Sentenza del 06/05/2016 n. 9160 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione di una cartella di pagamento relativa all'IRAP per l'anno 2002. L'Agenzia delle Entrate ha censurato la sentenza della CTR del Lazio sostenendo, con il primo motivo, che l'autonoma organizzazione richiesta per l'applicazione dell'IRAP non presuppone che l'organizzazione possa produrre reddito indipendentemente dal professionista, ma ricorre quando il contribuente sia responsabile dell'organizzazione e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Con il secondo motivo ha denunciato un vizio di motivazione, lamentando l'omessa valutazione delle spese risultanti dalla dichiarazione dei redditi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza della CTR del Lazio, ritenendo errata l'interpretazione secondo cui l'autonoma organizzazione sussiste solo se l'attività può produrre ricchezza anche senza l'apporto del professionista. La causa è stata rinviata alla CTR del Lazio, in diversa composizione, affinché accerti concretamente se i beni strumentali e l'eventuale lavoro altrui eccedessero il minimo necessario per l'attività, con nuova liquidazione anche delle spese del giudizio di legittimità. Non vi è stata quindi una decisione definitiva sull'assoggettamento all'IRAP.
Norme richiamate
IRAP e requisito dell'autonoma organizzazione
Il requisito dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'"id quod plerumque accidit", il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza dell'organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
L'autonoma organizzazione non richiede che la struttura sia capace di funzionare o produrre reddito senza il professionista. È sufficiente che il professionista ne sia il responsabile e che utilizzi una dotazione di beni strumentali superiore al minimo indispensabile oppure lavoro altrui non occasionale.
Giurisprudenza di legittimità, Cass. nn. 12108 e 12111 del 2009
L'accertamento concreto dell'autonoma organizzazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua. Il giudice deve valutare la concreta entità e natura dei beni utilizzati e dell'eventuale lavoro altrui.
Massime di principio
- Per stabilire se un professionista è soggetto a IRAP, non occorre dimostrare che l'organizzazione possa produrre reddito autonomamente senza il suo titolare.
- L'autonoma organizzazione può sussistere quando il professionista utilizza beni strumentali eccedenti il minimo normalmente necessario per l'attività oppure si avvale stabilmente o non occasionalmente di personale o collaboratori.
- La valutazione deve essere concreta e complessiva: il giudice deve esaminare natura, quantità e rilevanza delle spese, dei beni strumentali e del lavoro altrui, senza basarsi soltanto sull'assenza di dipendenti o sul fatto che l'attività dipenda professionalmente dal titolare.
- La cassazione con rinvio per errata interpretazione della regola non determina automaticamente l'obbligo di pagamento dell'IRAP: il giudice del rinvio deve ancora accertare in fatto la presenza o meno di un'organizzazione autonoma.
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