Cassazione Penale, Sentenza n. 11980/2025 del 26/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello del 03/06/2024 denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 133 c.p. e 52 d.lgs. n. 274/2000, in relazione all'art. 606 lett. b) c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale avesse inflitto la massima sanzione prevista per i reati di competenza del Giudice di pace senza motivazione e che la corretta applicazione dell'art. 133 c.p. avrebbe imposto l'applicazione della pena pecuniaria, ritenuta l'unica applicabile al reato di minaccia (art. 612 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che la Corte d'appello, nel giudizio di rinvio, avesse correttamente applicato l'art. 52 d.lgs. n. 274/2000 rideterminando la pena in 30 giorni di permanenza domiciliare (entro il massimo edittale di 45 giorni). Ha confermato che la recidiva reiterata infraquinquennale, accertata in primo grado, limitava le opzioni sanzionatorie al regime previsto dall'art. 52 (per il reato di lesioni: permanenza domiciliare da 15 a 45 giorni o lavoro di pubblica utilità da 20 giorni a 6 mesi) e che il lavoro di pubblica utilità non era applicabile per mancata richiesta dell'imputato. Ha rilevato che la motivazione, pur sintetica, richiama i criteri di cui all'art. 133 c.p. e risulta pertanto adeguata. Non risulta neppure aumento per il reato di minaccia in continuazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 133 cod. pen.
I criteri di determinazione della pena possono essere richiamati anche in motivazione sintetica; la Corte ha ritenuto che il richiamo all'art. 133 costituisca sufficiente motivazione per la scelta della sanzione alternativa ex art. 52 d.lgs. 274/2000
art. 52 d.lgs. n. 274/2000
art. 52, commi 2 e 3 e commi applicabili (lett. b)
Per reati di competenza del Giudice di pace la sanzione principale è la permanenza domiciliare (15-45 giorni) o il lavoro di pubblica utilità (20 giorni-6 mesi); con recidiva reiterata infraquinquennale le opzioni sanzionatorie sono limitate a quelle previste dall'art. 52, e la Corte ha legittimamente scelto la permanenza domiciliare entro i limiti edittali
art. 54, comma 1, d.lgs. n. 274/2000
art. 54, comma 1 d.lgs. n. 274/2000
L'applicazione del lavoro di pubblica utilità richiede la richiesta dell'imputato; in assenza di tale richiesta la sanzione concreta disponibile può essere la permanenza domiciliare
art. 606 lett. b) c.p.p.
Motivo di ricorso invocato riferito alla violazione di norme processuali/di diritto penale nella determinazione della pena; la Corte ha ritenuto il motivo infondato
art. 616 c.p.p.
Norma invocata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso
art. 81 comma finale, art. 582 e art. 612 cod. pen.
art. 81 cpv., 582 e 612 cod. pen.
Reati contestati in grado di merito (lesioni e minaccia); la competenza per questi reati è stata valutata in relazione alle sanzioni minori previste dal d.lgs. 274/2000, con conseguente adeguamento della pena
Massime di principio
- Quando i reati contestati sono di competenza del Giudice di pace, il giudice deve applicare le sanzioni alternative previste dal d.lgs. n. 274/2000 (es. permanenza domiciliare, lavoro di pubblica utilità) entro i limiti edittali di tale normativa
- La ricorrenza di una recidiva reiterata infraquinquennale limita le opzioni sanzionatorie disponibili; alcune alternative (es. lavoro di pubblica utilità) possono richiedere la richiesta dell'imputato per essere applicate
- La Corte può rideterminare la pena in giudizio di rinvio attenendosi ai limiti edittali previsti per la sanzione alternativa; l'applicazione della massima soglia è legittima se rientra nel tetto edittale (qui 45 giorni)
- La motivazione della sentenza può essere sintetica ma deve comunque richiamare i criteri generali di determinazione della pena ex art. 133 c.p.; un richiamo esplicito a tali criteri è generalmente sufficiente a giustificare la scelta della sanzione
- La mera affermazione che la pena scelta sia 'la massima' è rilevante solo se effettivamente eccede il limite edittale o manca qualsiasi riferimento ai criteri di legge; contestazioni formali prive di dimostrazione del superamento del limite edittale o della mancata motivazione sono destinate a essere respinte
- In caso di continuazione tra reati, il trattamento sanzionatorio va valutato nel suo complesso e l'eventuale aumento per i reati satellite deve risultare motivato; l'assenza di aumento è legittima se non motivata la necessità
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