Cassazione Penale, Sentenza n. 38625/2022 del 13/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila per un nuovo giudizio, rilevando che il Tribunale aveva errato nel negare la tipicità e la natura molesta delle condotte senza adeguata motivazione e in contrasto con i principi di legge e la giurisprudenza consolidata
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila che aveva rigettato il reclamo del Ministero avverso le sanzioni disciplinari irrogate a Cesarano dal Consiglio di disciplina dell'istituto di detenzione per condotte consistite nella ripetuta battitura sui blindi di diversi oggetti in segno di protesta, effettuata di concerto con altri detenuti in orario notturno
Norme richiamate
art. 38, comma 1, I. n. 354 del 1975
I detenuti possono essere disciplinarmente sanzionati solo per fatti espressamente previsti dal regolamento; il regime disciplinare mira a stimolare responsabilità e autocontrollo e punisce comportamenti contrari a tali valori
art. 77, comma 1, n. 4) d.P.R. n. 230 del 2000
La previsione sanziona gli atteggiamenti e comportamenti molesti nei confronti della comunità penitenziaria; il concetto di molestia comprende ogni fastidio, disagio o turbamento della tranquillità che incide negativamente sulle attività quotidiane della comunità e va valutato con parametri oggettivi (durata, intensità, frequenza)
art. 2 d.P.R. n. 230 del 2000
Richiama l'obiettivo del rispetto delle regole e della civile convivenza nell'istituto come presupposto per il trattamento penitenziario, giustificando l'uso della leva disciplinare in modo proporzionato
art. 41-bis ordinamento penitenziario
La condizione dei detenuti sottoposti al regime differenziato può accentuare il significato e l'incidenza delle loro iniziative all'interno dell'ambiente carcerario, e va considerata nella valutazione disciplinare
art. 627 c.p.p.
Rilevato dal giudice della Corte come parametro di correttezza motivazionale: il provvedimento impugnato è risultato difettoso nella motivazione, in violazione dell'obbligo di esporre ragioni adeguate e confrontarsi con le argomentazioni dell'Amministrazione
Massime di principio
- La fattispecie di molestia disciplinare ai sensi dell'art. 77, comma 1, n. 4) va intesa in senso ampio e comprende condotte che turbano la tranquillità collettiva anche se non producono danni materiali; non è necessario un evento dannoso ulteriore oltre il turbamento
- La valutazione della natura molesta si basa su parametri oggettivi: durata, intensità e frequenza del comportamento e va commisurata all'ordinaria tollerabilità all'interno della comunità detentiva
- Emissioni sonore ripetute e coordinate, come la battitura collettiva sui blindi in orario notturno per periodi rilevanti, possono costituire di per sé molestia sanzionabile
- La presenza di detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis può conferire maggiore rilevanza all'iniziativa disciplinare e deve essere considerata nel giudizio sul comportamento
- Il giudice deve motivare adeguatamente il proprio convincimento e confrontarsi con le prove e le argomentazioni di parte; la semplice affermazione che la condotta non raggiunge la soglia di molestia senza spiegazioni è insufficiente e legittima l'annullamento e il rinvio
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