Cassazione Penale, Sentenza n. 31001/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un'indagine cautelare in cui, a seguito di una trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari consistente nell'allontanamento dall'abitazione per un brevissimo lasso di tempo e nel successivo rientro spontaneo, il G.i.p. ha disposto la sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere ai sensi dell'art. 276, comma 1-ter, c.p.p.; il tribunale, in sede di appello cautelare ex art. 310 c.p.p., ha confermato tale decisione. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione di legge sull'applicazione della clausola di lieve entità, sostenendo che il tribunale l'avesse trattata come eccezione residuale anziché come parametro sostanziale legato a proporzionalità, adeguatezza e offensività, e che avesse attribuito rilievo eccessivo all'orario notturno, alle giustificazioni ritenute contrastanti e a un precedente episodio del 18 dicembre 2025 senza spiegare in che modo tali elementi incidessero sulla reale offensività di una condotta durata un solo minuto e seguita da rientro spontaneo; 2) vizio di motivazione per illogicità e contraddittorietà, per omesso confronto con la brevità dell'allontanamento e la spontaneità del rientro, per uso asseritamente illogico del precedente provvedimento del 18 dicembre 2025, per motivazione apparente sull'orario notturno, per valutazione atomistica degli elementi e per asserita inversione dell'onere della prova; 3) violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza, per mancata motivazione sull'inidoneità di misure meno afflittive e per omessa considerazione della pendenza dell'istanza di messa alla prova ai fini della prognosi di pericolosità sociale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come violazione di legge e vizio di motivazione, mirassero in realtà a ottenere una diversa lettura degli elementi di fatto già valutati dal giudice di merito. La motivazione dell'ordinanza impugnata è stata considerata effettiva, non manifestamente illogica e non contraddittoria: il tribunale aveva svolto una valutazione complessiva della trasgressione, valorizzando l'orario notturno, il contrasto tra le giustificazioni rese e l'ampiezza del regime autorizzatorio, nonché il precedente episodio trasgressivo già giudicato di lieve entità, usato non come indice di maggiore gravità intrinseca, ma come segnale della reiterazione della condotta e della persistente insofferenza alle prescrizioni. È stato inoltre escluso che la pendenza della messa alla prova fosse rilevante ai fini del giudizio sull'adeguatezza della misura cautelare ex art. 276, comma 1-ter, c.p.p.. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, con trasmissione copia della sentenza all'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p..
Norme richiamate
art. 310 c.p.p.
disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze in materia di misure cautelari personali, nel cui ambito è stata confermata la sostituzione della misura.
art. 276, comma 1-ter, c.p.p.
prevede, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari, la sostituzione con la custodia in carcere salvo che il fatto sia di lieve entità; la valutazione della lieve entità è rimessa al giudice di merito e richiede un apprezzamento complessivo della condotta trasgressiva.
art. 275 c.p.p.
richiamato dal ricorrente per invocare i principi di proporzionalità, adeguatezza ed extrema ratio della custodia in carcere; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché volta a sollecitare una nuova valutazione del merito.
art. 275, comma 2-bis, c.p.p.
invocato dalla difesa in relazione alla pendenza dell'istanza di messa alla prova; la Corte ha escluso che tale pendenza incida autonomamente sul giudizio cautelare oggetto della decisione.
art. 616 c.p.p.
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
impone la trasmissione della sentenza all'istituto penitenziario quando dalla decisione non consegue la rimessione in libertà dell'interessato.
Massime di principio
- In tema di sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia in carcere per trasgressione alle prescrizioni, la clausola della lieve entità non opera come eccezione meramente residuale, ma impone una valutazione sostanziale e complessiva della concreta offensività della violazione, considerando modalità del fatto, grado di colpevolezza ed entità del pericolo o del danno derivatone.
- Il giudizio sulla lieve entità della trasgressione è un apprezzamento di merito sindacabile in cassazione solo nei limiti della motivazione apparente, manifestamente illogica, intrinsecamente contraddittoria o radicalmente incompatibile con atti specificamente indicati; non è consentito proporre una semplice lettura alternativa delle risultanze fattuali.
- Ai fini dell'art. 276, comma 1-ter, c.p.p., il giudice può valorizzare non solo il singolo episodio trasgressivo, ma anche la reiterazione di condotte analoghe dopo una precedente valutazione benevola, quale indice della persistente insofferenza alle prescrizioni e dell'inidoneità del regime domiciliare a soddisfare le esigenze cautelari.
- La pendenza di un'istanza di messa alla prova non incide di per sé sul diverso giudizio di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare personale, che resta autonomo rispetto alla valutazione dei presupposti del rito o dell'istituto premiale invocato.
- Nel controllo di legittimità sulle misure cautelari personali, la censura non può trasformarsi in una richiesta di riesame del fatto: il ricorrente deve confrontarsi con la ratio decidendi complessiva del provvedimento impugnato e non con singoli elementi isolati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 30830/2026 del 12/08/2026
- Sentenza penale · 12 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31015/2026 del 12/08/2026
- Sentenza penale · 12 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31016/2026 del 12/08/2026
- Sentenza penale · 12 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31049/2026 del 12/08/2026
- Sentenza penale · 12 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 30829/2026 del 12/08/2026
- Sentenza penale · 12 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 30832/2026 del 12/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →