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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29158/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero. La decisione di merito impugnata, resa ex art. 599-bis c.p.p., resta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. in relazione a fatti di furto in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale commessi a Gessate il 2 gennaio 2018. Con unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 133 c.p., contestando la decisione di merito. La Corte di cassazione ha però rilevato che, trattandosi di sentenza emessa a seguito di concordato in appello, il ricorso è inammissibile quando investe motivi rinunciati o doglianze estranee ai limiti di sindacato consentiti, mentre è ammissibile solo per questioni attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero o al contenuto difforme della decisione rispetto alla richiesta.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza resa a seguito di concordato in appello limita il sindacato del giudice e, in cassazione, consente di dedurre solo questioni sulla volontà di aderire al concordato, sul consenso del pubblico ministero o sulla difformità della pronuncia rispetto alla richiesta.

  • art. 610, comma 5-bis c.p.p.

    Il ricorso che deduca motivi non ammissibili avverso una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. è dichiarato inammissibile.

  • art. 1, comma 62, legge 23 giugno 2017, n. 103

    Norma richiamata come fonte dell'introduzione del comma 5-bis dell'art. 610 c.p.p.

  • art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103

    Norma richiamata quale fonte della reintroduzione del concordato in appello.

  • art. 129 c.p.p.

    La Corte ribadisce che, nel giudizio ex art. 599-bis c.p.p., non vi è obbligo di motivare sul mancato proscioglimento per cause ex art. 129 c.p.p. oltre i limiti devolutivi dell'impugnazione rinunciata.

  • art. 133 c.p.

    Norma invocata dal ricorrente per censurare la motivazione sulla determinazione della pena.

  • art. 610 c.p.p.

    Richiamato nel suo comma 5-bis quale base della declaratoria di inammissibilità.

  • art. 186 disp. att. c.p.p.

    Non citato nel testo fornito.

  • Corte cost. n. 186/2000

    Richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità, segue la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende salvo ragioni di esonero.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile solo se riguarda vizi della formazione del consenso, del consenso del pubblico ministero o una pronuncia del giudice eccedente o difforme rispetto all'accordo.
  • Sono inammissibili le doglianze che investono motivi di appello a cui l'imputato abbia rinunciato con l'adesione al concordato, perché il devolutum del giudice di secondo grado resta limitato ai motivi non rinunciati.
  • Nel giudizio definito con concordato in appello, il giudice non è tenuto a motivare specificamente sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né sulla insussistenza di aggravanti o nullità assolute o inutilizzabilità della prova, salvo i limiti propri del controllo consentito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di ragioni di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

Testo integrale

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