Cassazione Civile, Ordinanza n. 32860/2023 del 27/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio sul pagamento di retribuzioni asseritamente non corrisposte per il periodo da agosto 2016 a ottobre 2017. In primo grado il Tribunale aveva riconosciuto al lavoratore una somma maggiore; in appello la Corte territoriale, ritenendo ammissibile la prova testimoniale sul pagamento in contanti delle mensilità controverse, ha ridotto l’importo dovuto e ha accertato che il lavoratore aveva percepito mensilmente euro 1.600,00 in contanti sino alla cessazione del rapporto. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2721, 2726 e 2729 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse illegittimamente ammesso la prova testimoniale di ingenti pagamenti in contanti e che le deposizioni raccolte fossero generiche e irrilevanti. Il datore di lavoro ha resistito con controricorso e ricorso incidentale limitato alle spese, ma il controricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile perché non ritualmente notificato, essendo stato solo depositato telematicamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale del lavoratore sia il controricorso contenente ricorso incidentale del datore di lavoro. Quanto al motivo principale, ha rilevato che l’ammontare della retribuzione è provabile con ogni mezzo e che, nel rito del lavoro, il giudice può ammettere tutte le prove rilevanti, anche oltre i limiti degli artt. 2721 ss. c.c., salvo il giuramento decisorio; inoltre, la censura sulle deposizioni testimoniali mirava a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio, attività preclusa in sede di legittimità. È stata quindi disposta la compensazione integrale delle spese del giudizio di cassazione per soccombenza reciproca, con attestazione dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato per entrambe le impugnazioni.
Norme richiamate
art. 370 c.p.c.
Il controricorso con impugnazione incidentale è inammissibile se non risulta ritualmente notificato ma soltanto depositato telematicamente.
art. 2721 c.c.
I limiti alla prova testimoniale sono inapplicabili nel rito del lavoro; comunque, possono ricorrere elementi per ammettere la prova in relazione a qualità delle parti, natura del contratto e circostanze del caso.
art. 2726 c.c.
Richiamato dal ricorrente, ma la Corte ribadisce che nel rito del lavoro non operano i limiti ordinari alla prova testimoniale.
art. 2729 c.c.
Richiamato dal ricorrente, ma la censura è respinta perché tende a contestare la valutazione del materiale probatorio.
art. 116 c.p.c.
La doglianza è inammissibile quando mira a una nuova valutazione delle prove testimoniali, non consentita in cassazione.
art. 421 c.p.c.
Nel rito del lavoro il giudice può, anche d’ufficio, disporre le prove ritenute rilevanti ai fini della decisione.
art. 1417 c.c.
Richiamato come limite non operante nel rito del lavoro rispetto all’ammissione delle prove.
art. 2722 c.c.
Indicata tra le norme i cui limiti probatori non si applicano nel rito del lavoro.
art. 2723 c.c.
Indicata tra le norme i cui limiti probatori non si applicano nel rito del lavoro.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendo i presupposti processuali, deve darsi atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro per determinare l’ulteriore importo del contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro la prova dell’ammontare della retribuzione può essere fornita con ogni mezzo, e il giudice può ammettere tutte le prove ritenute rilevanti anche oltre i limiti ordinari previsti dal codice civile per la prova testimoniale.
- La valutazione delle risultanze testimoniali e la loro attendibilità appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se la censura mira soltanto a una rivalutazione del materiale istruttorio.
- Il controricorso contenente ricorso incidentale deve essere ritualmente notificato; il solo deposito telematico non è sufficiente ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione incidentale.
- Nel giudizio di legittimità, in caso di soccombenza reciproca o di declaratoria di inammissibilità di entrambe le impugnazioni, le spese possono essere compensate e può essere imposto l’ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
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