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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7441/2025 del 24/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Roma che confermava gli arresti domiciliari a carico di Marcello Perfili per associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti (art. 416 e art. 452‑quaterdecies c.p.) e reati connessi. La difesa ha prospettato 14 motivi: violazione del diritto di difesa per insufficiente accesso alle intercettazioni; inutilizzabilità delle intercettazioni autorizzate dalla Procura di Frosinone (divergente procedimento) e, in subordine, vizio di motivazione nell'apprezzamento di altre fonti probatorie; illegittima applicazione retroattiva della disciplina speciale delle intercettazioni (art. 1 DL 105/2023) e questione di legittimità costituzionale; inutilizzabilità dei dati estratti dai supporti informatici e di consulenze tecniche (dr. Perri, dr. Albrizio) per violazioni di garanzie procedurali; difetto di proroga valida delle indagini preliminari e conseguente inutilizzabilità degli atti successivi; carenza di gravità indiziaria rispetto ai capi contestati (B, E e capo associativo A), inclusa la mancanza del requisito di "abusività" e prova di gestione occulta; insussistenza delle esigenze cautelari e possibile applicazione di misure meno afflittive.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che: 1) la consegna dei supporti contenenti le intercettazioni pochi giorni prima dell'udienza di riesame non ha violato il diritto di difesa, considerati i termini stringenti del procedimento di riesame; 2) le intercettazioni originate dal procedimento di Frosinone sono utilizzabili nel procedimento capitolino in quanto i procedimenti hanno avuto origine dallo stesso fatto storico e dalla medesima notizia di reato (applicazione della nozione sostanziale di "stessa partenza investigativa" e richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite Cavallo); in ogni caso i giudici hanno effettuato una "prova di resistenza" e ritenuto che anche escludendo talune intercettazioni il quadro indiziario sarebbe comunque solido; 3) l'art. 1 del DL 105/2023 è stato considerato norma interpretativa applicabile retroattivamente per estendere la disciplina speciale delle intercettazioni ai reati di cui all'art. 452‑quaterdecies; la questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata; 4) l'estrazione di dati da dispositivi informatici non è in linea di principio accertamento tecnico irripetibile e i relativi risultati sono utilizzabili salvo prova di alterazione; 5) le operazioni svolte dal consulente Dr. Albrizio sono state qualificate come rilievi (non come accertamenti tecnici irripetibili) e quindi non invalide per omissione di avvisi ex art. 360 c.p.p.; 6) le censure sulla proroga delle indagini sono infondate, anche alla luce della sospensione dei termini per Covid‑19; 7) la motivazione del Tribunale sul punto della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari è stata ritenuta logica e congrua: gli elementi indiziari (intercettazioni, dichiarazioni, accertamenti documentali) dimostrano, nella fase cautelare, una qualificata probabilità di responsabilità e la persistenza del pericolo di reiterazione, giustificando la conferma degli arresti domiciliari.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Norma richiamata come fattispecie di associazione a delinquere contestata; la Corte valuta la gravità indiziaria in relazione al ruolo attribuito all'indagato nell'organizzazione

  • art. 452‑quaterdecies cod. pen.

    Reato fine relativo al traffico illecito di rifiuti; la contestazione attiva la disciplina cautelare speciale e la presunzione di gravità indicata dall'art. 275 comma 3 c.p.p.

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato nella prospettazione dell'inutilizzabilità di intercettazioni/dati per violazione di garanzie difensive; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura alla luce della tempistica e delle regole del riesame

  • art. 270 cod. proc. pen.

    Divieto di utilizzazione delle intercettazioni in procedimenti diversi; la Corte applica l'interpretazione delle Sezioni Unite (nozione sostanziale di connessione e casi in cui è ammessa l'utilizzabilità)

  • art. 266 cod. proc. pen.

    Richiamato nei limiti di ammissibilità delle intercettazioni trasferite tra procedimenti connessi

  • art. 13 decreto‑legge 13 maggio 1991, n. 152 (conv. legge n. 203/1991)

    Disciplina speciale delle intercettazioni per reati di criminalità organizzata; la Corte riconosce la sua applicazione estesa ai reati di cui all'art. 452‑quaterdecies tramite l'art. 1 del DL 105/2023

  • art. 1, decreto‑legge 10 agosto 2023, n. 105 (conv. legge n. 137/2023)

    Disposizione ritenuta dalla Corte di natura interpretativa che estende la disciplina speciale ex art. 13 del dl 152/1991 ai reati di traffico illecito di rifiuti; applicabile retroattivamente

  • art. 360 cod. proc. pen.

    Norme sugli avvisi per accertamenti tecnici irripetibili; la Corte ha distinto tra rilievi (non soggetti agli avvisi) e accertamenti tecnici (soggetti agli avvisi), ritenendo le operazioni del consulente come rilievi

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato nel confronto tra standard probatori cautelari e giudizio di merito: per la cautela non è richiesta la precisione e concordanza degli indizi prevista dall'art. 192 comma 2 per la condanna

  • art. 273 e art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Principi sulle misure cautelari e sulla presunzione dell'esistenza delle esigenze cautelari per talune fattispecie; Corte conferma che la persistenza del pericolo di reiterazione giustifica la misura applicata

  • art. 335 cod. proc. pen. e art. 83, comma 2, decreto‑legge n. 18/2020

    Richiamati nel tema della decorrenza e sospensione dei termini delle indagini preliminari (effetti Covid‑19) per valutare la validità delle proroghe

Massime di principio

  • Nei procedimenti di riesame il diritto di difesa può essere soddisfatto anche con consegne ravvicinate di materiale complesso, purché siano rispettati i termini ristretti e sia consentito un effettivo esercizio del diritto di difesa; la mera consegna poco prima dell'udienza non implica automaticamente violazione procedurale
  • Intercettazioni autorizzate in procedure formalmente diverse possono essere utilizzate quando i procedimenti hanno origine dal medesimo fatto storico/medesima notizia di reato: conta la 'connessione' sostanziale, non solo la numerazione del fascicolo (orientamento Sezioni Unite, nozione sostanzialista)
  • Norme processuali successive che chiariscono l'ambito di applicazione di discipline speciali possono avere natura interpretativa e dunque essere applicate retroattivamente quando coerenti con l'orientamento giurisprudenziale
  • L'estrazione di dati da dispositivi informatici non è di per sé accertamento tecnico irripetibile; la loro utilizzabilità dipende da elementi di affidabilità e corrispondenza agli originali, valutabili nel merito
  • Operazioni di verifica e campionamento non sempre costituiscono accertamenti tecnici irripetibili ex art. 360 c.p.p.: occorre distinguere tra rilievi (generalmente ammissibili senza avvisi) e accertamenti tecnici complessi che implicano il diritto all'avviso
  • Il parametro di 'gravi indizi di colpevolezza' per la cautela è più lieve rispetto al giudizio di condanna: è sufficiente una 'qualificata probabilità' e il sindacato di cassazione è limitato a verifica di logicità e congruenza della motivazione, non a revisione dei fatti
  • La valutazione delle esigenze cautelari può fondarsi sulla serialità, continuità e organizzazione del reato; l'età, l'incensuratezza o la sospensione di attività illecite per interventi repressivi non escludono automaticamente il pericolo di reiterazione

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