Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 11660/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto infondato il primo motivo sulla particolare tenuità del fatto e inammissibile il secondo motivo per difetto di devoluzione in appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per fatti di danneggiamento. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo che la Corte territoriale l'avesse esclusa illegittimamente. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la Corte d'appello aveva correttamente escluso l'art. 131-bis c.p. valorizzando la reiterazione delle condotte, la gravità e pericolosità dei fatti, l'assoluta intolleranza rispetto alle disposizioni impartite, i numerosi precedenti anche specifici e l'entità non irrisoria del danno. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la doglianza non risultava devoluta in appello: dal riepilogo della sentenza impugnata emergeva che in secondo grado si era chiesta solo una riduzione della pena con riferimento al minimo edittale, e tale ricostruzione non era stata contestata, con conseguente interruzione della catena devolutiva.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando il giudice valorizzi elementi ostativi come reiterazione delle condotte, gravità e pericolosità del fatto, precedenti specifici e danno non irrisorio.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato implicitamente attraverso la valutazione della gravità del fatto, della pericolosità della condotta, dei precedenti e dell'entità del danno ai fini dell'esclusione della particolare tenuità.

Massime di principio

  • Ai fini dell'art. 131-bis c.p. il giudice deve compiere una valutazione complessiva della tenuità del fatto, potendo escluderla quando la condotta presenti reiterazione, gravità concreta, pericolosità, precedenti anche specifici e un danno non minimo.
  • La censura in cassazione su un punto non devoluto in appello è inammissibile quando il motivo non sia stato introdotto nel giudizio di secondo grado; la catena devolutiva si interrompe se la questione non risulta dedotta tempestivamente e la ricostruzione della sentenza impugnata non viene specificamente contestata.
  • Il diniego delle attenuanti generiche non può essere utilmente censurato in cassazione se il motivo non era stato effettivamente proposto in appello con contenuto idoneo a devolvere la specifica questione al giudice di secondo grado.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.