Sentenza n. 4822/2026 - Roma, Sezione 1
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di convocazione per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione diplomatica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio-inadempimento serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sull’istanza di attivazione del procedimento volto al rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio. Nel corso del giudizio, la sede diplomatica ha fissato l’appuntamento richiesto per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 5 novembre 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell’appuntamento per la presentazione della domanda di visto costituisse pieno soddisfacimento della pretesa azionata e quindi il venir meno dell’interesse alla decisione sul silenzio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione del periodo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso, nonché del comportamento collaborativo dell’Amministrazione, impegnata a fronteggiare un elevatissimo numero di istanze analoghe. L’Amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione; nel caso concreto, il giudizio è divenuto privo di oggetto dopo l’attivazione del procedimento richiesto.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati insieme alla normativa nazionale quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, la fissazione dell’appuntamento necessario per presentare la domanda e attivare il procedimento amministrativo può integrare il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, determinando la cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
- La cessazione della materia del contendere presuppone che, nel corso del giudizio, l’amministrazione abbia adottato una condotta idonea a soddisfare integralmente la specifica pretesa fatta valere, senza che sia necessario che sia già intervenuto il provvedimento finale richiesto quando l’oggetto del ricorso riguarda l’attivazione del relativo procedimento.
- La regolazione delle spese può essere compensata quando il ritardo dell’amministrazione sia contenuto e risulti giustificato, secondo la valutazione giudiziale, dall’elevato numero di istanze analoghe e da un comportamento amministrativo comunque orientato a provvedere in tempi ragionevoli; resta possibile porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.
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