invocabile nei rapporti tra costruttore-venditore e acquirente. Le parti ricorrenti sono state condannate, ciascuna, a rifondere ai resistenti le spese di legittimità, liquidate in euro 3.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori; è stato inoltre dichiarato dovuto da entrambi l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.c.

    Preliminarmente si deve procedere alla riunione dei ricorsi, in applicazione dell’art. 335 c.p.c., che impone la trattazione in un unico giudizio di tutte le impugnazioni proposte contro la stessa sentenza.

    Le impugnazioni proposte contro la medesima sentenza devono essere trattate in un unico giudizio.

  • art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2

    la previsione contenuta nell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta – è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione e a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale, della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve.

    Quando la sentenza impugnata è stata notificata, il ricorrente deve depositarne tempestivamente la copia con la relata, affinché la Corte possa verificare il rispetto del termine breve; l’omissione comporta l’improcedibilità, salvo che il ricorso risulti notificato entro sessanta giorni dal deposito della sentenza.

  • art. 372 c.p.c.

    La documentazione prodotta dalla difesa S. ai sensi dell’art. 372 c.p.c. non è sufficiente ad evitare la sanzione prevista dall’art. 369 c.p.c., stante l’iniziale mancato deposito di qualsivoglia documentazione riguardante la notificazione della sentenza a mezzo PEC.

    La produzione documentale successiva ai sensi dell’art. 372 c.p.c. non supplisce all’omesso deposito tempestivo della documentazione sulla notificazione richiesto ai fini della procedibilità.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    a seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, disposta con D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che a loro volta si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dando luogo a nullità della sentenza – di mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, di motivazione apparente, di manifesta ed irriducibile contraddittorietà e di motivazione perplessa od incomprensibile, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un fatto storico, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia decisivo ai fini di una diversa soluzione della controversia.

    Il vizio di motivazione è denunciabile solo nei casi in cui manchi una motivazione effettiva o ricorra una delle anomalie radicali indicate, oppure sia stato omesso l’esame di un fatto storico, discusso e decisivo; non consente una nuova valutazione delle prove.

  • art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4

    a seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, disposta con D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che a loro volta si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dando luogo a nullità della sentenza – di mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, di motivazione apparente, di manifesta ed irriducibile contraddittorietà e di motivazione perplessa od incomprensibile, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un fatto storico, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia decisivo ai fini di una diversa soluzione della controversia.

    La nullità della sentenza per vizio motivazionale ricorre quando la motivazione manchi o sia apparente, irriducibilmente contraddittoria, perplessa o incomprensibile.

  • art. 111 Cost., comma 6

    a seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, disposta con D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che a loro volta si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dando luogo a nullità della sentenza – di mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, di motivazione apparente, di manifesta ed irriducibile contraddittorietà e di motivazione perplessa od incomprensibile, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un fatto storico, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia decisivo ai fini di una diversa soluzione della controversia.

    Il controllo sulla motivazione in sede di legittimità tutela il livello minimo di giustificazione costituzionalmente richiesto, senza permettere un riesame generale della ricostruzione di merito.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    Premesso che, secondo il costante orientamento di questa Corte in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica del rispetto dei canoni di ermeneutica e non investe mai il risultato dell’interpretazione, giacchè quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni (ex plurimis, Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178), nel caso di specie la Corte territoriale, con argomentazione plausibile ed immune da vizi logico-giuridici, ha escluso che la servitù costituita con il contratto di compravendita 16 maggio 2002 comprendesse il posizionamento dei pozzetti e delle fosse biologiche.

    La Cassazione verifica il rispetto dei canoni legali di interpretazione, ma non sostituisce l’interpretazione di merito con un’altra possibile o ritenuta migliore, se quella adottata è plausibile.

  • art. 1043 c.c.

    La disciplina della servitù coattiva attiene ai rapporti tra i proprietari dei fondi, e non è invocabile nell’ambito dei rapporti tra costruttore-venditore ed acquirente.

    La disciplina dello scarico coattivo non può essere invocata per regolare il rapporto tra costruttore-venditore e acquirente, essendo riferita ai rapporti tra proprietari dei fondi.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di entrambi i ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    In presenza dei presupposti, ciascun ricorrente è tenuto al versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il rispettivo ricorso.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara che la sentenza impugnata è stata notificata, deve depositare tempestivamente la copia della sentenza con la relata di notificazione; la mancanza comporta l’improcedibilità, salvo che il ricorso sia stato notificato entro sessanta giorni dal deposito della decisione.
  • In Cassazione, la censura motivazionale non permette di ottenere una nuova valutazione delle prove: fuori dalle anomalie che integrano violazione del minimo costituzionale, occorre indicare l’omesso esame di un fatto storico discusso e decisivo.
  • Il giudice di legittimità non può sostituire l’interpretazione contrattuale del giudice di merito con una diversa interpretazione possibile o astrattamente preferibile, quando quella adottata rispetta i canoni ermeneutici ed è plausibile.
  • La costituzione di una servitù relativa a impianti non comprende automaticamente opere ulteriori, quali pozzetti e fosse biologiche, se il testo contrattuale non le contempla e l’interpretazione complessiva del titolo non ne giustifica l’inclusione.
  • La denuncia di violazione del contraddittorio è inammissibile se il ricorrente non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e non spiega in che modo la questione sarebbe stata sottratta al thema decidendum.
  • La disciplina della servitù coattiva di scarico, concernendo i rapporti tra proprietari dei fondi, non è invocabile per disciplinare il rapporto contrattuale tra costruttore-venditore e acquirente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompravendita immobiliareServitù
RamiProcesso civileDiritti realiImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione

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