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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38749/2023 del 22/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la condanna per falso ideologico in scrittura privata (art. 483 c.p.) per avere sottoscritto un'autocertificazione presso lo Sportello Unico del Comune di Prato attestando il possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 16 del D.P.G.R. 41/R del 30/07/2013, nonostante una precedente condanna definitiva per ricettazione. Il ricorrente contestava l'erronea applicazione degli artt. 42 e 483 c.p. e la carenza di motivazione circa l'elemento soggettivo (dolo), sostenendo che la dichiarazione era contenuta in un modulo prestampato e formulata in termini generici, tale da non dimostrare la consapevolezza e volontà di rendere una dichiarazione mendace.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio la sentenza impugnata per carenza dell'elemento soggettivo (dolo). Pur richiamando il principio per cui le dichiarazioni sostitutive ex DPR 445/2000 sono equiparate agli atti pubblici ai fini della rilevanza penale, la Corte ha ritenuto che la formula generica presente nel modulo prestampato (attestare il possesso dei "requisiti morali" richiamati dall'art. 16 DPGR 41/R) non consentiva di inferire la coscienza e volontà dell'imputato di dichiarare il falso. Ne consegue che la condotta non integra il delitto di cui all'art. 483 c.p. punibile solo a titolo di dolo; perciò il fatto non costituisce reato.

Norme richiamate

  • art. 483 cod. pen.

    Raggruppa la falsità ideologica in scrittura privata e richiede per la punibilità la sussistenza del dolo, ossia la coscienza e volontà di rendere una dichiarazione mendace.

  • art. 75 D.P.R. n. 445/2000

    "le dichiarazioni sostitutive di certificazioni sono state pienamente equiparate agli effetti penali agli atti pubblici, essendo 'considerate come fatte a pubblico ufficiale'"

    Le dichiarazioni sostitutive possono avere gli effetti tipici degli atti pubblici, con le conseguenze penali della falsità; tuttavia tale equiparazione non elimina il necessario accertamento del dolo per l'integrazione del reato di falso.

  • artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000

    Le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 rientrano tra gli atti pubblici ai fini delle conseguenze penali in caso di falsità; la giurisprudenza consente tuttavia di valutare caso per caso l'elemento soggettivo.

  • art. 16 D.P.G.R. 41/R Toscana del 30/07/2013

    1. Costituisce requisito per l'esercizio delle funzioni di coordinamento pedagogico, educatore e operatore ausiliario presso i servizi educativi il non aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del codice penale, per la quale non sia intervenuta la riabilitazione. 2. Al personale impiegato nei servizi educativi viene applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento per il soggetto titolare o gestore del servizio siglato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale.

    Fornisce il requisito normativo richiamato nel modulo; la Corte ha osservato che il richiamo generico ai 'requisiti morali' di tale articolo nel modulo prestampato non specificava in modo oggettivo le condizioni di fatto richieste, incidendo sull'accertamento del dolo.

  • D. Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia)

    Citato nel modulo come riferimento alle cause di divieto/decadenza/sospensione; rilevante per il contenuto normativa, ma non decisivo ai fini della prova del dolo quando la dichiarazione è formulata in modo generico.

  • art. 71 D. Lgs. n. 59/2010

    Richiamato nel contenuto dell'autocertificazione come norma di riferimento per i requisiti morali, ma la sentenza si fonda sulla genericità della formula e sull'assenza di consapevolezza della mendacità piuttosto che sull'applicazione di tale norma.

Massime di principio

  • Per integrare il reato di falso ideologico (art. 483 c.p.) è indispensabile provare il dolo: la coscienza e la volontà di dichiarare il falso; la mera sottoscrizione di un modulo prestampato non è sufficiente per inferire automaticamente il dolo.
  • Le autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive ex DPR 445/2000 sono equiparate agli atti pubblici ai fini penali, ma tale equiparazione non elimina l'esigenza di accertare l'elemento soggettivo in capo al dichiarante.
  • Se il modulo prestampato contiene formulazioni generiche o riferimenti normativi senza specificazione di condizioni fattuali, il giudice deve valutare se fosse ragionevolmente possibile che il dichiarante comprendesse la mendacità: in caso di ambiguità prevale l'assenza di dolo.
  • La responsabilità penale non può fondarsi su una colposa omissione di verifica del contenuto normativo del modulo; l'omissione colposa può eventualmente avere rilievo amministrativo o disciplinare ma non integra il delitto doloso previsto dall'art. 483 c.p.
  • Per evitare il rischio penale, le pubbliche amministrazioni dovrebbero predisporre moduli chiari e specifici circa i fatti da attestare; i privati, se incerti sul significato di una dichiarazione prestampata, dovrebbero chiedere chiarimenti prima di sottoscriverla.
  • Dichiarazioni esplicite e non ambigue che attestino fatti oggettivi contrari alla realtà (es. negazione esplicita di una condanna) hanno maggior probabilità di integrare il dolo e quindi la fattispecie di falso.

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