Cassazione Penale, Ordinanza n. 41294/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che li aveva condannati per cessione di sostanza stupefacente. Il ricorso conteneva un motivo comune, con cui si censurava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; tale doglianza era fondata, per gli interessati, sulla valorizzazione dello stato di incensuratezza di una imputata e della scelta del rito abbreviato. Un ulteriore motivo, proposto dal solo coimputato, contestava la mancata esclusione della recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e il secondo generico, perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, rilevando che il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione adeguata e non illogica, incentrata sull'assenza di segni di resipiscenza e sulla capacità degli imputati di approvvigionarsi costantemente e immediatamente di stupefacente da cedere agli acquirenti. Ha inoltre affermato che gli elementi addotti a sostegno delle attenuanti generiche, cioè incensuratezza e rito abbreviato, sono neutri. Quanto alla recidiva, il motivo del solo ricorrente è stato dichiarato generico perché meramente reiterativo di questioni già esaminate in appello. Conseguentemente, sono state applicate le statuizioni ex art. 616 c.p.p., con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
rito abbreviato
La scelta del rito abbreviato è indicata come elemento neutro ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando la motivazione dia conto in modo non illogico di elementi negativi come l'assenza di resipiscenza e la concreta capacità criminale dell'imputato; in cassazione non è sufficiente opporre elementi neutri o di per sé non decisivi come l'incensuratezza o la scelta del rito abbreviato.
- Le circostanze attenuanti generiche non costituiscono un diritto automatico dell'imputato, ma presuppongono l'emersione di elementi positivi specifici idonei a giustificarle.
- Il motivo di ricorso è inammissibile per genericità quando si limita a riproporre censure già esaminate dal giudice di merito senza confrontarsi con la relativa motivazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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