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Sentenza

Sentenza n. 17/2026 - Bari, Sezione 1

per l'esecuzione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro n. 1762/2024, depositata e resa pubblica il 30 aprile 2024, resa su ricorso r.g. 11842/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 16 maggio 2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 21 gennaio 2025.

Giustizia amministrativa202500468

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto somme dovute alla ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, n. 1762/2024, non impugnata e divenuta definitiva. La sentenza era stata notificata all'amministrazione e, secondo quanto indicato in epigrafe, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione rispetto alle obbligazioni pecuniarie derivanti dal titolo giudiziale. Dagli atti non risultava l'integrale adempimento delle somme riconosciute dalla sentenza del giudice del lavoro. È stata inoltre richiesta la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che non risultava provato l'integrale adempimento delle obbligazioni derivanti dal giudicato del giudice del lavoro. Ha ordinato al Ministero di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza, procedendo al pagamento di tutte le somme indicate in favore della ricorrente, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte. La richiesta di nomina del commissario ad acta è stata riservata all'eventualità di protrazione dell'inadempimento dopo la scadenza del termine, anche in considerazione del comportamento esecutivo tenuto dall'amministrazione in controversie analoghe e delle carenze di organico riferite dal giudice. Non è stata applicata la condanna prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori di legge, per spese di lite. È stata inoltre disposta la trasmissione della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei conti per le valutazioni di competenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione inadempiente l'integrale esecuzione del giudicato e di adottare, ricorrendone i presupposti, misure sostitutive o coercitive. Nel caso concreto è stato assegnato un termine di sessanta giorni per l'adempimento, riservando la nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    La condanna prevista dalla disposizione non è stata adottata, in ragione del comportamento esecutivo rilevato in controversie omologhe e del fatto che il ritardo era stato ricondotto a carenze di organico dell'amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando dagli atti non risulta l'integrale adempimento delle obbligazioni derivanti da un giudicato, il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire pienamente il titolo giudiziale entro un termine espressamente stabilito.
  • La nomina del commissario ad acta può essere riservata a una fase successiva, subordinandola alla protrazione dell'inadempimento oltre il termine assegnato con la sentenza di ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario recante obbligazioni pecuniarie a carico di un'amministrazione, l'ordine giudiziale può imporre il pagamento di tutte le somme riconosciute dal titolo esecutivo.
  • La mancata adozione della misura coercitiva prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. deve essere valutata alla luce delle concrete modalità dell'inadempimento e del comportamento esecutivo dell'amministrazione, nonché delle ragioni del ritardo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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