Cassazione Penale, Sentenza n. 7441/2025 del 24/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Roma che confermava gli arresti domiciliari a carico di Marcello Perfili per associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti (art. 416 e art. 452‑quaterdecies c.p.) e reati connessi. La difesa ha prospettato 14 motivi: violazione del diritto di difesa per insufficiente accesso alle intercettazioni; inutilizzabilità delle intercettazioni autorizzate dalla Procura di Frosinone (divergente procedimento) e, in subordine, vizio di motivazione nell'apprezzamento di altre fonti probatorie; illegittima applicazione retroattiva della disciplina speciale delle intercettazioni (art. 1 DL 105/2023) e questione di legittimità costituzionale; inutilizzabilità dei dati estratti dai supporti informatici e di consulenze tecniche (dr. Perri, dr. Albrizio) per violazioni di garanzie procedurali; difetto di proroga valida delle indagini preliminari e conseguente inutilizzabilità degli atti successivi; carenza di gravità indiziaria rispetto ai capi contestati (B, E e capo associativo A), inclusa la mancanza del requisito di "abusività" e prova di gestione occulta; insussistenza delle esigenze cautelari e possibile applicazione di misure meno afflittive.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che: 1) la consegna dei supporti contenenti le intercettazioni pochi giorni prima dell'udienza di riesame non ha violato il diritto di difesa, considerati i termini stringenti del procedimento di riesame; 2) le intercettazioni originate dal procedimento di Frosinone sono utilizzabili nel procedimento capitolino in quanto i procedimenti hanno avuto origine dallo stesso fatto storico e dalla medesima notizia di reato (applicazione della nozione sostanziale di "stessa partenza investigativa" e richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite Cavallo); in ogni caso i giudici hanno effettuato una "prova di resistenza" e ritenuto che anche escludendo talune intercettazioni il quadro indiziario sarebbe comunque solido; 3) l'art. 1 del DL 105/2023 è stato considerato norma interpretativa applicabile retroattivamente per estendere la disciplina speciale delle intercettazioni ai reati di cui all'art. 452‑quaterdecies; la questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata; 4) l'estrazione di dati da dispositivi informatici non è in linea di principio accertamento tecnico irripetibile e i relativi risultati sono utilizzabili salvo prova di alterazione; 5) le operazioni svolte dal consulente Dr. Albrizio sono state qualificate come rilievi (non come accertamenti tecnici irripetibili) e quindi non invalide per omissione di avvisi ex art. 360 c.p.p.; 6) le censure sulla proroga delle indagini sono infondate, anche alla luce della sospensione dei termini per Covid‑19; 7) la motivazione del Tribunale sul punto della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari è stata ritenuta logica e congrua: gli elementi indiziari (intercettazioni, dichiarazioni, accertamenti documentali) dimostrano, nella fase cautelare, una qualificata probabilità di responsabilità e la persistenza del pericolo di reiterazione, giustificando la conferma degli arresti domiciliari.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
Norma richiamata come fattispecie di associazione a delinquere contestata; la Corte valuta la gravità indiziaria in relazione al ruolo attribuito all'indagato nell'organizzazione
art. 452‑quaterdecies cod. pen.
Reato fine relativo al traffico illecito di rifiuti; la contestazione attiva la disciplina cautelare speciale e la presunzione di gravità indicata dall'art. 275 comma 3 c.p.p.
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato nella prospettazione dell'inutilizzabilità di intercettazioni/dati per violazione di garanzie difensive; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura alla luce della tempistica e delle regole del riesame
art. 270 cod. proc. pen.
Divieto di utilizzazione delle intercettazioni in procedimenti diversi; la Corte applica l'interpretazione delle Sezioni Unite (nozione sostanziale di connessione e casi in cui è ammessa l'utilizzabilità)
art. 266 cod. proc. pen.
Richiamato nei limiti di ammissibilità delle intercettazioni trasferite tra procedimenti connessi
art. 13 decreto‑legge 13 maggio 1991, n. 152 (conv. legge n. 203/1991)
Disciplina speciale delle intercettazioni per reati di criminalità organizzata; la Corte riconosce la sua applicazione estesa ai reati di cui all'art. 452‑quaterdecies tramite l'art. 1 del DL 105/2023
art. 1, decreto‑legge 10 agosto 2023, n. 105 (conv. legge n. 137/2023)
Disposizione ritenuta dalla Corte di natura interpretativa che estende la disciplina speciale ex art. 13 del dl 152/1991 ai reati di traffico illecito di rifiuti; applicabile retroattivamente
art. 360 cod. proc. pen.
Norme sugli avvisi per accertamenti tecnici irripetibili; la Corte ha distinto tra rilievi (non soggetti agli avvisi) e accertamenti tecnici (soggetti agli avvisi), ritenendo le operazioni del consulente come rilievi
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato nel confronto tra standard probatori cautelari e giudizio di merito: per la cautela non è richiesta la precisione e concordanza degli indizi prevista dall'art. 192 comma 2 per la condanna
art. 273 e art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Principi sulle misure cautelari e sulla presunzione dell'esistenza delle esigenze cautelari per talune fattispecie; Corte conferma che la persistenza del pericolo di reiterazione giustifica la misura applicata
art. 335 cod. proc. pen. e art. 83, comma 2, decreto‑legge n. 18/2020
Richiamati nel tema della decorrenza e sospensione dei termini delle indagini preliminari (effetti Covid‑19) per valutare la validità delle proroghe
Massime di principio
- Nei procedimenti di riesame il diritto di difesa può essere soddisfatto anche con consegne ravvicinate di materiale complesso, purché siano rispettati i termini ristretti e sia consentito un effettivo esercizio del diritto di difesa; la mera consegna poco prima dell'udienza non implica automaticamente violazione procedurale
- Intercettazioni autorizzate in procedure formalmente diverse possono essere utilizzate quando i procedimenti hanno origine dal medesimo fatto storico/medesima notizia di reato: conta la 'connessione' sostanziale, non solo la numerazione del fascicolo (orientamento Sezioni Unite, nozione sostanzialista)
- Norme processuali successive che chiariscono l'ambito di applicazione di discipline speciali possono avere natura interpretativa e dunque essere applicate retroattivamente quando coerenti con l'orientamento giurisprudenziale
- L'estrazione di dati da dispositivi informatici non è di per sé accertamento tecnico irripetibile; la loro utilizzabilità dipende da elementi di affidabilità e corrispondenza agli originali, valutabili nel merito
- Operazioni di verifica e campionamento non sempre costituiscono accertamenti tecnici irripetibili ex art. 360 c.p.p.: occorre distinguere tra rilievi (generalmente ammissibili senza avvisi) e accertamenti tecnici complessi che implicano il diritto all'avviso
- Il parametro di 'gravi indizi di colpevolezza' per la cautela è più lieve rispetto al giudizio di condanna: è sufficiente una 'qualificata probabilità' e il sindacato di cassazione è limitato a verifica di logicità e congruenza della motivazione, non a revisione dei fatti
- La valutazione delle esigenze cautelari può fondarsi sulla serialità, continuità e organizzazione del reato; l'età, l'incensuratezza o la sospensione di attività illecite per interventi repressivi non escludono automaticamente il pericolo di reiterazione
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