Cassazione Penale, Sentenza n. 34430/2024 del 12/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di appello che confermava la condanna per omicidio (artt. 575 e 577 c.p.) e reati connessi: dedotte 23 censure, tra cui la mancata riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (per giovane età e confessione spontanea), la mancata valutazione favorevole delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Valter Loielo, la presunta contraddittorietà della teste Monica Fratini, l'affidabilità e la coerenza delle dichiarazioni confessorie di Nesci, e l'illegittimità e la non valutabilità delle intercettazioni acquisite via rogatoria internazionale (sistema "Sky Ecc").
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Nesci (parte di esso dichiarata inammissibile per motivi sollevati per la prima volta in cassazione e una doglianza omessa dagli stessi difensori). È stato confermato l'impianto probatorio e la pena irrogata (diciotto anni di reclusione), ritenendo corretta la valutazione delle ammissioni confessorie, delle testimonianze (tra cui Monica Fratini) e delle dichiarazioni del collaboratore Loielo nel loro contesto probatorio unitario. Le attenuanti generiche sono state escluse come non meritevoli di riconoscimento alla luce della gravità e delle caratteristiche utilitaristiche del delitto e dell'assenza di sincero ravvedimento. Sono state considerate inammissibili le censure relative alle intercettazioni acquisite con rogatoria a causa della "doppia conforme" e perché il materiale era marginale rispetto al compendio probatorio.
Norme richiamate
art. 575 cod. pen.
Norma che disciplina l'omicidio: applicata per inquadrare il reato principale contestato; la Corte ha ritenuto provata la materialità e la responsabilità per omicidio volontario.
art. 577, primo comma, n. 3 cod. pen.
Aggravante contestata in relazione alle modalità dell'omicidio; la Corte ha valutato le circostanze aggravanti/attenuanti nella dosimetria.
art. 61, primo comma, n. 3 cod. pen.
Riferimento alle circostanze che influenzano la pena; utilizzato nel giudizio di dosimetria per valutare maggiori responsabilità e contesto criminogeno.
art. 23, commi 3 e 4, legge 18 aprile 1975, n. 110
Norme relative alla detenzione e porto di armi: applicate per la detenzione illegale dell'arma usata nell'omicidio.
art. 133, comma secondo, n. 3 cod. pen.
Dispositivo sulle attenuanti generiche: la Corte ha ribadito che la confesssione ha una "rilevanza mediata" e non determina automaticamente la concessione delle attenuanti quando appaia utilitaristica.
art. 192, comma 3 cod. proc. pen.
Regole sulla valutazione delle dichiarazioni di parti e collaboratori: la Corte ha applicato il principio della valutazione unitaria della credibilità soggettiva e dell'attendibilità oggettiva, accettando le dichiarazioni del collaboratore se corroborate nel contesto.
art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
Norma sull'inammissibilità del ricorso per cassazione per motivi non dedotti in appello o manifestamente infondati: la Corte ha richiamato tale limite per dichiarare inammissibili alcuni motivi nuovi sollevati in cassazione (cattivo uso del rimedio in presenza di doppia conforme).
Massime di principio
- La confessione spontanea non garantisce automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche: va valutata la sua sincerità e se è mossa da "intenti utilitaristici" piuttosto che da reale ravvedimento.
- Le decisioni di primo grado e d'appello possono costituire un unico complesso motivazionale: il giudizio di legittimità valuta il percorso unitario anche quando l'appello richiama passaggi della decisione di primo grado (motivazione per relationem è ammissibile se congrua).
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia vanno valutate unitariamente (credibilità soggettiva e attendibilità oggettiva) e possono essere utilizzate se, pur con incertezze, sono corroborate dal complesso probatorio; l'esitazione iniziale nel riconoscimento non è necessariamente decisiva per escluderne l'attendibilità.
- Testimonianze apparentemente contraddittorie non impediscono il loro utilizzo se, con scrutinio di credibilità e riscontri, si inseriscono coerentemente nel quadro probatorio complessivo.
- Questioni probatorie sollevate per la prima volta in cassazione, soprattutto in presenza di una "doppia conforme" (conferma della valutazione di merito), sono frequentemente inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; chi intende contestare acquisizioni probatorie deve sollevarle già in appello.
- Intercettazioni o elementi acquisiti tramite rogatoria internazionale possono essere ritenuti marginali rispetto al compendio probatorio e quindi non decisivi; tuttavia, se la difesa intende contestarne la legittimità, deve farlo tempestivamente nei gradi di merito.
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