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Sentenza

Sentenza n. 241/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Lucca, sezione lavoro, n. 386 del 20 dicembre 2023

Giustizia amministrativa202501073

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lucca, sezione lavoro, n. 386 del 20 dicembre 2023, relativa al riconoscimento della carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docenti creditori)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza civile che aveva riconosciuto, per gli anni scolastici indicati per ciascun docente, il diritto alla carta elettronica del docente e all'accredito di € 500,00 per ogni annualità. La sentenza era passata in giudicato ed era stata notificata all'Amministrazione, con decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. È stata inoltre chiesta, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito. Il TAR ha rilevato che, per due ricorrenti, la sentenza civile si era limitata a prendere atto della rinuncia alle rispettive domande e non conteneva quindi alcun capo suscettibile di esecuzione. In udienza è stato poi dichiarato che, nelle more del giudizio, le pretese degli altri ricorrenti erano state integralmente soddisfatte dall'Amministrazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile la domanda di ottemperanza proposta dalle due ricorrenti le cui domande erano state oggetto di rinuncia nel giudizio civile, poiché nei loro confronti non esisteva alcun capo della sentenza suscettibile di esecuzione. Per tutti gli altri ricorrenti ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, prendendo atto dell'intervenuta soddisfazione delle pretese durante il giudizio. Pur in presenza della sopravvenuta soddisfazione, il Collegio ha posto le spese a carico del Ministero, applicando il principio secondo cui la necessità di ricorrere al processo per ottenere tutela non può tradursi in un danno per il ricorrente. Le spese sono state liquidate in € 3.500,00, oltre oneri e accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stata inoltre disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per la Toscana.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, mediante il quale è stata richiesta l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza civile.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni è risultato decorso prima della proposizione del ricorso.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio della carta elettronica del docente riconosciuto dalla sentenza civile oggetto di ottemperanza.

  • DPCM attuativo dell'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Disciplina le modalità di attuazione del beneficio della carta elettronica del docente, cui rinvia il giudicato da eseguire.

  • art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014

    È stato considerato nella liquidazione delle spese, tenuto conto del carattere seriale e della non elevata complessità della controversia.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è inammissibile quando il titolo giudiziale invocato non contiene, nei confronti del ricorrente, alcun capo suscettibile di esecuzione, come nel caso in cui il giudice abbia soltanto preso atto della rinuncia alla domanda.
  • Quando, nelle more del giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • La sopravvenuta soddisfazione della pretesa non esclude necessariamente la condanna dell'Amministrazione alle spese: se il ricorso al giudice si è reso necessario a causa dell'inerzia amministrativa, le spese possono essere poste a carico dell'Amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCarriera degli studenti
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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