Cassazione Civile, Ordinanza n. 18105/2022 del 06/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale relativo a un'unità immobiliare urbana sita in Torino, classificata dall'Ufficio in categoria D/8 con rendita catastale pari a euro 12.600,00, determinata assumendo un valore base di euro 2.000,00/mq. La contribuente ha impugnato l'atto e il ricorso è stato accolto solo parzialmente in primo grado; la CTR Piemonte ha poi rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo che il valore base adottato non fosse sorretto da elementi probatori sufficienti, poiché non erano state indicate unità immobiliari di paragone, prezzi di vendita, indagini di mercato e dati concreti di settore. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 28 del d.P.R. n. 1142/1949 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse illegittimamente fondato la rendita catastale sul prezzo di compravendita dell'immobile anziché sul valore venale dell'unità immobiliare, come previsto dalla normativa catastale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in via preliminare, che la società resistente aveva depositato una "memoria di costituzione" non notificata, quindi non qualificabile come controricorso, e non idonea a legittimare la produzione di memorie illustrative. Nel merito del motivo, la Corte ha osservato che la censura non si confrontava realmente con la ratio decidendi: la CTR non aveva affermato in astratto che la rendita dovesse essere sempre determinata sul prezzo di acquisto, ma aveva valorizzato, in concreto, la mancanza di prova da parte dell'Ufficio circa un valore di mercato diverso da quello emergente dal prezzo pagato. Trattandosi di apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione, il motivo è stato ritenuto inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese, perché la resistente non ha svolto attività difensiva; è stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte dell'Amministrazione soccombente.
Norme richiamate
art. 370 c.p.c.
È richiamato per escludere che la semplice memoria di costituzione non notificata valga come controricorso e per negare la legittimazione a depositare memorie illustrative.
art. 380 bis c.p.c.
Il principio sulla non qualificabilità dell'atto non notificato come controricorso viene esteso anche al procedimento in camera di consiglio.
art. 380 bis.1 c.p.c.
È citato quale rito camerale applicabile, rispetto al quale vale il medesimo principio sulla necessità della notificazione del controricorso.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro formale del motivo di ricorso, dedotto come violazione e falsa applicazione di legge.
art. 28 d.P.R. n. 1142/1949
È invocato dall'Ufficio come norma che regola la determinazione del valore catastale dell'unità immobiliare.
art. 20 d.P.R. n. 1142/1949
"il capitale fondiario è costituito dal valore venale della unità immobiliare all'epoca censuaria stabilita per legge. Esso si determina di regola tenendo presenti i prezzi correnti per la vendita di unità immobiliari analoghe"
La Corte lo richiama per confermare che la stima catastale va effettuata sul valore venale, normalmente ricavato dai prezzi correnti di immobili analoghi.
art. 2697 c.c.
È richiamato nel motivo per sostenere una violazione delle regole sull'onere della prova; la Corte però osserva che la censura non coglie la ratio della decisione di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude la sua applicazione in presenza di soccombenza di una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, essendo amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e, invece di censurare l'effettivo fondamento della decisione, attacca una questione diversa o solo apparentemente sovrapponibile.
- In materia catastale, la determinazione della rendita deve riferirsi al valore venale dell'unità immobiliare, normalmente desumibile dai prezzi correnti di immobili analoghi; tuttavia, la valutazione concreta del giudice di merito sulla sufficienza o insufficienza degli elementi probatori non è sindacabile in cassazione se non nei limiti consentiti dal vizio dedotto.
- Quando l'Ufficio fonda la stima catastale su un valore al metro quadrato, deve supportarlo con elementi concreti di comparazione e di mercato; in mancanza, il giudice può ritenere non dimostrato quel valore e utilizzare il prezzo effettivamente emergente dagli atti come riferimento di mercato nel caso concreto.
- Un atto di costituzione non notificato non equivale a controricorso e non consente, di regola, il deposito di memorie illustrative nel giudizio di cassazione, anche nel rito camerale.
- L'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato non opera nei confronti dell'Amministrazione soccombente ammessa alla prenotazione a debito del contributo, quando sia difesa dall'Avvocatura dello Stato.
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