Sentenza del 17/03/2017 n. 6924 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente contestava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria che aveva rideterminato in Euro 44.008,00 i maggiori ricavi accertati, originariamente quantificati in Euro 69.179,00. Deduceva, tra l'altro, l'inammissibilità dell'appello dell'Agenzia per asserita genericità dei motivi, l'illegittimo utilizzo delle dichiarazioni rese durante il procedimento di accertamento con adesione, l'assenza di prova della pretesa tributaria e l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della CTR. Contestava inoltre l'applicazione della nuova disciplina del ricorso per cassazione relativa all'omesso esame di fatti decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto specifici i motivi dell'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha escluso che la CTR avesse utilizzato le dichiarazioni della contribuente come confessione: la disponibilità manifestata nel procedimento di adesione a considerare ricavi maggiori per Euro 44.008,00 poteva essere valutata come elemento presuntivo ai sensi dell'art. 2729 c.c. La Corte ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione della CTR secondo i limiti applicabili al nuovo art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., dichiarando manifestamente infondati i dubbi di costituzionalità sollevati. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 1.600,00 oltre accessori, nonché dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1
L'atto di appello tributario deve contenere motivi specifici. Nel caso concreto l'appello dell'Agenzia è stato ritenuto sufficientemente preciso perché individuava la critica alla decisione di primo grado e il tema della prova contraria rispetto allo studio di settore.
D.Lgs. n. 218 del 1997, artt. 5-8
Disciplina il procedimento di accertamento con adesione. Anche se il procedimento non si conclude con un accordo, le dichiarazioni e le condotte tenute in quella sede possono assumere rilievo probatorio o presuntivo, purché valutate secondo le regole generali.
D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, comma 3, convertito dalla L. n. 427 del 1993
Costituisce il riferimento normativo per gli accertamenti fondati su gravi incongruenze rispetto agli studi di settore. Lo scostamento dallo studio può fondare l'accertamento, ma la valutazione deve essere inserita nel complessivo quadro probatorio e nel contraddittorio con il contribuente.
Codice civile, art. 2697
Stabilisce la regola generale sull'onere della prova. La sentenza evidenzia tuttavia che la pretesa tributaria può essere dimostrata anche mediante presunzioni, quando ricorrano i requisiti previsti dalla legge.
Codice civile, artt. 2727 e 2729
Regolano le presunzioni semplici. La disponibilità della contribuente a riconoscere uno specifico livello di maggiori ricavi è stata ritenuta un fatto noto dal quale il giudice poteva presumere l'esistenza di ricavi non dichiarati, purché la valutazione fosse logicamente motivata.
Codice civile, art. 2730
Disciplina la confessione. La Corte ha precisato che la CTR non aveva attribuito alle dichiarazioni rese in sede di adesione il valore legale di confessione, ma le aveva utilizzate come elemento presuntivo.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Nel testo applicabile ratione temporis, il motivo di ricorso per cassazione relativo all'omesso esame riguarda un fatto storico, decisivo e oggetto di discussione tra le parti. Non consente più, di regola, di censurare la mera insufficienza o illogicità della motivazione.
D.L. n. 83 del 2012, art. 54, commi 3 e 3-bis, convertito dalla L. n. 134 del 2012
Disciplina l'applicazione temporale della riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La Corte ha ritenuto ragionevole il criterio fondato sulla data di pubblicazione della sentenza e ha chiarito che la novella si applica anche ai ricorsi per cassazione in materia tributaria.
Costituzione, art. 111, comma 6
Impone che i provvedimenti giurisdizionali siano motivati. Il requisito è rispettato quando la decisione consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di una motivazione dettagliata su ogni singola argomentazione della parte.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Prevede il versamento dell'ulteriore contributo unificato quando il ricorso è integralmente rigettato o dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'appello è ammissibile quando individua con sufficiente chiarezza le ragioni per cui la sentenza di primo grado dovrebbe essere modificata; non è necessario che l'atto sviluppi una critica formalistica o particolarmente dettagliata.
- Le dichiarazioni rese durante un accertamento con adesione non costituiscono automaticamente una confessione vincolante, ma possono essere utilizzate dal giudice come elementi presuntivi, anche se l'adesione non si perfeziona.
- La disponibilità del contribuente a riconoscere un determinato maggior ricavo può essere valutata, insieme agli altri elementi, come indizio dell'esistenza di ricavi non dichiarati.
- Per contestare un accertamento basato su studi di settore è opportuno fornire elementi concreti e documentati che spieghino lo scostamento, anziché limitarsi a negare il risultato dello studio.
- In cassazione non è normalmente sufficiente lamentare che la motivazione sia soltanto insufficiente o non convincente: occorre indicare l'omesso esame di uno specifico fatto storico, decisivo e discusso tra le parti, oppure una motivazione apparente o radicalmente incomprensibile.
- La Corte di cassazione non riesamina liberamente il merito della valutazione presuntiva compiuta dai giudici tributari, salvo vizi giuridici o motivazionali riconducibili ai limiti del giudizio di legittimità.
- La soccombenza nel ricorso comporta normalmente la condanna alle spese e, nei casi previsti, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
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