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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-353/24

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 18 dicembre 2025. — SIA „EUROPARK LATVIA” e SKIDATA GmbH contro Valsts ieņēmumu dienests. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Administratīvā rajona tiesa. — Rinvio pregiudiziale – Politica industriale – Procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione – Direttiva (UE) 2015/1535 – Nozione di “regola tecnica” – Normativa nazionale che obbliga a fornire il codice sorgente di un software registrato nella base di dati dell’amministrazione tributaria ad un organismo di valutazione della conformità dei requisiti tecnici fiscali – Articolo 34 TFUE – Misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all’importazione – Principio di proporzionalità. — Causa C-353/24

Giurisprudenza europea62024CJ0353

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha stabilito che l’obbligo lettone di fornire il codice sorgente del software di dispositivi di pagamento automatico per ottenere la dichiarazione di conformità integra una regola tecnica soggetta a notifica preventiva alla Commissione. Poiché la disciplina nazionale non era stata notificata, la regola non può essere opposta ai singoli. Le questioni relative all’articolo 34 TFUE e alla proporzionalità restano assorbite.

Normativa lettone che impone la comunicazione del codice sorgente del software di dispositivi di pagamento automatico: qualificazione come "regola tecnica" e obbligo di notifica alla Commissione

La questione giuridica

Se una disposizione nazionale che obbliga il prestatore di manutenzione di dispositivi di pagamento automatico a fornire all’organismo di controllo della conformità il codice sorgente del software registrato costituisca una "regola tecnica" ai sensi della direttiva 2015/1535 e, in particolare, se rientri nella nozione di specificazione tecnica, altro requisito o regola che vieta l’utilizzo di un prodotto; in subordine, se integri una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa all’importazione ai sensi dell’articolo 34 TFUE e, in caso affermativo, se sia proporzionata.

Principio di diritto

Una normativa nazionale che impone al prestatore di servizi incaricato della manutenzione di dispositivi di pagamento automatico di comunicare all’organismo di conformità il codice sorgente del software registrato costituisce una "regola tecnica" ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2015/1535, in quanto rientra nella nozione di "specificazione tecnica"; essa può quindi essere opposta ai singoli solo se il relativo progetto è stato previamente notificato alla Commissione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva. La Corte non esamina le questioni sull’articolo 34 TFUE, assorbite dalla risposta sulla direttiva.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 34 TFUE
  • Direttiva 98/34/CE
  • Direttiva (UE) 2015/1535
  • Regolamento (UE) n. 1025/2012

Normativa lettone sul codice sorgente dei dispositivi di pagamento automatico

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Administratīvā rajona tiesa, Rīgas tiesu nams in una controversia tra Europark Latvia e Skidata, da un lato, e l’amministrazione tributaria lettone, dall’altro, in merito all’esclusione di alcuni dispositivi di pagamento automatico dalla base di dati unificata dell’amministrazione fiscale. Il nodo centrale è la legittimità dell’obbligo, previsto dalle regole di utilizzazione lettoni, di trasmettere all’organismo di controllo della conformità il codice sorgente del software registrato di tali dispositivi.

Fatti e procedimento principale

Europark aveva acquistato da Skidata otto dispositivi di pagamento automatico, registrati inizialmente nella base di dati dell’amministrazione tributaria lettone. Nel 2022 l’organismo incaricato del controllo di conformità ha rifiutato di rilasciare la dichiarazione di conformità perché il prestatore di manutenzione non aveva fornito il codice sorgente e il codice oggetto del software registrato, come richiesto dall’articolo 1214, punto 4, delle regole di utilizzazione. L’amministrazione tributaria ha quindi escluso i dispositivi dal registro. Europark e Skidata hanno impugnato la decisione sostenendo che l’obbligo doveva essere notificato alla Commissione come regola tecnica.

Questioni pregiudiziali

Il giudice nazionale ha chiesto in sostanza se:

  • l’obbligo di fornire il codice sorgente del software registrato rientri nella nozione di "regola tecnica" ai sensi della direttiva 98/34, poi sostituita dalla direttiva 2015/1535;
  • tale obbligo costituisca una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa all’importazione ai sensi dell’articolo 34 TFUE;
  • in caso affermativo, esso sia proporzionato rispetto all’obiettivo del controllo fiscale.

Normativa UE rilevante

La Corte richiama la direttiva 98/34 e, soprattutto, la direttiva (UE) 2015/1535, che l’ha abrogata e sostituita dal 7 ottobre 2015. Sono determinanti le definizioni di:

  • "specificazione tecnica" (articolo 1, paragrafo 1, lettera c));
  • "altro requisito" (lettera d));
  • "regola relativa ai servizi" (lettera e));
  • "regola tecnica" (lettera f));
  • "progetto di regola tecnica" (lettera g)). Rileva inoltre l’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2015/1535, che impone agli Stati membri la comunicazione immediata alla Commissione dei progetti di regola tecnica.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte precisa anzitutto che, poiché i fatti si collocano a cavallo del 7 ottobre 2015, erano astrattamente pertinenti sia la direttiva 98/34 sia la direttiva 2015/1535; tuttavia, poiché le disposizioni rilevanti sono redatte in termini paragonabili, essa si concentra sulla direttiva 2015/1535.

La Corte esclude che la fattispecie riguardi una "regola relativa ai servizi", perché il quesito concerne prodotti specifici, ossia dispositivi di pagamento automatico, e non servizi della società dell’informazione.

Esclude poi che la misura rientri nelle disposizioni che vietano fabbricazione, importazione, commercializzazione o utilizzo di un prodotto, poiché la normativa lettone non vieta in sé la commercializzazione dei dispositivi, ma condiziona la loro utilizzazione alla dichiarazione di conformità.

La Corte qualifica invece l’obbligo come "specificazione tecnica":

  • la misura si riferisce al prodotto in quanto tale;
  • impone la fornitura di documentazione tecnica che comprende il codice sorgente e il codice oggetto del software registrato;
  • tali elementi sono trattati come caratteristiche richieste del prodotto;
  • la documentazione è richiesta nell’ambito della procedura di valutazione della conformità, senza la quale il dispositivo non può essere registrato e, in pratica, commercializzato.

Di conseguenza, la normativa costituisce una "regola tecnica" ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2015/1535.

La Corte esclude anche la qualificazione come "altro requisito", poiché tale nozione presuppone una misura diversa da una specificazione tecnica e riferita alle condizioni d’uso, riciclaggio, reimpiego o eliminazione del prodotto. Inoltre, nel caso concreto la misura non è finalizzata a tutela dei consumatori o dell’ambiente, ma al controllo fiscale.

Effetto della mancata notifica

Poiché la misura costituisce una regola tecnica, essa avrebbe dovuto essere notificata preventivamente alla Commissione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2015/1535. In mancanza di tale notifica, la regola tecnica non è opponibile ai singoli. Questo è il punto decisivo della pronuncia.

Assorbimento delle questioni sull’articolo 34 TFUE

Dato che la prima questione riceve risposta risolutiva, la Corte dichiara che non occorre esaminare la seconda e la terza questione, relative alla qualificazione della misura come restrizione di effetto equivalente ai sensi dell’articolo 34 TFUE e alla sua eventuale proporzionalità rispetto ai controlli fiscali.

Dispositivo e portata pratica

La Corte afferma che l’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2015/1535 deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che impone al prestatore di manutenzione di dispositivi di pagamento automatico di fornire all’organismo di controllo della conformità il codice sorgente del software registrato costituisce una regola tecnica. Tale normativa può essere opposta ai singoli solo se il progetto di regolamentazione è stato previamente notificato alla Commissione europea.

Indicazioni operative per i professionisti

La decisione conferma che prescrizioni nazionali che, pur perseguendo finalità fiscali o di controllo amministrativo, impongano la comunicazione di elementi tecnici del software funzionalmente collegati alla commercializzazione del prodotto possono ricadere nella categoria delle regole tecniche soggette a notifica. Per gli operatori economici, la mancata notifica può tradursi nell’inapplicabilità della misura nei rapporti con i privati; per le amministrazioni nazionali, la sentenza ribadisce l’esigenza di verificare sempre se il contenuto tecnico della disciplina debba essere preventivamente comunicato alla Commissione.

Come è indicizzato

Materieprocedure di notifica delle regole tecnichelibera circolazione delle mercicontrolli fiscalisoftware e segreti commercialiproporzionalità

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