Cassazione Penale, Sentenza n. 48071/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Ancona che aveva respinto l'istanza di dissequestro di un'area con annessi edifici sottoposti a sequestro preventivo per il reato di lottizzazione abusiva (art. 44, lett. c) D.P.R. 6/6/2001, n. 380). Il ricorrente, anche in veste di legale rappresentante della "Colle dei Girasoli s.r.l.", deduceva che l'intervento edilizio dovesse qualificarsi come ristrutturazione edilizia (con continuità funzionale e identitaria con l'immobile originario) e che il Tribunale del riesame non si era confrontato con la consulenza tecnica depositata che, a suo avviso, provava detta continuità; si denunciava omissione di confronto con un elemento decisivo e vizio di motivazione apparente.
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di cassazione, nella sentenza rescindente, avesse già esaminato specificamente l'intervento e escluso la sua qualificazione come ristrutturazione, qualificandolo invece come nuova costruzione destinata a costituire un complesso residenziale di notevole impatto urbanistico (10 villini e parcheggio fotovoltaico). Alla luce di tale statuizione vincolante, il Tribunale del riesame non aveva spazio per riformare il giudizio anche alla luce della consulenza successivamente depositata; correttamente ha ravvisato il fumus commissi delicti e il periculum in mora, giustificando il mantenimento del sequestro preventivo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Codice di procedura penale
Norma che disciplina il riesame e la procedura di impugnazione dei decreti di sequestro; richiamata per indicare l'istanza con cui il ricorrente aveva chiesto il riesame del sequestro preventivo
Testo unico dell'edilizia
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. c) e d)
Normativa richiamata in relazione al reato di lottizzazione abusiva per la quale è stato disposto il sequestro preventivo; l'intervento è stato ritenuto configurabile come lottizzazione abusiva
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
art. 3, comma 1, lett. e)
Richiamato dalla Corte di cassazione per definire i presupposti della nozione di "ristrutturazione edilizia" rispetto alla "nuova costruzione" (assenza di preesistenza edilizia)
Giurisprudenza della Corte di cassazione
Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014 (Armento)
Principio secondo cui, ai fini del fumus commissi delicti nel sequestro preventivo, è sufficiente una sommaria indicazione delle ragioni che rendono sostenibile l'impostazione accusatoria e plausibile un giudizio prognostico negativo per l'indagato, senza sindacare la fondatezza dell'accusa
Sentenza rescindente della Corte di cassazione
citata nel ricorso (motivazione specifica sull'intervento)
La Corte ha specificamente esaminato l'intervento e lo ha escluso dalla categoria della "ristrutturazione", qualificandolo come nuova costruzione e richiamando i principi sulla lottizzazione abusiva anche in zone parzialmente urbanizzate
Massime di principio
- Se la Corte di cassazione, in sede di annullamento con rinvio o rescissione, si è espressa specificamente sulla qualificazione giuridica di un intervento, i giudici di merito hanno margine limitato per pervenire a conclusioni diverse salvo elementi nuovi, rilevanti e non già esaminati dalla Corte stessa
- La qualificazione tra "ristrutturazione edilizia" e "nuova costruzione" dipende dalla continuità materiale e funzionale con l'edificio preesistente; la trasformazione che comporti frazionamento del terreno e realizzazione di più unità residenziali è frequentemente qualificata come nuova costruzione/lottizzazione
- Una consulenza tecnica depositata successivamente non supera automaticamente una valutazione vincolante della Corte di cassazione: occorre che contenga elementi nuovi, decisivi e non già valutati dalla Cassazione
- Perche' sussista il fumus commissi delicti ai fini del sequestro preventivo è sufficiente una sommaria indicazione delle ragioni a sostegno dell'impostazione accusatoria; non è necessario decidere la fondatezza definitiva dell'accusa
- Il periculum in mora è configurabile quando l'esecuzione delle opere o il trasferimento a terzi possono rendere irreversibile l'alterazione urbanistica o complicare il recupero del bene; la sussistenza di autorizzazioni formali e la loro scadenza possono giustificare il mantenimento del vincolo cautelare
- In zone agricole la realizzazione di nuove costruzioni residenziali è generalmente vietata; permessi di costruire per interventi che siano di fatto nuove costruzioni possono essere illegittimi e rilevare penalmente
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