Sentenza n. 1582/2026 - Napoli, Sezione 8
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO formatosi sulla Sentenza n. 7492/2024 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro nel giudizio RG n. 2289/2024, pubblicata in data 08/11/2024, e notificata il 22/01/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto alla carta elettronica del docente per due anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a., chiedendo l'attuazione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio di 500 euro annui della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, per complessivi 1.000 euro. La sentenza era stata notificata all'amministrazione e non impugnata. Il ricorrente ha dedotto l'inerzia ministeriale, l'esito infruttuoso della notifica e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto la condanna dell'amministrazione all'adempimento, con accessori di legge, nonché la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza fornire prova dell'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile l'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e ha verificato il rispetto dei termini processuali e del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Poiché l'amministrazione non ha provato l'adempimento, il giudice ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha precisato che, qualora sia ormai decorso il periodo entro il quale il beneficio avrebbe dovuto essere fruito, l'amministrazione deve erogarne il controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo: la natura fungibile dell'obbligazione pecuniaria e l'imputabilità del ritardo all'inerzia amministrativa impediscono all'amministrazione di avvantaggiarsi del proprio inadempimento. È stato nominato sin d'ora un dirigente della Direzione generale competente quale commissario ad acta, senza compenso e con facoltà di delega, con il compito di provvedere, se necessario, allo stanziamento e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa. L'esaurimento dei fondi o l'indisponibilità di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione consente di agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga alla pubblica amministrazione un obbligo di conformazione.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l'azione di ottemperanza è stato ritenuto rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Sono stati ritenuti rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione posta a fondamento del beneficio economico della carta elettronica del docente, riconosciuto dal giudicato per due anni scolastici.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia accertato un obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione.
- Quando l'amministrazione non dimostra di avere adempiuto al giudicato, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione e dichiarare contestualmente l'obbligo di dare attuazione esatta e integrale al titolo giudiziale.
- Se il termine stabilito dal giudicato per la fruizione di un beneficio pecuniario è ormai decorso per inerzia dell'amministrazione, l'obbligazione può essere adempiuta mediante corresponsione del controvalore monetario, con interessi legali fino al soddisfo, quando la prestazione abbia natura fungibile.
- L'amministrazione non può invocare il proprio ritardo o la propria inerzia per sottrarsi all'adempimento del giudicato né per beneficiare del decorso del termine previsto dal titolo giudiziale.
- Nell'ottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, attribuendogli anche gli adempimenti contabili e finanziari necessari al pagamento.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o l'indisponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento all'esecuzione di un giudicato recante un obbligo pecuniario della pubblica amministrazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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