Sentenza del 02/03/2018 n. 2401 - Comm. Trib. Prov. Catania
Sisma '90 - rimborso - Titolari di partita IVA - diritto non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa richiesta di rimborso è stata respinta. È stato affermato che i titolari di partita IVA non possono beneficiare del rimborso connesso al sisma del 1990, in ragione dei vincoli derivanti dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea sull'irrinunciabilità dell'IVA e dalla posizione della Commissione europea in materia di aiuti di Stato.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto di avere diritto al rimborso previsto dalla normativa emergenziale emanata per il sisma del 1990. La pretesa è stata però valutata alla luce dei limiti derivanti dal diritto dell'Unione europea: l'IVA non può essere oggetto di rinuncia o restituzione in modo incompatibile con il sistema comune dell'imposta e le agevolazioni fiscali selettive possono costituire aiuti di Stato. Per i soggetti titolari di partita IVA, inclusi i professionisti, il rimborso non è quindi riconoscibile.
Norme richiamate
Normativa emergenziale relativa al sisma del 1990
Le disposizioni agevolative sul rimborso non possono essere applicate ai titolari di partita IVA quando l'agevolazione risulti incompatibile con il diritto dell'Unione europea.
Diritto dell'Unione europea in materia di IVA
L'IVA è un'imposta armonizzata e gli Stati membri non possono disporne la rinuncia o il rimborso in violazione delle regole comuni del sistema IVA.
Disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato
Un rimborso fiscale selettivo a favore di determinate categorie economiche può integrare un aiuto di Stato incompatibile, impedendone il riconoscimento o imponendone il recupero.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali nazionali, anche se previste da leggi speciali o emergenziali, devono essere interpretate e applicate in conformità al diritto dell'Unione europea.
- Per i soggetti titolari di partita IVA, compresi i professionisti, le richieste di rimborso collegate al sisma del 1990 non sono generalmente riconoscibili quando riguardano imposte armonizzate o misure qualificabili come aiuti di Stato incompatibili.
- La mera previsione legislativa di un rimborso non garantisce il diritto alla restituzione: occorre verificare sia la natura dell'imposta sia la compatibilità dell'agevolazione con la disciplina europea.
- In situazioni analoghe è necessario distinguere tra contribuenti privati e operatori economici, poiché il trattamento degli ultimi può essere limitato dai vincoli europei sugli aiuti di Stato e sull'IVA.
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