Sentenza n. 4301/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 5747/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 5747/2023, recante il riconoscimento del beneficio della Carta docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che la sentenza del Tribunale di Napoli, notificata al Ministero il 22 ottobre 2023 e non impugnata, aveva condannato l'Amministrazione a riconoscerle il beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità previste per il personale di ruolo, in relazione al servizio a tempo determinato prestato negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023. Nonostante la definitività del titolo giudiziale, attestata dalla certificazione di cancelleria dell'11 febbraio 2026, il Ministero è rimasto inadempiente. Sono stati quindi richiesti l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha ritenuto integrati i presupposti dell'ottemperanza, valorizzando la mancata impugnazione della sentenza e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle spettanze entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'ulteriore inottemperanza ha disposto una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e sino all'effettivo soddisfacimento oppure, in mancanza, sino alla scadenza del termine assegnato, dopo la quale la parte interessata dovrà attivarsi per l'insediamento del commissario. Ha nominato, per il caso di mancato adempimento, il dirigente della DGOSV o un funzionario delegato quale commissario ad acta, precisando che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio. Il compenso del commissario sarà liquidato con successivo decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; gli atti dovranno essere depositati mediante PAT. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare, su richiesta, una penalità di mora per ogni ulteriore inottemperanza.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere fissata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza e termine determinati dal giudice in relazione all'ordine di pagamento.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
L'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione presuppone l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dalla norma.
art. 1 l. n. 107/2015
Costituisce il fondamento del beneficio economico della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto dal giudicato anche in favore della docente a tempo determinato.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina la determinazione e la liquidazione del compenso e delle spese spettanti al commissario ad acta, con richiamo agli artt. 55, 56 e 71.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato condanna una pubblica amministrazione al pagamento di somme e l'Amministrazione non vi dà esecuzione dopo la scadenza del termine dilatorio previsto dalla legge, il giudice amministrativo può accogliere l'azione di ottemperanza e ordinare il puntuale e integrale adempimento entro un termine perentorio assegnato nella sentenza.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può disporre, su richiesta della parte, una penalità di mora commisurata agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento o alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento.
- La nomina del commissario ad acta può essere disposta per il caso di ulteriore inottemperanza; l'incarico di ausiliario del giudice ha natura obbligatoria e non può essere rifiutato né neutralizzato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- Il compenso e le spese del commissario ad acta sono determinati e liquidati successivamente dal giudice secondo la disciplina del d.P.R. n. 115/2002; la domanda di liquidazione deve essere presentata nel termine previsto dall'art. 71 del medesimo decreto, decorrente dal compimento dell'ultimo atto esecutivo e non dal semplice deposito della relazione sull'attività svolta.
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