Cassazione Penale, Sentenza n. 912/2024 del 10/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo (somma di € 66.678,27) disposto ex art. 321 c.p.p. Il ricorrente contestava: (1) la fondatezza del fumus commissi delicti, sostenendo che il Tribunale aveva travisato i fatti preferendo i documenti in mano al querelante rispetto a quelli dell'imputato (i documenti del ricorrente indicavano "ottone dorato" mentre quelli del querelante indicavano "oro a 14 carati") e avendo commesso un errore di calcolo relativo alla "calatura" che, secondo il ricorrente, ridurrebbe anziché incrementare il valore contestato; (2) l'insussistenza del periculum in mora, deducendo dalla condotta postfattuale e dalla provenienza delle somme la buona fede e l'assenza del concreto e attuale pericolo che la disponibilità dei fondi potesse aggravare o protrarre le conseguenze del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi proposti sono focalizzati su valutazioni di fatto e sulla valutazione motivazionale del giudice di merito, materie non sindacabili in questa sede salvo vizio di diritto evidente. La Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale fosse ampia e sufficientemente comprensibile e che le critiche del ricorrente non configurassero violazioni di legge ammissibili in Cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 321 c.p.p.
Disciplina il sequestro preventivo e richiede la sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora; nel caso il Tribunale aveva ritenuto tali condizioni sussistenti, ma la Cassazione non ha esaminato il merito perché il ricorso verteva su valutazioni di fatto
art. 606 c.p.p.
Norma che elenca i motivi di ricorso in Cassazione contro le sentenze e le ordinanze; i motivi prospettati riguardavano la manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione e presunta violazione di legge, ma la Corte ha ritenuto che si trattasse essenzialmente di valutazioni di fatto non sindacabili in questa sede
art. 325 c.p.p.
Stabilisce che il ricorso in Cassazione contro i provvedimenti in materia di sequestro preventivo è ammesso per violazione di legge; la Corte ha applicato tale principio per escludere la possibilità di riesaminare valutazioni di fatto
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna alle spese processuali e, ove ravvisati profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile, l'irrogazione di una somma a favore della cassa delle ammende; la Corte ha imposto il pagamento delle spese e € 3.000,00 per colpa nella determinazione dell'inammissibilità
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020
Norma citata in riferimento al contraddittorio scritto per il ricorso (modalità procedurale utilizzata), senza che ciò incidesse sulla valutazione di ammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione avverso ordinanze di sequestro preventivo è ammesso principalmente per questioni di diritto (violazioni procedurali o carenze gravi della motivazione), non per risentimenti sulle valutazioni di fatto; dunque contestazioni consistenti nel "travisamento" dei fatti o nella diversa valutazione di documenti sono generalmente inammissibili salvo che si dimostri un vero errore di diritto o una totale carenza motivazionale.
- Per mettere in crisi un provvedimento di sequestro è strategico prospettare vizi di diritto ben circostanziati: omissioni logiche essenziali nella motivazione, contraddizioni tali da rendere incomprensibile l'itinerario argomentativo, o gravi violazioni procedurali; semplici divergenze di valutazione probatoria non sono sufficienti in Cassazione.
- Quando si deduce insufficienza o illogicità della motivazione occorre mostrare che l'apparato argomentativo manca completamente o è privo dei requisiti minimi di coerenza e completezza; critiche tecniche ai calcoli o alle valutazioni del giudice di merito vanno preliminarmente valorizzate come vizio di diritto (es. errore manifesto di valutazione che travolge la decisione) per evitare l'inammissibilità.
- Prima e durante il procedimento di merito conviene proporre e documentare alternative meno gravose al sequestro (misure cautelari reali limitate, vincoli conservativi, pignoramento presso terzi) e fornire elementi concreti che possano sminuire il periculum in mora (prove di immobilità delle somme, impegni patrimoniali, atti formali di disposizione concordata), poiché la valutazione del pericolo di aggravamento/protrazione è rimessa al giudice di merito.
- La formulazione del ricorso deve evitare argomentazioni meramente personali o di apprezzamento probatorio: quando possibile, inquadrare i profili come errores in iudicando o in procedendo (violazioni di legge, omissioni motivazionali specifiche) per rimanere nel novero delle censure ammissibili.
- Il rischio di inammissibilità è concreto e può comportare condanne alle spese e ammende; valutare attentamente la fondatezza giuridica del ricorso e considerare il ricorso per motivi di legittimità solo quando sussistono censure di diritto ben documentate.
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