Sentenza del 12/09/2017 n. 21105 - Corte di Cassazione
IVA - Regimi speciali vari - regime del "margine - Contestazione per il suo utilizzo da parte dell'ufficio tributario per carenza requisito- Mancato raggiungimento della prova da parte del contribuente in ordine alla propria buona fede - utilizzo del credito - esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava l'illegittima applicazione del regime IVA del margine a numerose rivendite di autoveicoli usati. Secondo l'Ufficio, i veicoli provenivano, a monte, da società di autonoleggio o leasing che avevano presumibilmente detratto l'IVA sugli acquisti; mancava quindi il presupposto essenziale del regime, cioè l'avvenuto assolvimento dell'imposta senza possibilità di detrazione. L'Amministrazione sosteneva inoltre che la contribuente, in presenza di elementi di allarme risultanti dalla documentazione dei veicoli, avrebbe dovuto svolgere verifiche ulteriori e dimostrare la propria buona fede e la massima diligenza esigibile.
La decisione
La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della società. Ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, che aveva riconosciuto il regime del margine ritenendo sufficienti le indicazioni presenti nelle fatture e nei libretti di circolazione, e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale, in diversa composizione, per un nuovo esame. La Corte ha stabilito che, dopo una contestazione dell'Ufficio basata su elementi oggettivi e specifici, spetta al contribuente provare la propria buona fede e di avere adottato tutte le precauzioni ragionevolmente esigibili. È rimasto inoltre fermo, per giudicato interno, l'annullamento del recupero relativo a una specifica vendita non impugnata dall'Agenzia.
Norme richiamate
D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, art. 36, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85
L'IVA relativa alla rivendita è commisurata alla differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario e quello relativo all'acquisto, aumentato delle spese di riparazione e accessorie.
La norma disciplina il regime speciale del margine per i rivenditori di beni d'occasione, compresi i veicoli usati, applicabile quando il bene sia stato acquistato da soggetti che non hanno potuto detrarre l'IVA o che abbiano già applicato il regime del margine.
Direttiva 2006/112/CE, artt. 311-325
Le disposizioni europee disciplinano il regime del margine, qualificandolo come regime speciale, facoltativo e derogatorio rispetto al sistema ordinario dell'IVA. Per questo motivo deve essere interpretato restrittivamente.
Art. 314 della Direttiva 2006/112/CE
Il regime del margine non può essere negato automaticamente al cessionario sulla base di irregolarità del fornitore, salvo che l'Amministrazione dimostri che il cessionario non era in buona fede o non aveva adottato tutte le misure ragionevolmente esigibili per evitare il coinvolgimento in un'evasione.
D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 38, comma 4, secondo periodo, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427
La disposizione è richiamata per l'individuazione dei beni mobili usati suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione, tra cui possono rientrare i veicoli usati.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 56
La mera riproposizione in appello non è sufficiente quando una questione sia stata espressamente respinta dal giudice di primo grado: la parte vittoriosa nel risultato deve proporre appello incidentale, altrimenti si forma il giudicato interno.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
La società aveva dedotto un difetto di motivazione degli avvisi per mancata allegazione o riproduzione della documentazione richiamata, ma la questione è stata dichiarata inammissibile per mancata proposizione dell'appello incidentale.
Massime di principio
- Il regime IVA del margine è un trattamento agevolato e derogatorio: chi lo applica deve dimostrare che ricorrono rigorosamente i relativi presupposti.
- L'Amministrazione finanziaria deve contestare il regime sulla base di elementi concreti, specifici e anche presuntivi; non è sufficiente una contestazione generica.
- Dopo tale contestazione, il contribuente deve provare la propria buona fede, intesa sia come assenza di consapevolezza dell'evasione sia come adozione della massima diligenza ragionevolmente esigibile.
- Nel commercio di veicoli usati, è normalmente necessario esaminare la storia del mezzo, i precedenti intestatari e la loro attività economica, utilizzando la carta di circolazione e informazioni facilmente reperibili.
- Se i precedenti proprietari sono società di rivendita, autonoleggio o leasing, opera una presunzione di normale detrazione dell'IVA a monte; in tale situazione il regime del margine può essere negato, salvo prova contraria adeguata.
- Non è invece normalmente richiesto al contribuente di svolgere indagini investigative complesse o di verificare sistematicamente, presso l'Amministrazione, gli adempimenti fiscali di tutti gli operatori precedenti, salvo la presenza di concreti indizi di irregolarità.
- La diligenza deve essere valutata caso per caso secondo ragionevolezza e proporzionalità: documentazione completa, rapporti commerciali affidabili e assenza di segnali anomali possono sostenere la buona fede.
- Nel processo tributario, una questione espressamente respinta in primo grado deve essere impugnata con appello incidentale; la semplice riproposizione può comportare la formazione del giudicato interno.
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