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Sentenza

Sentenza n. 1025/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento della nota n. Prot-2026-0194087 del 21 aprile 2026, con cui la Regione Liguria ha comunicato ai sensi dell’art. 36, co. 2 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, di mettere reciprocamente a disposizione le offerte dei soggetti collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria e ha accolto la domanda di oscuramento dell’offerta del RTI Strabag; della nota n. Prot-2026-0067673 del 9 febbraio 2026 mediante la quale Regione Liguria ha comunicato di aver aggiudicato, per conto dell’Università degli Studi di Genova, la procedura indetta per l’affidamento dei «lavori per la realizzazione del lotto A – aule, dipartimenti e park -2, della nuova scuola politecnica in Erzelli, adottando metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l edilizia e le infrastrutture» e di rendere disponibile l’offerta tecnica del RTI Strabag «nella versione oscurata così come presentata dal concorrente»; del decreto del Direttore Generale Centrale Organizzazione della Regione Liguria n. 866 del 6 febbraio 2026 recante l’aggiudicazione della predetta procedura; del disciplinare di gara e della lex specialis nelle parti in esposizione; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente all’accesso integrale, senza oscuramenti, ai documenti relativi all’offerta tecnica dell’aggiudicataria e per la condanna della Stazione Appaltante all’ostensione integrale dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria

Giustizia amministrativa202600421

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: provvedimenti di aggiudicazione e di accesso che disponevano l’ostensione oscurata dell’offerta tecnica del raggruppamento aggiudicatario e accoglievano la domanda di oscuramento per segreti tecnici e commerciali

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, partecipante alla gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione del lotto A della nuova scuola politecnica in Erzelli, ha impugnato i provvedimenti con cui la Regione Liguria, dopo una precedente pronuncia del TAR che aveva imposto una nuova valutazione motivata dell’oscuramento, ha disposto l’ostensione solo parziale dell’offerta tecnica dell’aggiudicatario. Ha dedotto che l’Amministrazione avesse utilizzato motivazioni nuove e diverse rispetto a quelle formulate dalla controinteressata, che le parti oscurate non contenessero effettivi segreti tecnici o commerciali e che non fossero state adeguatamente considerate le esigenze di accesso difensivo, specificamente indicate nell’istanza del 13 aprile 2026. L’accesso riguardava, tra l’altro, organigramma, esperienze pregresse, modalità organizzative e temporali delle lavorazioni, gestione informativa e modellazione BIM, nonché infrastrutture hardware e software.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione e ha annullato il provvedimento di oscuramento, ordinando alla Regione Liguria di esibire entro venti giorni l’offerta tecnica dell’aggiudicatario, salvo le informazioni relative all’infrastruttura software e gli ulteriori riferimenti ai software impiegati. Il Collegio ha affermato che la partecipazione alla gara comporta l’accettazione delle regole di trasparenza, imparzialità e par condicio e che il segreto tecnico o commerciale deve essere specificamente individuato, oggettivamente segreto, suscettibile di sfruttamento economico e idoneo a procurare un vantaggio concorrenziale; non è sufficiente il generico richiamo al know-how o all’originalità dell’offerta. Ha ritenuto ostensibili l’organigramma, le esperienze e referenze professionali, le informazioni relative ai criteri 2.1, 2.2 e 2.3, le modalità e i tempi di esecuzione delle lavorazioni, nonché varie sezioni relative alla gestione e modellazione BIM, perché riferite al singolo cantiere, non agevolmente replicabili, reperibili sul mercato o comunque necessarie all’esercizio del diritto di difesa. Ha invece ritenuto legittimo l’oscuramento della combinazione delle soluzioni software adottate dall’impresa, in quanto potenzialmente replicabile in altre procedure, effettivamente segreta e non indispensabile per la difesa, considerata l’ostensione delle altre parti dell’offerta. L’Amministrazione dovrà comunque oscurare i dati personali e sensibili diversi da nomi e cognomi. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni e l’accoglimento non integrale.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 2, d.lgs. 36/2023

    mettere reciprocamente a disposizione le offerte dei soggetti collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria

    La disposizione disciplina la comunicazione e la messa a disposizione delle offerte nelle procedure di gara, nel rispetto del bilanciamento tra trasparenza e tutela dei segreti tecnici e commerciali.

  • art. 98 d.lgs. 30/2005

    La nozione di segreto tecnico o commerciale richiede informazioni non generalmente note né facilmente accessibili, dotate di valore economico e sottoposte a misure ragionevoli di segretezza; non comprende ogni elemento di originalità o il generico know-how dell’operatore.

Massime di principio

  • Nelle gare pubbliche, la partecipazione dell’operatore economico implica l’accettazione delle regole di trasparenza, imparzialità e par condicio e comporta, quando necessario per la tutela giurisdizionale, la prevalenza dell’esigenza conoscitiva del concorrente rispetto alla riservatezza dell’offerta.
  • L’esclusione o la limitazione dell’accesso per segreti tecnici e commerciali richiede l’individuazione specifica di informazioni suscettibili di sfruttamento economico, idonee a procurare un vantaggio concorrenziale e caratterizzate da effettiva e comprovabile segretezza oggettiva; il generico riferimento al know-how o all’originalità dell’offerta non è sufficiente.
  • Non rientrano normalmente tra i segreti tecnici e commerciali le informazioni riferite alle professionalità impiegate, agli organigrammi, alle esperienze pregresse, alle referenze e alle specifiche tecniche di hardware reperibili sul mercato, soprattutto quando tali elementi sono oggetto di valutazione secondo la lex specialis.
  • Le elaborazioni specificamente riferite al singolo cantiere o alla concreta esecuzione dell’appalto, non agevolmente replicabili in altri contesti, non possono essere sottratte all’accesso per il solo fatto di costituire elementi originali dell’offerta.
  • L’interesse difensivo del concorrente non prevale automaticamente sulla riservatezza, ma impone una valutazione concreta della strumentalità delle informazioni richieste rispetto alle finalità di tutela; l’oscuramento è legittimo solo per i dati effettivamente segreti e non indispensabili all’esercizio della difesa.
  • È legittimo mantenere oscurata la combinazione delle soluzioni software adottate dall’aggiudicatario per la gestione informativa quando essa costituisca una soluzione potenzialmente replicabile in altre gare, presenti effettivi caratteri di segretezza e non sia indispensabile per verificare la legittimità dell’attribuzione dei punteggi.

Come è indicizzato

MaterieAccesso agli atti di garaProcedura di gara
RamiContratti pubbliciAccesso e trasparenza
IstitutiTrasparenza e pubblicitàConcorrenza ed evidenza pubblicaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoTutela del terzo

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