Cassazione Penale, Sentenza n. 28747/2023 del 04/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato il beneficio dell'indulto ex art.1, comma 3, legge n.241/2006. Il ricorrente censura la revoca quanto meno rispetto alle condanne indicate ai numeri 7) e 10) del casellario, perché su tali condanne era stato concesso un affidamento in prova al servizio sociale con esito positivo (art.47 Ord. pen.), che aveva determinato l'estinzione della pena e di ogni altro effetto penale. Sostiene, richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite n.5859/2011, che l'estinzione degli effetti penali conseguente all'esito positivo dell'affidamento impedirebbe di tenere conto di quelle condanne ai fini della revoca dell'indulto, per ragioni di rieducazione e ragionevolezza, e chiede in subordine l'interpretazione costituzionalmente orientata o la rimessione alla Corte costituzionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la revoca dell'indulto prevista dall'art.1, comma 3, legge n.241/2006 sia obbligatoria quando, nel quinquennio dalla entrata in vigore della legge, il beneficiario abbia commesso un delitto non colposo per il quale sia stata irrogata condanna a pena detentiva non inferiore a due anni; tale revoca opera ex lege e può essere eseguita anche se successivamente, in sede esecutiva, parte della pena è stata dichiarata estinta per esito positivo dell'affidamento in prova. L'affidamento incide sulla pena ma non altera l'accertamento sostanziale del reato; pertanto l'esito positivo non ostacola la revoca dell'indulto né impedisce l'esecuzione della pena revocata, fermo restando l'adempimento delle formalità previste (art.674 c.p.p.). Condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
Norme richiamate
legge n.241/2006
Stabilisce la revoca obbligatoria dell'indulto se, entro il quinquennio dalla sua entrata in vigore, il beneficiario commette un delitto non colposo con condanna a pena detentiva non inferiore a due anni; tale revoca è prevista ex lege e legittima l'esecuzione della pena revocata.
Ordinamento penitenziario
art. 47 (in particolare comma 12)
L'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale può determinare l'estinzione della pena e di ogni altro effetto penale relativamente alla parte di pena scontata con la misura alternativa; tuttavia tale estinzione incide sulla pena e sugli effetti penali formali, ma non cancella l'accertamento sostanziale del reato ai fini della valutazione di cause ostative alla concessione o di revoca di benefici previsti ex lege.
codice di procedura penale
Regola la declaratoria dell'esecuzione delle pene e le formalità procedurali che il giudice dell'esecuzione deve adottare quando la revoca dell'indulto legittima l'esecuzione della pena.
codice penale
art. 168, primo comma, n. 1
Principio analogo in tema di revoca della sospensione condizionale della pena: la revoca si determina per il solo fatto dell'accertamento giudiziale del nuovo reato e della condanna, indipendentemente dall'eventuale estinzione della pena intervenuta nella fase esecutiva per esito positivo dell'affidamento in prova.
Sezioni Unite Corte di cassazione
n. 5859 del 27/10/2011 (Marcianò)
Ha stabilito che l'estinzione di ogni effetto penale per esito positivo dell'affidamento in prova comporta che della relativa condanna non possa tenersi conto agli effetti della recidiva; tuttavia tale principio non si estende automaticamente alla materia della revoca dell'indulto, secondo la giurisprudenza di legittimità applicata dalla Corte.
Giurisprudenza di legittimità richiamata
es. Sez. 1 n. 50685/2019, Sez. 1 n. 23419/2015, Sez. 1 n. 39748/2016
Costante orientamento secondo cui la revoca ex lege di misure favorevoli (indulto, sospensione condizionale) si fonda sull'accertamento giudiziale del fatto e della condanna nel quinquennio e non è preclusa dall'esito favorevole della fase esecutiva (affidamento in prova) che riguarda l'esecuzione della pena, non l'accertamento sostanziale del reato.
Massime di principio
- La revoca dell'indulto ex art.1, comma 3, legge n.241/2006 è automatica quando il beneficiario commette, nel quinquennio dalla entrata in vigore, un delitto non colposo con condanna a pena detentiva non inferiore a due anni; l'esito favorevole dell'affidamento in prova non impedisce tale revoca.
- L'affidamento in prova al servizio sociale (art.47 Ord. pen.) incide sull'esecuzione e sull'entità della pena, potendo determinare l'estinzione della pena, ma non annulla l'accertamento sostanziale del reato: per fini di revoca di benefici legali rileva la condanna accertativa del fatto.
- Per valutare la revoca non rilevano gli esiti successivi della fase esecutiva che incidono solo sulla pena, salvo ragioni particolari che dovessero emergere con argomentazioni specifiche e puntuali.
- Il giudice dell'esecuzione mantiene il compito formale di pronunciare le declaratorie previste (art.674 c.p.p.) e l'esecuzione può essere promossa dal pubblico ministero una volta accertata la causa di revoca.
- Le questioni di legittimità costituzionale sollevate in termini generici sulla rieducazione e sulla ragionevolezza della revoca dell'indulto per pene parzialmente estinte mediante affidamento in prova incontrano difficilmente accoglimento, specie se la doglianza non individua con precisione la norma costituzionalmente contrastante.
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