Sentenza n. 1397/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza n. 974/2025 emessa dal Tribunale di Avellino – Sezione Lavoro, il 24.10.2025, all’esito del procedimento n. RG. 3187/2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2020/2021-2023/2024 e condannato il Ministero all’assegnazione di buoni per complessivi 2.000 euro, oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Avellino, notificata all’Amministrazione il 28 ottobre 2025 e passata in giudicato, come attestato dal certificato della Cancelleria del 12 gennaio 2026. Ha chiesto che fosse dichiarato l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato, con pagamento delle somme dovute, assegnazione di un termine e nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento. Il ricorso è stato ritenuto ricevibile perché depositato entro il termine di quindici giorni dalla notificazione all’Amministrazione e ammissibile perché era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l’esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma e non ha dimostrato l’avvenuto adempimento. La ricorrente ha inoltre chiesto l’applicazione dell’astreinte.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del Tribunale di Avellino era stata correttamente notificata, era passata in giudicato e non risultava eseguita. Ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al titolo, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato Commissario ad acta il dirigente della Direzione Generale ministeriale competente, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla richiesta della ricorrente e dalla comunicazione della perdurante inottemperanza. Il Commissario dovrà provvedere al pagamento della somma dovuta e riferire al TAR sull’attività svolta. La richiesta di astreinte è stata respinta: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. consente di escluderla quando ricorrano ragioni ostative ulteriori rispetto alla manifesta iniquità; nel caso concreto, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico sono stati ritenuti idonei a giustificarne la mancata applicazione. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 45, comma 1, c.p.a.
Il ricorso è stato ritenuto depositato tempestivamente entro il termine previsto dalla disposizione, in combinato disposto con l’art. 87, comma 3, c.p.a.
art. 87, comma 3, c.p.a.
La disposizione è stata richiamata per ritenere tempestivo il deposito del ricorso per ottemperanza entro quindici giorni dalla notificazione all’Amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto
Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni costituisce presupposto per l’ammissibilità dell’azione esecutiva nei confronti dell’Amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere disposta nei confronti della pubblica amministrazione, ma il giudice dell’ottemperanza deve considerare, oltre alla manifesta iniquità, le ulteriori ragioni ostative connesse alle difficoltà dell’adempimento pubblico, ai vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza degli interessi pubblici.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale notificato all’Amministrazione è passato in giudicato e non risulta eseguito, il giudice deve dichiarare l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al decisum, fissando un termine per l’adempimento e potendo nominare sin d’ora un Commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto l’esecuzione di un titolo giudiziale di condanna al pagamento di somme di denaro nei confronti di un’amministrazione statale, l’azione è ammissibile dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- L’onere di provare l’avvenuto adempimento del giudicato grava sull’Amministrazione obbligata; la costituzione meramente formale e l’assenza di documentazione attestante il pagamento consentono di ritenere sussistente l’inottemperanza.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma la sua concreta irrogazione è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice dell’ottemperanza, che deve considerare le ragioni ostative proprie dell’adempimento pubblico, comprese le difficoltà finanziarie e i vincoli di bilancio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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