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Sentenza

Sentenza n. 760/2026 - Latina, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla Sentenza Tribunale di Frosinone Sez. Lavoro n. 805/2024 pubblicata il 30 Aprile 2024 nell’ambito del giudizio iscritto al n. 2669/2023;

Giustizia amministrativa202500815

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto alla docente il beneficio della carta elettronica per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 e aveva condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito, deducendo l'inottemperanza a una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Frosinone, Sezione lavoro. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente al beneficio economico annuo di euro 500,00 mediante la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, per complessivi euro 1.000,00, e aveva condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 258,00 oltre IVA, CPA e spese generali forfettarie. Dopo la proposizione del ricorso, il Ministero ha accreditato l'importo di euro 1.000,00 relativo alla carta docente, ma non ha dato prova del pagamento delle spese di lite. La ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione parziale della materia del contendere quanto all'accreditamento della carta e l'esecuzione del giudicato limitatamente alle spese processuali, oltre alla nomina di un commissario ad acta e all'applicazione di una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti la propria competenza e i presupposti dell'azione di ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata al Ministero ed era decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni. Ha inoltre affermato che il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario. Quanto al riconoscimento della carta docente e all'accredito dei relativi euro 1.000,00, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché la pretesa era stata integralmente soddisfatta dopo la proposizione del ricorso. Quanto alle spese di lite, ha accolto il ricorso, rilevando che il Ministero non aveva dimostrato l'adempimento del relativo capo della sentenza, e gli ha ordinato di procedere al pagamento di euro 258,00 oltre IVA, CPA e spese generali forfettarie entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato quale commissario ad acta, per il caso di inutile decorso del termine, il dirigente preposto al servizio contabilità e bilancio del Ministero, che dovrà intervenire su istanza della ricorrente entro un ulteriore termine di sessanta giorni. Ha respinto, allo stato, la richiesta di penalità di mora, ritenendo sufficiente la nomina del commissario ad acta, salva una successiva rivalutazione in caso di mancata collaborazione dell'amministrazione. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate in considerazione della condotta collaborativa del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, anche dopo la proposizione del ricorso, la pretesa azionata sia stata integralmente soddisfatta e venga meno oggettivamente la lite; il TAR lo ha applicato limitatamente all'accreditamento della carta docente.

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Rende esperibile il giudizio di ottemperanza per ottenere dall'amministrazione l'esecuzione delle statuizioni contenute in una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Individua la competenza del TAR adito per il giudizio di ottemperanza, ritenuta sussistente dal Collegio.

  • art. 114, comma 3, c.p.a.

    Disciplina la possibilità di chiedere una penalità di mora nel giudizio di ottemperanza; nel caso concreto la richiesta è stata respinta allo stato, in ragione della contestuale nomina del commissario ad acta.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di nominare un commissario ad acta; il TAR lo ha nominato preventivamente per l'eventuale persistente inadempimento del Ministero.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede la penalità di mora; il TAR non ne ha riconosciuto i presupposti attuali, lasciando salva una nuova valutazione in caso di successiva mancata collaborazione dell'amministrazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari di condanna pecuniaria nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il suo decorso è stato ritenuto necessario per l'ammissibilità dell'ottemperanza.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, già riconosciuto dal giudice ordinario.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per ottenere l'adempimento, da parte di una pubblica amministrazione, delle statuizioni contenute in una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando la sentenza imponga all'amministrazione specifici obblighi conformativi o di pagamento.
  • L'ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione presuppone il passaggio in giudicato del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie dell'amministrazione.
  • Se, dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, l'amministrazione soddisfa integralmente una parte autonoma della pretesa, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere limitatamente a quella parte, mentre il giudizio prosegue per le statuizioni rimaste ineseguite.
  • La mancata dimostrazione, da parte dell'amministrazione, dell'avvenuto pagamento delle spese di lite liquidate nel titolo giudiziale giustifica l'ordine di esecuzione del relativo capo della sentenza, con assegnazione di un termine perentorio e possibilità di nominare un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento.
  • La nomina del commissario ad acta può costituire, nel caso concreto, una misura sufficiente a fronteggiare l'eventuale persistente inottemperanza e può giustificare il rigetto, allo stato, della richiesta di penalità di mora, salva una successiva rivalutazione in presenza di mancata collaborazione dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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