Sentenza n. 1012/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento: - del provvedimento amministrativo prot. n. U0033144/2022 del 6.7.2022; - della determinazione di revoca in autotutela per motivi di pubblico interesse n. 1129/2022 del 27.7.2022; - di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca della concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e determinazione dell'indennizzo spettante al concessionario
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'associazione concessionaria ha impugnato gli atti comunali relativi alla revoca, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, della concessione novennale per la gestione delle strutture del complesso LUMO. La contestazione non riguardava la legittimità della revoca in sé, ma esclusivamente la quantificazione dell'indennizzo previsto dall'art. 176, comma 4, del d.lgs. 50/2016. La ricorrente sosteneva che il Comune avesse riconosciuto soltanto euro 25.000,00 per i lavori eseguiti, omettendo ulteriori componenti indennitarie dovute in applicazione della norma. Il ricorso deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 21-quinquies l. 241/1990, omessa applicazione dell'art. 176, comma 4, d.lgs. 50/2016, carenza di istruttoria e difetto di motivazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Applicando il criterio del petitum sostanziale, il Collegio ha rilevato che la controversia concerneva esclusivamente pretese patrimoniali relative alla quantificazione dell'indennizzo maturato a seguito della cessazione, non contestata in sé, del rapporto concessorio. Tali pretese riguardano diritti soggettivi nell'ambito di un rapporto paritetico e spettano alla giurisdizione del giudice ordinario, anche quando per decidere sia necessario interpretare la convenzione o gli atti amministrativi connessi, purché non venga in discussione l'esercizio di poteri autoritativi. La giurisdizione esclusiva amministrativa sui pubblici servizi opera invece quando la controversia riguardi provvedimenti espressivi di potere autoritativo, l'affidamento del servizio o la vigilanza e il controllo sul gestore. È stata indicata la possibilità di riassumere il giudizio davanti al giudice ordinario nei termini dell'art. 11 c.p.a. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché il Comune non si è costituito.
Norme richiamate
art. 21-quinquies l. 241/1990
Disciplina la revoca del provvedimento amministrativo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse; nel caso concreto la legittimità della revoca non era contestata in sé, ma solo sotto il profilo della quantificazione dell'indennizzo.
art. 176, comma 4, d.lgs. 50/2016
Prevede l'indennizzo spettante in caso di revoca della concessione; la controversia sulla sua corretta quantificazione ha natura patrimoniale.
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
Devolve alla giurisdizione esclusiva amministrativa le controversie relative a provvedimenti espressivi di poteri autoritativi, all'affidamento di pubblici servizi e alla vigilanza e controllo sul gestore; non comprende la controversia meramente patrimoniale sulla quantificazione dell'indennizzo.
art. 11 c.p.a.
Consente la riassunzione della causa davanti al giudice munito di giurisdizione, dopo la declinatoria del giudice amministrativo.
art. 103 Cost.
La giurisdizione esclusiva amministrativa nelle materie previste dalla legge presuppone il coinvolgimento dell'esercizio di poteri pubblici, non bastando la mera riconducibilità della controversia a un pubblico servizio.
Massime di principio
- La controversia relativa esclusivamente alla quantificazione di indennità, canoni o altri corrispettivi derivanti da una concessione di servizi appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, perché concerne diritti soggettivi di natura patrimoniale nell'ambito di un rapporto paritetico.
- Il riparto di giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, individuato considerando non solo la domanda formalmente proposta, ma anche la causa petendi, i fatti dedotti e l'effettiva natura del rapporto giuridico controverso.
- La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi richiede che la controversia coinvolga l'esercizio di poteri autoritativi, l'affidamento del servizio oppure attività di vigilanza e controllo sul gestore; non è sufficiente che la pretesa patrimoniale derivi da un rapporto concessorio.
- La necessità di interpretare una convenzione o atti amministrativi connessi non radica di per sé la giurisdizione amministrativa quando tale interpretazione avvenga incidentalmente per decidere una pretesa patrimoniale e non sia contestata, in via principale, la legittimità dell'esercizio di un potere autoritativo.
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