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Sentenza

Sentenza n. 1023/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 301/2024 del Tribunale di Rimini.

Giustizia amministrativa202600188

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 301/2024 del Tribunale di Rimini, relativo alla carta docente per due annualità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale ordinario di Rimini. Il decreto, non opposto, è divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., come attestato dalla cancelleria il 16 novembre 2024, ed è stato notificato al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente. L'Amministrazione non si è costituita in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione al decreto ingiuntivo definitivo ed esecutivo, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, il Tribunale ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, con facoltà di subdelega, il quale dovrà provvedere, su istanza della ricorrente, entro i successivi novanta giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 500 euro oltre accessori e alla restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Base normativa del giudizio di ottemperanza e dei poteri del giudice dell'esecuzione.

  • art. 647 c.p.c.

    Il decreto ingiuntivo non opposto diviene esecutivo; nel caso concreto tale esecutività risultava dall'attestazione della cancelleria prodotta in giudizio.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di un decreto ingiuntivo non opposto, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., quando l'amministrazione destinataria, previamente notificata anche ai fini del termine dilatorio per l'esecuzione, rimanga inadempiente.
  • Accertata la perdurante inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di un titolo giudiziale esecutivo, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di conformarsi al titolo entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale successiva inottemperanza.
  • Nell'esecuzione del titolo relativo a somme o utilità già eventualmente corrisposte, l'ordine di ottemperanza deve tenere conto e detrarre quanto risulti già adempiuto dall'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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