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Sentenza

Sentenza n. 140/2026 - Bari, Sezione 1

per l'esecuzione del giudicato civile di cui alla sentenza n.2839/2024 del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, del 9 luglio 2024, notificata ai fini dell’esecuzione alla parte convenuta in pari data e passata in giudicato, avente ad oggetto il riconoscimento e pagamento: - della c.d. Carta Docente; - della c.d. Retribuzione Professionale Docenti; e per la fissazione della c.d. penalità di mora ex art. 114, 4° comma, lett. e), del D. Lgs. n. 104/2010, per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, nella misura che si riterrà più opportuna.

Giustizia amministrativa202500423

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Trani che riconosceva la Carta Docente e la Retribuzione Professionale Docenti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato civile costituito dalla sentenza del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla fruizione di euro 500,00 annui, oltre interessi e rivalutazione, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2021/2022 mediante attribuzione della Carta Docente, nonché il diritto alla Retribuzione Professionale Docenti per gli incarichi di supplenza, con condanna al pagamento di euro 502,81 oltre interessi legali e rivalutazione, fatto salvo il divieto di cumulo. Dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti di condanna pecuniaria contro le amministrazioni statali, l'Amministrazione ha documentato il pagamento della sola somma di euro 351,74 lordi a titolo di Retribuzione Professionale Docenti. Il ricorrente ha quindi chiesto l'integrale esecuzione del giudicato e la fissazione di una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. per ogni ulteriore violazione, inosservanza o ritardo.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso di ottemperanza, poiché l'Amministrazione non aveva adempiuto integralmente agli obblighi derivanti dal giudicato. Ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alla somma capitale relativa alla Retribuzione Professionale Docenti, essendo stato documentato il relativo pagamento, mentre ha accertato il persistente inadempimento quanto agli interessi e alla rivalutazione dovuti su tale somma e quanto all'attribuzione della Carta Docente. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza o, se anteriore, dalla sua notificazione. Ha riservato la nomina del commissario ad acta all'eventualità di ulteriore inadempimento dopo la scadenza del termine assegnato, anche considerando i ritardi derivanti da carenze organiche dell'Amministrazione in controversie analoghe. Ha respinto la richiesta di astreinte, in conformità alla giurisprudenza della Sezione. Ha condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, e ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei conti per le valutazioni di competenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e, nei casi previsti, di disporre la penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    È stato invocato dal ricorrente quale fondamento della richiesta di penalità di mora per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato; la richiesta è stata respinta dal TAR.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo ha consentito la proposizione del ricorso per l'ottemperanza.

  • l. n. 724/1994, art. 22, comma 36

    È richiamata dal giudicato civile per la corresponsione di interessi e rivalutazione, con divieto di cumulo secondo quanto stabilito dal titolo da eseguire.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento della sola sorte capitale non determina l'integrale esecuzione di una sentenza di condanna pecuniaria quando il titolo riconosce anche interessi e rivalutazione; il giudice deve ordinare il pagamento delle componenti ancora dovute.
  • Quando l'Amministrazione adempie parzialmente nelle more del giudizio di ottemperanza, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere limitatamente alla prestazione effettivamente eseguita, mentre il giudizio prosegue e può concludersi con un ordine di integrale esecuzione per le obbligazioni residue.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: la relativa domanda può essere respinta quando, secondo la giurisprudenza della Sezione, non ricorrono i presupposti per la sua applicazione.
  • La nomina del commissario ad acta può essere riservata a una fase successiva, subordinandola all'eventuale persistente inadempimento dell'Amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato per l'esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimento

Testo integrale

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