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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31832/2024 del 05/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello che, riformando solo la pena, aveva confermato la condanna per il delitto di truffa. Il difensore ha dedotto: (1) violazione di legge e vizio di motivazione relativamente all'art. 152 c.p.p. (come modificato dal d.lgs. n.150/2022), sostenendo che la querela si sarebbe estinta per remissione tacita perché il querelante non si è costituito parte civile e non è comparso come teste senza giustificato motivo; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per mancato riconoscimento del carattere di tentativo (artt. 56, 640 c.p.), atteso che la somma accreditata sulla carta prepagata sarebbe stata immediatamente bloccata e quindi mai entrata nella disponibilità dell'imputata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul primo motivo ha ritenuto infondato il rilievo sulla remissione tacita: la mancata comparizione del querelante può costituire remissione tacita solo se il querelante era stato previamente e espressamente avvertito che la sua assenza sarebbe stata interpretata come volontà di non persistere nella querela, e nel caso di specie il querelante non era stato citato come teste; inoltre la mancata costituzione di parte civile non equivale di per sé a volontà di rinunciare alla querela penale. Sul secondo motivo ha confermato che, per le ricariche su carte prepagate (es. PostePay), il reato di truffa si considera consumato al momento dell'accredito in ragione dell'irreversibilità dell'operazione e dell'immediata disponibilità del denaro da parte dell'agente, anche se in seguito il conto è stato bloccato per controlli antifrode. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • D.L. n.137/2020, art. 23, comma 8

    Richiamato solo come norma procedurale relativa alla modalità di trattazione del ricorso; non incide sui profili sostanziali oggetto del motivo di impugnazione.

  • art. 152 c.p.p.

    La Corte interpreta la norma (nella formulazione aggiornata dal d.lgs. n.150/2022) nel senso che la remissione tacita della querela per mancata comparizione del querelante richiede che questi sia stato previamente ed espressamente avvertito che la sua assenza sarebbe stata interpretata come volontà di non persistere nella querela; la mancata costituzione di parte civile non è di per sé indice di remissione.

  • d.lgs. n.150/2022

    Inserisce modifiche all'art. 152 c.p.p.; la Corte applica la corretta interpretazione giurisprudenziale recepita dalla novella riguardo ai presupposti della remissione tacita.

  • artt. 56 e 640 c.p.

    In tema di truffa, la giurisprudenza (richiamata e seguita dalla Corte) considera il reato consumato quando la somma è accreditata su carta di pagamento ricaricabile, poiché l'operazione è irrevocabile per il disponente e determina l'immediata disponibilità del profitto da parte dell'agente; l'eventuale successivo blocco per controlli antifrode non muta il momento di consumazione.

Massime di principio

  • La remissione tacita della querela (art. 152 c.p.p.) opera solo se il querelante è stato previamente ed esplicitamente avvertito che la mancata comparizione equivale a rinuncia; l'assenza del querelante non costituisce remissione automatica.
  • La mancata costituzione di parte civile non equivale di per sé a volontà di non perseguire penalmente l'autore del reato; costituzione civile e querela sono istituti distinti.
  • Nel caso di accredito su carte prepagate, la truffa si considera consumata al momento dell'accredito per l'irreversibilità e la immediata disponibilità del denaro, anche se successivamente viene impedito l'uso mediante blocco amministrativo.
  • Per sostenere che si sia trattato solo di tentativo è necessario dimostrare che il profitto non sia mai entrato nella disponibilità dell'agente in termini giuridicamente rilevanti (es. inesistenza di un'operazione irrevocabile di trasferimento); il fatto che il denaro sia stato poi bloccato o restituito non determina automaticamente la diminuzione della rilevanza penale della condotta.
  • In difesa procedurale, è importante verificare e documentare la regolarità delle citazioni e degli avvertimenti al querelante e raccogliere prove effettive sulla natura reversibile o meno dell'operazione di trasferimento del denaro.

Testo integrale

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