Sentenza n. 534/2026 - Lecce, Sezione 1
per l’annullamento del Decreto Ministeriale -OMISSIS- emesso dalla Direzione Generale per il Personale Militare – II Reparto – 6^ Divisione con sede in Roma e notificato al ricorrente in data 2 agosto 2021, riguardante l’esclusione del medesimo dall’aliquota di avanzamento - conferimento della qualifica speciale - del 31 dicembre 2020.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di esclusione dall'aliquota di avanzamento per il conferimento della qualifica speciale con riferimento al 31 dicembre 2020
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che lo aveva escluso dall'aliquota di avanzamento, deducendo, con il primo motivo, eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, inadeguatezza, manifesta ingiustizia e contraddittorietà, nonché violazione degli artt. 1050 e seguenti del Codice dell'ordinamento militare. In particolare, ha sostenuto che l'esclusione fosse fondata su valutazioni formulate il 21 giugno 2021, circa sei mesi dopo la chiusura dell'aliquota relativa al 2020, e quindi su elementi temporalmente non idonei a incidere sulla valutazione. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 3 l. 241/1990 per difetto di motivazione, oltre a irragionevolezza, illogicità, falsità del presupposto e disparità di trattamento. Ha contestato che lo statino riepilogativo esplicitasse le ragioni dell'esclusione e ha sostenuto che la sospensione disciplinare dal servizio dal 3 ottobre al 3 novembre 2020 non potesse incidere sull'avanzamento. Il Ministero ha affermato che l'impedimento era antecedente alla formazione dell'aliquota e che la successiva comunicazione dello statino non incideva sulla legittimità dell'esclusione, trattandosi di provvedimento vincolato.
La decisione
Il TAR ha esaminato congiuntamente i due motivi, ritenendoli infondati. Ha applicato l'art. 1051, comma 2, lett. c), d.lgs. 66/2010, secondo cui non può essere inserito nell'aliquota di avanzamento o valutato per l'avanzamento il personale sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado. Nel caso concreto, la sospensione disciplinare dal 3 ottobre al 3 novembre 2020 era stata irrogata con decreto del 23 settembre 2020 e riguardava quindi il periodo oggetto di valutazione. La circostanza che lo statino riepilogativo fosse stato notificato successivamente alla chiusura dell'aliquota non è stata ritenuta rilevante, perché il presupposto ostativo era già sussistente nel periodo di valutazione. Il provvedimento è stato ritenuto adeguatamente motivato mediante il richiamo alla sospensione disciplinare, presupposto normativamente ostativo e tale da non richiedere una particolare motivazione ulteriore o una complessa istruttoria. L'attività amministrativa è stata qualificata come vincolata, limitata alla verifica della concreta ricorrenza del presupposto previsto dalla legge, con esclusione di ulteriori margini di discrezionalità. Il ricorso è stato pertanto respinto. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 1051, comma 2, lett. c), d.lgs. 66/2010
Non può essere inserito nell'aliquota di avanzamento o valutato per l'avanzamento il personale militare: (…) c) sospeso dall’impiego o dalle funzioni del grado.
La sospensione disciplinare dall'impiego o dalle funzioni del grado, quando riferita al periodo oggetto di valutazione, costituisce presupposto ostativo all'inserimento nell'aliquota di avanzamento e alla valutazione per l'avanzamento. L'amministrazione deve limitarsi a verificare la ricorrenza concreta di tale presupposto, esercitando un'attività vincolata.
artt. 1050 e ss. d.lgs. 66/2010
La disciplina del Codice dell'ordinamento militare in materia di avanzamento è stata richiamata dal ricorrente e interpretata dal giudice nel senso che l'esclusione fondata sulla sospensione disciplinare prevista dall'art. 1051, comma 2, lett. c), non lascia margini di discrezionalità all'amministrazione.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento di esclusione è adeguatamente motivato mediante il richiamo alla sospensione disciplinare, che integra un presupposto normativamente ostativo; in presenza di attività vincolata non è necessario un particolare corredo motivazionale ulteriore.
Massime di principio
- La sospensione disciplinare dall'impiego o dalle funzioni del grado, se riferita al periodo oggetto di valutazione, impedisce l'inserimento del militare nell'aliquota di avanzamento e la sua valutazione per l'avanzamento ai sensi dell'art. 1051, comma 2, lett. c), d.lgs. 66/2010.
- L'esclusione dall'aliquota di avanzamento fondata su un presupposto ostativo previsto dalla legge costituisce attività vincolata: l'amministrazione deve verificare soltanto la concreta ricorrenza del presupposto, senza ulteriori margini di discrezionalità valutativa.
- La successiva notificazione dello statino riepilogativo non incide sulla legittimità dell'esclusione quando il presupposto ostativo, consistente nella sospensione disciplinare, era già esistente durante il periodo oggetto di valutazione.
- In un procedimento vincolato, il richiamo nel provvedimento alla sospensione disciplinare normativamente ostativa è sufficiente a soddisfare l'obbligo di motivazione, senza necessità di una particolare istruttoria o di un più articolato corredo motivazionale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 apr 2026Sentenza n. 708/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 apr 2026Sentenza n. 709/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 apr 2026Sentenza n. 711/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 apr 2026Sentenza n. 712/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 apr 2026Sentenza n. 773/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 2 apr 2026Sentenza n. 774/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →