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Ordinanza

Ordinanza n. 145/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto del Prefetto della Provincia di Taranto prot. n. -OMISSIS- del 30 agosto 2024, notificato il successivo 03 settembre 2024, con il quale ha revocato, al sig. -OMISSIS-, la licenza per la detenzione e vendita al minuto di materie esplodenti appartenenti alla I-IV-V categoria, di cartucce e munizioni e di materiale combustibile vario nell’esercizio commerciale sito in Taranto alla via -OMISSIS-, già rinnovata in data 22 novembre 2023; - del verbale dei Carabinieri della Compagnia di Taranto, in data 09 maggio 2024, di ritiro cautelare di armi, munizioni e materiali esplodenti denunciate, nonchè dei titoli autorizzativi alla detenzione delle stesse ex art. 39 T.U.L.P.S.; - del verbale dei Carabinieri della Compagnia di Taranto, in data 10 maggio 2024, di sequestro cautelare delle armi, munizioni e materiali esplodenti detenute all’interno dell’”-OMISSIS-” ubicata in Taranto alla via -OMISSIS-, nonchè dei titoli autorizzativi alla detenzione delle stesse ex art. 39 T.U.L.P.S.; - del verbale dei Carabinieri della Compagnia di Taranto, in data 22 maggio 2024, di ritiro cautelare ex art. 39 T.U.L.P.S. dei registri di carico e scarico di: operazioni sulle armi (n. 10 registri dal 04/08/1976 al 12/04/2019), munizioni ed esplosivi (n. 8 registri da 23/03/1978 al 06/05/2024), relativi ad armi e munizionamento in carico e scarico negli anni presso l’”-OMISSIS-”; - degli accertamenti dei Carabinieri di Taranto, trasmessi alla Procura di Taranto in data 7 giugno 2024; - degli accertamenti dei Carabinieri di Taranto, trasmessi alla Procura di Taranto in data 17 giugno 2024; - degli accertamenti dei Carabinieri di Taranto prot. n. -OMISSIS-, trasmessa al G.I.P. presso il Tribunale di Taranto in data 01 luglio 2024, limitatamente alla parte in cui così riporta “All’esito del controllo è emerso che nr. 21 armi (pistole e rivoltelle)” (…)”risultavano essere posizionate all’interno di un cartone, collocato sotto un banco di lavoro, posto all’esterno del locale blindato in violazione alla normativa che prevede la custodia delle stesse in cassaforte”; nella parte in cui così riporta “(…) è stato accertato che le armi che di fatto erano in carico alla persona fisica di -OMISSIS-, quale titolare di porto d’armi n. -OMISSIS-rilasciato dalla Questura di Taranto in data 18 dicembre 2018, che dovevano essere custodite presso la propria abitazione sita in Taranto, via -OMISSIS-, di fatto erano custodite all’interno del locale armeria” ; dove riporta che “il titolare dell’armeria non è stato in grado di riferire le informazioni circa le tre pistole sopra indicate, nonostante la consultazione, avvenuta alla presenza dei militari, delle comunicazioni all’Autorità di P.S. Durante l’ispezione si è constatata la non corretta tenuta dei registri da parte del titolare dell’armeria, in particolare, nella parte in cui dovrebbe essere indicato lo scarico degli armamenti. In molti casi si è giunti all’individuazione dei dati relativi al detentore dell’arma consultando la banca dati”, nonchè di ogni altro verbale, anche non conosciuto; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale ancorché non conosciuto; e per la restituzione della licenza per la detenzione e vendita al minuto di materie esplodenti appartenenti alla I-IV-V categoria, di cartucce e munizioni, di materiale combustibile vario -rinnovata il 22 novembre 2023- dei relativi registri di carico e scarico, del detenuto materiale esplodente nell’esercizio commerciale sito in Taranto alla via -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202401573

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di revoca della licenza per la detenzione e vendita al minuto di armi, munizioni e materie esplodenti, unitamente agli atti di ritiro e sequestro cautelare e agli accertamenti amministrativi e di polizia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, il decreto con cui il Prefetto ha revocato la licenza già rinnovata per l’esercizio dell’attività di detenzione e vendita al minuto di armi, munizioni e materie esplodenti, nonché i verbali dei Carabinieri relativi al ritiro e al sequestro cautelare di armi, munizioni, materiali esplodenti, titoli autorizzativi e registri di carico e scarico. Ha inoltre chiesto la restituzione della licenza, dei registri e del materiale esplodente. Le contestazioni amministrative riguardavano, in particolare, la custodia di numerose armi in uno scatolone collocato fuori dal locale blindato, la custodia nell’armeria di armi formalmente denunciate come detenute presso l’abitazione del titolare, l’incapacità di fornire informazioni su alcune pistole e irregolarità nella tenuta dei registri. Il ricorrente ha dedotto vizi di istruttoria, travisamento, illogicità e contraddittorietà, anche in relazione all’intervenuta assoluzione penale e a una precedente comunicazione del luogo di custodia delle armi. Ha sostenuto che l’assoluzione con formula “perché il fatto non sussiste” avrebbe inciso sulla legittimità della revoca.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per ritenuta infondatezza del ricorso nella sommaria delibazione propria della fase cautelare. Ha affermato che, in materia di licenze di pubblica sicurezza relative alle armi, l’Autorità dispone di ampia discrezionalità nella valutazione complessiva dell’affidabilità del titolare e non è necessario un abuso oggettivo e accertato delle armi: è sufficiente che gli elementi acquisiti dall’amministrazione, anche assistiti da un mero fumus, non consentano di ritenere il soggetto pienamente affidabile quanto al non abuso. La licenza alla vendita al minuto di armi presuppone infatti l’assenza di mende e di indizi negativi idonei a fondare un giudizio prognostico di non affidabilità. L’assoluzione penale sopravvenuta non è stata ritenuta idonea, allo stato, a travolgere la legittimità della revoca, poiché il provvedimento amministrativo si fondava su rilievi autonomamente sufficienti secondo una valutazione probabilistica e doveva essere valutato secondo il principio tempus regit actum. Le successive evoluzioni possono eventualmente giustificare una richiesta di riesame, ma non determinano automaticamente l’illegittimità originaria dell’atto. Il giudice ha inoltre ritenuto rilevanti le irregolarità nella custodia delle armi e nella tenuta dei registri, anche perché la sentenza penale aveva lasciato impregiudicati possibili profili di omessa diligenza nella custodia e di irregolare tenuta dei registri. La precedente comunicazione del 1998 sul luogo di custodia è stata considerata superata dalle successive denunce di detenzione, che indicavano l’abitazione del titolare. Non sono stati ravvisati illogicità, contraddittorietà, erroneità, travisamento dei fatti o altri vizi di legittimità. È stata altresì ritenuta sufficiente la motivazione del decreto, che aveva esaminato le osservazioni dell’interessato, senza necessità di confutare analiticamente ogni argomentazione né di svolgere una specifica valutazione della personalità del ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare; sulla base della sommaria delibazione, il giudice ha respinto l’istanza di sospensione.

  • art. 39 T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931)

    Richiamato in relazione ai poteri di ritiro cautelare delle armi, delle munizioni, dei materiali esplodenti e dei titoli autorizzativi.

  • art. 35 T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931)

    Richiamato con riferimento alla regolare tenuta dei registri dell’armeria.

  • art. 38, comma 6, T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931)

    Richiamato dalla sentenza penale, come possibile parametro delle violazioni relative alla custodia delle armi.

  • art. 39, comma 6, T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931)

    Richiamato dalla sentenza penale, in relazione alla custodia delle armi.

  • art. 20 l. n. 110/1975

    Richiamato dalla sentenza penale tra le disposizioni potenzialmente rilevanti per l’omessa diligenza nella custodia delle armi.

  • principio tempus regit actum

    La legittimità del provvedimento amministrativo va valutata con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione; gli eventi successivi possono eventualmente fondare una richiesta di riesame.

Massime di principio

  • In materia di licenze di pubblica sicurezza concernenti la detenzione e la vendita di armi, l’Autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità nel formulare un giudizio prognostico sull’affidabilità del titolare.
  • Per revocare una licenza di polizia relativa alle armi non è necessario che sia stato accertato un effettivo abuso delle armi; è sufficiente che gli elementi conoscitivi acquisiti dall’amministrazione, anche se fondati su circostanze assistite da mero fumus, non consentano un ragionevole affidamento sul non abuso.
  • Le irregolarità nella custodia delle armi e nella tenuta dei registri dell’armeria possono autonomamente giustificare un giudizio di non affidabilità, anche quando non integrino il reato oggetto del procedimento penale o quando il titolare sia stato assolto per quel reato.
  • L’assoluzione penale sopravvenuta non determina automaticamente l’illegittimità della revoca amministrativa della licenza, quando il provvedimento si fondi su elementi autonomi e sufficienti per una valutazione amministrativa probabilistica dell’affidabilità.
  • La legittimità del provvedimento amministrativo deve essere valutata secondo il principio tempus regit actum; fatti sopravvenuti possono eventualmente giustificare una nuova valutazione o un riesame, ma non incidono di per sé sulla legittimità originaria dell’atto.
  • In presenza di un’istruttoria adeguata e di una motivazione che esamini le osservazioni dell’interessato, non è necessaria la confutazione analitica di ogni argomentazione né una specifica valutazione della personalità del titolare della licenza.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaLicenze e autorizzazioni di poliziaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneTutela cautelare

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